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Politica

Green Pass: novità per colf, badanti, tassisti e smart working

Ecco cosa prevede il Decreto sul Green Pass allargato che entrerà in vigore il prossimo 15 ottobre

Ieri con voto unanime il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge che estende l'obbligo del Green pass a tutti i lavoratori pubblici ma anche a quelli privati. A partire dal 15 ottobre fino al 31 dicembre quindi 23 milioni di lavoratori italiani dovranno possedere la certificazione verde per recarsi nei luoghi di lavoro.

La misura sarà estesa anche a colf, badanti, baby sitter, collaboratori domestici tassisti, elettricisti e idraulici, partite Iva, studi professionali e chi opera nelle associazioni di volontariato.

Ad aggiungersi all'elenco delle categorie per cui il Green pass sarà obbligatorio ci sono anche gli "esterni", cioè coloro che svolgono attività lavorativa o formativa presso le amministrazioni. La norma del nuovo decreto legge da questo punto di vista è chiara:

"Chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde".

Badanti e colf

Nel caso di badanti e colf la misura serve per proteggere le persone fragili, in particolare gli anziani con cui si è spesso a contatto diretto, da eventuali contagi in linea con le stesse regole valide per tutti gli altri lavoratori privati. In questo caso saranno gli stessi familiari a controllare il Green Pass attraverso l'ormai nota app VerificaC19

Tassisti

L'obbligo del Green Pass vale anche per i tassisti, i conducenti dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza e del trasporto locale. per quanto riguarda il Taxi l'obbligo non vale per i passeggeri, a meno che si tratti di viaggi a lunga percorrenza.

Elettricisti e idraulici

Elettricisti e idraulici dovranno essere in possesso della certificazione verde per svolgere il loro lavoro sia nel pubblico che nel privato. Il controllo va effettuato da chi ne ha richiesto l'intervento.

Associazioni di volontariato e lavoratori esterni

L'obbligo del Green pass vale anche per queste due categorie che svolgono il loro lavoro nella Pubblica amministrazione o nel privato e con contratti esterni.

Il Decreto Legge

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.

La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi anche sulla base di contratti esterni.

Le disposizioni di non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le violazioni la sanzione amministrativa prevista è stabilita in euro da 600 a 1.500.

Smart working

Prorogata infine l'applicazione dell'articolo 26, comma 2-bis, del Cura Italia, relativo alla previsione delle modalità di lavoro agile per i lavoratori fragili, dal 30 giugno al 31 ottobre 2021.

Tale disciplina prevede, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

In pratica non è previsto per chi non ha il Green Pass l'automatico spostamento allo smart working per salvaguardare posto e stipendio.

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Linda Di Benedetto