genitori-gau
OLYCOM/MARIANELLA MARCO
News

Adozione, stepchild, affido rafforzato, utero in affitto: le cose da sapere

Il ddl Cirinnà sulle Unioni Civili divide soprattutto sui diritti per i bambini di coppie gay. Ecco le differenze tra le varie proposte

Così com'è, leggermente modificato o completamente stravolto, il ddl Cirinnà sulle unioni civili alla fine otterrà, quasi certamente, il via libera del Parlamento.
Ma su un articolo in particolare si è combattuto a lungo e si continuerà a farlo anche nei prossimi giorni. Si tratta del quinto, quello in cui viene normata la stepchild adoption, una pratica che l'ordinamento giuridico italiano già riconosce da tempo.

Che differenza c'è con l'adozione vera e propria, in cosa consiste l'affido rafforzato che i senatori dem di area cattolica hanno proposto nel loro emendamento come "terza via" e che c'entra l'utero in affitto?

Facciamo un pò di chiarezza spiegando, per ciascuno di essi, in cosa consistono e da chi sono sostenuti. 

Adozione

Si tratta di un istituto giuridico previsto dalla legge n.184 del 1983 che all'articolo 27 dispone che l'adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio legittimo di entrambi gli adottanti, dei quali porta anche il cognome. L'iter per chi vuole adottare è lungo e complesso. In Italia non tutti possono farlo.

La legge stabilisce infatti che possono presentare domanda solo le coppie sposate da almeno 3 anni o che possano dimostrare, se sposati da meno tempo, di aver convissuto per almeno 3 anni. Non deve esserci stata alcuna separazione tra i coniugi, nemmeno di fatto. Tra il minore e i suoi futuri genitori adottivi deve esserci una differenza minima di età di 18 anni e massima di 45.

Gli aspiranti genitori adottivi devono essere ritenuti idonei a espletare le funzioni genitoriali sia da un punto di vista economico che affettivo-educativo. Per questo vengono sottoposti a un esame molto attento da parte dei servizi sociali del comune in cui risiedono.

Stepchild adoption

È una pratica che esiste in Italia già da 33 anni, inizialmente riservata solo alle coppie sposate poi anche ai conviventi e prevede che il figlio biologico di uno dei due possa essere adottato dall'altro ma solo previo consenso del minore (se maggiore di 14 anni) o raccolto il suo parere (se ha tra i 12 e i 14 anni).

La differenza principale rispetto all'adozione vera e propria è che tra minore e genitore adottivo non si stabilisce un rapporto di parentela vera e propria.

Davanti alla legge, infatti, non avrebbe né zii, né nonni, né cugini dalla parte del genitore non biologico.

Al pari dell'adozione vera e propria, anche questa non avviene automaticamente: il genitore adottivo deve infatti risultare idoneo a seguito di una serie di test affettivo-attitudinali e di verifiche della sua situazione economica e di salute. Per quanto riguarda le coppie gay, negli anni 2014 e 2015 due sentenze del Tribunale dei minori di Roma hanno permesso alla convivente della mamma biologica di adottare il minore stabilendo che l'orientamento sessuale dell'adottante non può rappresentare motivo ostativo rispetto all'adozione.

Con l'articolo 5 il ddl Cirinnà stabilisce che questo orientamento giuridico diventa norma di legge. Quindi il genitore adottante sarà sempre sottoposto al vaglio del Tribunale dei minori, il genitore biologico dovrà sempre dare parere positivo e così il minore se ha più di 14 anni. A parte le associazioni Lgbt, in Parlamento la proposta è sostenuta dalla maggioranza del Partito democratico, Sel e, almeno ufficialmente, Movimento 5 Stelle.

Sono invece nettamente contrari una trentina di senatori dem di area cattolica e altrettanti deputati, i centristi di Angelino Alfano, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Affido rafforzato

Giuridicamente questa fattispecie di affido non esiste. Ecco perché ci sono forti dubbi sulla sua praticabilità sia per quanto riguarda eventuali profili di incostituzionalità e che sul piano civile.

Fatto sta che 34 senatori cattolici del Pd, sostenuti anche da altrettanti colleghi deputati, hanno presentato un emendamento all'articolo 5 del ddl Cirinnà che prevede “l'affidamento personale del minore alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quando lo stesso è figlio, anche adottivo, dell'altra parte dell'unione civile e il genitore biologico estraneo all'unione civile sia sconosciuto, deceduto o decaduto dalla responsabilità genitoriale”.

La differenza vera rispetto alla stepchild adoption sta nel fatto che l'affido condiviso non prevede che il convivente affidatario diventi anche genitore legittimo fino al raggiungimento della maggiore età del figlio e a condizione che questo sia d'accordo.

Le funzioni genitoriali in capo all'affidatario sarebbero le stesse ma cosa succederebbe in caso di morte o separazione?

Come verrebbe garantita la loro prosecuzione proprio nell'interesse del minore? Questo aspetto non è chiarito.

Lo scopo dei sostenitori dell'affido rafforzato è quello di disincentivare le pratiche di procreazione non naturale, in particolare quella della maternità surrogata. In realtà, ad oggi, la stepchild adoption riguarda esclusivamente il figlio nato prima dell'unione tra due conviventi dello stesso sesso. Ma per chi ne chiede lo stralcio dal ddl Cirinnà presume che esso rappresenti l'ultimo passo prima del matrimonio gay e del via libera alla procreazione successiva all'unione.

Maternità surrogata

È una pratica che consente di diventare genitori attraverso una donna disponibile ad affrontare la gestazione e il parto al posto di altri. Se ne servono coppie sterili, omosessuali e single. La fecondazione può essere effettuata con seme e ovuli sia della coppia che di donatori e donatrici attraverso il concepimento in vitro. Questa pratica è consentita solo nei paesi che riconoscono la genitorialità a chi trasmette i geni, anche se non ha partorito. Mentre aumentano i paesi in cui la maternità assistita è permessa, in Italia la surrogazione costituisce una pratica medica vietata, penalmente sanzionata.

La legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita ne esclude esplicitamente il ricorso.
Negli Stati Uniti e in Canada è invece possibile da tempo ed esistono agenzie e cliniche specializzate.
Oltre che per ragioni di natura morale o religiosa, la maternità surrogata, definita anche in senso negativo “utero in affitto", è osteggiata da chi teme che la donna che accetta di portare a termine una gravidanza per conto di un'altra possa essere indotta a farlo per ragioni economiche o in modo non pienamente consapevole.

Nessuna delle forze politiche presenti in Parlamento ha mostrato finora la minima apertura verso questa pratica.
Ma mentre tra gli argomenti di chi si oppone alla stepchild adoption c'è soprattutto quello che la sua introduzione nell'ordinamento giuridico italiano rischia di aprire la porta all'utero in affitto, chi invece si batte in senso opposto ricorda che, oltre ad essere vietata, la maternità surrogata non sarebbe comunque scoraggiata dal negare ai figli della famiglie arcobaleno la protezione giuridica di cui hanno bisogno.

I più letti

avatar-icon

Claudia Daconto