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Barbisan: «Su Lgbtq+ è tempo di colmare il vuoto legislativo»

Il mancato accoglimento da parte del Parlamento della sollecitazione della Corte costituzionale, nel 20121, a colmare il vuoto di legge a tutela dei figli di famiglie omogenitoriali sta generando preoccupanti cortocircuiti giuridici

E’ cronaca di questi giorni. Il Prefetto di Milano, Renato Saccone, su impulso del Ministero dell’Interno,ha imposto un freno al riconoscimento alla nascita dei figli delle coppie c.d. arcobaleno, ovvero formate da genitori gay e lesbiche. La richiesta è giunta al sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha dovuto anche registrare, in caso di prosieguo nelle registrazioni, il conseguenziale intervento della Procura della Repubblica meneghina per l’annullamento delle stesse. In pratica si dà corso alla sentenza n. 38162 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che lo scorso 30 dicembre avevano vergato che i figli venuti alla luce fuori dai confini italiani grazie alla maternità surrogata “dovessero essere riconosciuti in Italia come figli di entrambi i genitori con l’adozione in casi particolari, che richiede l’approvazione di un giudice, e non con la trascrizione all’anagrafe”. La vicenda ha iniziato a far sentire il suo peso sotto la Madonnina visto che dallo scorso mese di luglio proprio il sindaco Sala aveva dato l’ok al rilascio dei primi certificati anagrafici di neonati aventi due madri: si era trattato, evidentemente, di una presa di posizione dell’amministrazione comunale, costretta ad intervenire a causa dell’assenza di legislazione nazionale. Un paio di mesi fa, intanto, l’intervento del Ministero dell’Interno: una circolare notificata ai prefetti aveva recepito il dictum della Suprema Corte che bloccava le trascrizioni dei certificati di nascita, all’estero, dei nati da due padri a seguito di maternità c.d. surrogata, con preghiera di interessare della vicenda i sindaci.

Panorama.it ha dialogato con la giurista Benedetta Barbisan che al tema sta dedicando attenzione accademica, anche da una prospettiva comparatistica.

Professoressa Barbisan, la vicenda sta assumendo dimensioni giuridiche importanti…

«La questione riguarda il riconoscimento dei figli nati da famiglie omogenitoriali che abbiano fatto ricorso all’estero alla maternità surrogata. La Corte di Cassazione, lo scorso dicembre, ha stabilito che esso debba avvenire tramite adozione e con l’approvazione di un giudice».

Ci perdoni: cosa vuol dire “famiglie omogenitoriali?

«Per omogenitorialità si intende la relazione tra i componenti di una coppia omosessuale e i figli che crescono in quella coppia».

Questa situazione è diversa da quella che la Cassazione aveva già preso in esame nel 2016 e nel 2017

«In queste due sentenze era stata dichiarata pienamente ammissibile - perché non contraria all’ordine pubblico - la trascrizione nei registri di stato civile dell’atto di nascita estero costitutivo della doppia maternità di bambini nati all’estero da fecondazione assistita».

Cosa ne deriva?

«Che in quel caso l’ordine pubblico, da leggersi in prospettiva internazionale, non era un limite sufficiente per impedire il recepimento del riconoscimento di un atto straniero di nascita di un figlio venuto alla luce da una coppia omogenitoriale, avendosi riguardo dell’interesse superiore del minore».

Nello specifico di cosa si trattava?

«Nel caso del 2016, di un atto di nascita validamente formato in Spagna. In quello del 2017, ci si riferiva a due donne che avevano dato alla luce il loro figlio nel Regno Unito e che chiedevano di rettificare l’atto trascritto a Venezia in quanto, nel frattempo, l’ufficiale dello stato civile inglese aveva modificato il certificato originario dichiarando entrambe le donne ugualmente madri di quel figlio. Ma non erano casi di maternità surrogata».

Sulla quale, invece, la Corte di Cassazione si è pronunciata nel 2019…

«In questo caso, infatti, il ricorso riguardava due padri che, in Canada, avevano usato la surrogazione di maternità: i giudici hanno stabilito che l’interesse del bambino non potesse essere considerato automaticamente prevalente e andasse piuttosto bilanciato con il disincentivo al ricorso alla surrogazione di maternità per come essa è vietata dall’art. 12 della legge 40 del 2004».

Anche la Corte costituzionale è stata investita della questione

«Sì, con la decisione 33 del 2021, nella quale ha notato che questa ultima soluzione della Suprema Corte non fosse compatibile con l’interesse di un bambino accudito sin dalla nascita da una coppia che aveva condiviso di farlo venire al mondo. Pur ribadendo il divieto di maternità surrogata, la Corte ha sollecitato un intervento da parte del legislatore per trovare forme di tutela del minore in modo che la filiazione d’intenzione - cioè quella del genitore che non ha contribuito al concepimento con il proprio patrimonio genetico - potesse essere riconosciuta alla pari della filiazione biologica».

Che cosa chiedeva al legislatore la Corte costituzionale?

«Letteralmente di giungere a una ormai “indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore”. La soluzione della Suprema Corte del 2019, infatti, rischiava di esporre il minore a una strumentalizzazione in nome della finalità di disincentivare il ricorso alla maternità surrogata».

Emerge il classico scontro tra pronunce giurisdizionali e legislazione assente.

«Occorre prendere atto che le tante situazioni che sono state oggetto di giudizio in questi anni ci restituiscono uno scenario complesso per le circostanze in cui siano avvenuti il concepimento e la nascita del bambino. La disciplina caso per caso che deriva dalle pronunce delle Corti manca dell’organicità e chiarezza che potrebbe venire solamente da un intervento compiuto del legislatore, capace di bilanciare gli interessi coinvolti e di valutarne la tutela. A fronte della moltiplicazione di ricorsi, tale vuoto legislativo è sempre meno sostenibile».

La materia, ovviamente, risalta anche sul piano sociale e politico…

«Sappiamo che oggi vivono in Italia migliaia di bambini e ragazzi figli di famiglie omogenitoriali. Prima ancora di prenderne atto culturalmente, è la loro concreta, reale esistenza che deve imporsi all’attenzione del legislatore e dei cittadini, oltre che dei giudici. Questi bambini e ragazzi concorrono a definire la fisionomia della nostra società e sono portatori di interessi che sarebbe opportuno venissero presi in considerazione dal Parlamento per dare loro la dignità di una normazione organica».

Pare uno scontro tra posizioni di principio e casi concreti…

«Lo ha detto la Corte costituzionale nel 2021: non è ammissibile che le esigenze reali dei minori siano ridotte ad astrazione al fine di affermare un principio come quello della difesa della dignità della donna lesa con la pratica della maternità surrogata. Nel difetto di un intervento legislativo, resta la perplessità di minori dati alla luce per atti di volontà e pratiche diverse che non descrivono una differenza di condizione».

Come si spiega la decisione del Sindaco Sala di procedere con la registrazione degli atti di nascita di questi minori, oggi fermata dal Prefetto di Milano?

«Il Sindaco Sala stesso ha spiegato di aver ripreso, nel luglio 2022, la trascrizione diretta all’anagrafe degli atti di nascita usando i suoi poteri di capo dell’ufficio di stato civile per sottoporre all’attenzione pubblica il mancato accoglimento da parte del Parlamento della sollecitazione della stessa Corte costituzionale a colmare il vuoto di legge che interessa le famiglie omogenitoriali e i loro figli».

La circolare del Prefetto fa sentire il suo peso…

«Certo, perché sollecita oggi a interrompere anche i riconoscimenti dei figli di due madri nati in Italia e si riserva di dare indicazioni su quelli nati all’estero sempre da due donne. Una tensione istituzionale e sociale che meriterebbe di essere risolta accogliendo la necessità di una legge lungamente attesa».

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Benedetta Barbisan, marchigiana di Ancona, classe 1972, è professoressadiDiritto pubblico comparato nel Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali dell’Università di Macerata. Ha lavorato presso numerose università straniere, fra cui la Boston College Law School, la Harvard Law School, la Yale Law School, il King’s College London, il Max Planck Institute di Heidelberg. Attualmente è Visiting Professor of Law al Georgetown University Law Center. Gli ultimi saggi sono (Giuliano Amato, Benedetta Barbisan, Cesare Pinelli eds.), Rule of Law vs Majoritarian Democracy, Oxford, Hart Publishing, 2021, e Patriottismo costituzionale. Il caso italiano in prospettiva comparata, Napoli, ESI, 2022.

Panorama.itEgidio Lorito, 18/03/2023

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Egidio Lorito