Gay Pride 2015 New York City
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Firenze: un giudice autorizza la prima adozione gay in Italia

Un tribunale di Firenze dispone il riconoscimento dell'adozione di due fratellini avvenuta in Inghilterra da parte di una coppia omosex

Non era mai accaduto prima, in Italia. Il tribunale dei minori dei Firenze ha riconosciuto a una coppia di genitori italiani omosessuali che risiedono in Inghilterra l'adozione di due fratellini che era stata già disposta da una corte britannica. Disponendo la trascrizione automatica dei provvedimenti di adozione emessi dal tribunale inglese, i due bambini saranno ora considerati dalla legge italiana  cittadini del nostro Paese, nonché figli della coppia che li aveva adottati in Inghilterra.

Si tratta, dal punto di vista giurisprudenziale, di una sentenza  di grande portata, destinata a a creare un precedente molto importante. Una sentenza che va ben oltre la questione - molto dibattuta in parlamento - della stepchild adoption, tecnicamente l'adozione del figliastro, sulla quale ha rischiato di arenarsi la legge sulle unioni civili voluta dal governo Renzi. E che, per di più, ponendo al centro il superiore interesse del minore, sottrae alla valutazione discrezionale dei giudici la trascrizione dell'adozione avvenuta all'estero. In una nota nota diffusa dalla Rete Lenford, l'avvocatura dei diritti LGTB, le ragioni del carattere  innovatore di questa sentenza vengono spiegate con queste parole



La disposizione normativa prevede che l'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero ad istanza di cittadini italiani che dimostrino di avere soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia purché conforme ai principi della Convezione dell'Aja 29 maggio 1993 sulle adozioni internazionali

In sostanza, a patto che la coppia gay abbia risieduto nel Paese dove è avvenuta l'adozione per almeno due anni, e a patto che l'adozione stessa non confligga con la Convenzione del 1993, sarà possibile ottenere il riconoscimento dell'adozione avvenuta all'estero. Spiega il tribunale: «La Convenzione non pone limiti allo status dei genitori adottivi, ma richiede unicamente la verifica che i futuri genitori adottivi siano qualificati e idonei all'adozione, esame che nel caso di specie è stato puntualmente effettuato dalle autorità inglesi, riservando l'eventuale rifiuto alla sola ipotesi che il riconoscimento sia manifestamente contrario all'ordine pubblico».

Il tribunale ha peraltro fatto propri con questa sentenza i principi espressi dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 19599/2016 in un caso precedente  di trascrivibilità in Italia dell'atto di nascita di un bambino nato da due donne in Spagna. L'atto di nascita, secondo la Cassazione, non è enucleabile esclusivamente sulla base dell'assetto ordinamentale interno, ma - ha spiegato la Rete Lenfrod - «è da intendersi come complesso di principi ricavabili dalla nostra Costituzione e dai Trattati Internazionale cui l'Italia ha aderito e che hanno ai sensi dell'art. 117 Costituzione lo stesso rango nel sistema delle fonti della costituzione».

Il tribunale ha spiegato anche nella sentenza che l'«incertezza giuridica» che deriverebbe dal mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione esistente nel Regno Unito influirebbe negativamente sulla definizione dell'identità personale dei minori. È soddisfatta l'avvocato Maria Grazie Sangalli, della Rete Lenford: «L'elemento di transnazionalità di queste vicende familiari gioca un ruolo fondamentale; la giurisprudenza ha stabilito che l'ordine pubblico internazionale non frappone ostacoli al riconoscimento della continuità dei rapporti che si costituiscono all'estero, per realizzare il preminente interesse dei bambini». C'è però ancora un pezzo di strada da fare per relizzare una piena eguaglianze giuridica secondo le associazioni che si battono per i diritti genitoriali delle coppie gay: «È ancora più evidente, a questo punto, l'inammissibile situazione di disuguaglianza in cui versano tutte quelle famiglie che non presentano questi tratti di transnazionalità, alle quali il legislatore nega in modo ideologico qualsiasi forma di riconoscimento e tutela».


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