Divorzio breve: novità e dubbi
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Divorzio breve: novità e dubbi

Il Parlamento ha varato la nuova norma ma restano perplessità sui minori e sulla sua reale efficacia

Bye bye giudice: ecco il “divorzio fai da te”.

E finalmente ci siamo. Con 317 voti favorevoli è stato convertito in legge il Decreto 132 che aveva ottenuto il 'via libera' martedì scorso. I favorevoli sono stati 317, i contrari 182, gli astenuti 5. Dopo infiniti tira e molla, il decreto è sopravvissuto  ai voti di sfiducia e ora introduce diverse novità in ambito del processo civile, dell’arbitrato, del ruolo degli avvocati e delle ferie ai magistrati. Ora, dunque, si rimane solo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevista per i prossimi giorni, perché solo da quel momento la riforma entrerà in vigore.

Il testo definitivo così approvato si espande, per quanto concerne la famiglia, anche alla negoziazione assistita in sede di definizione della separazione, che arriva a includere anche i matrimoni in presenza di figli ancora in minore età. Ma non ci si deve illudere.

Il divorzio breve, quello cioè che auspicavano tutti con la riduzione dagli “eterni” tre anni a uno ( o sei mesi se senza figli) è rimasto nella penna del nostro legislatore in barba alle 1.700 persone che hanno aderito allo sciopero della fame promosso dai radicali della Lid (Lega italiana per il divorzio breve). 


Sul punto sembra che la Chiesa abbia idee molto più innovative del Parlamento Italiano visto che Papa Francesco in persona ha indicato la necessità di ridurre i tempi delle cause rotali e la necessità di stabilizzare le nuove unioni, nate dalle ceneri delle precedenti.

Con la nuova Riforma di cui al decreto menzionato sarà sì possibile divorziare davanti al Sindaco o dall'avvocato senza passare dal Giudice: ma solo a condizione che tra marito e moglie non vi sia dissidio, trascorsi comunque i tre anni dal momento della separazione.

In buona sostanza, i coniugi potranno comparire innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per formalizzare l’accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La negoziazione assistita da avvocati su queste delicate tematiche è possibile anche se vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti a condizione che l’accordo, in tali casi, venga verificato dal Pubblico Ministero cui si aggiunge un possibile passaggio davanti al Presidente del Tribunale (con che tempistiche non è dato sapere).

L’accordo così siglato sarà equiparato ai verbali di separazione omologati e costituirà titolo esecutivo a tutti gli effetti.

Troppo presto per capire se tale rivoluzione copernicana sortirà gli effetti di snellimento sperati dal Legislatore ma, certamente, ora più che mai il ruolo dell’avvocato diventerà centrale proprio per evitare che il coniuge più forte possa approfittarsi della parte  fragile della coppia, definendo quindi la fine del rapporto matrimoniale in modo iniquo, dando  la stura a tutta una serie di procedimenti, questi sì giudiziali e altamente conflittuali, di annullamento e/ o modifica dei predetti accordi sul presupposto che siano stati sottoscritti in condizioni di 'costrizione' psicologica o senza la piena cognizione di diritti e prerogative garantite dalla Legge.

Ma c'è un vulnus, una mancanza che balza agli occhi degli addetti ai lavori e specialisti del campo, ossia la previsione dell’ascolto del minore coinvolto nella separazione dei genitori.
Atteso che gli avvocati dovranno adoperarsi per trovare accordi “nel superiore e preminente interesse del minore” mi domando come potrà essere fatto valere in concreto questo interesse dal momento che all’avvocato è severamente vietato avere contatti con i minori.

Perplessità immediate sorgono quindi, a livello interpretativo, sulla compatibilità del nuovo testo di Legge con quelli delle convenzioni internazionali, norme comunitarie e diritto interno che ha introdotto l’obbligatorietà del giudice di sentire i minori che abbiano compiuto i 12 anni (o quelli anche di età inferiore se capaci di discernimento).Forse una scappatoia potrà essere quella di nominare, nell’ambito della negoziazione assistita, un consulente terzo, nominato di comune accordo tra i coniugi, che possa assolvere questo compito suggerendo poi il miglior tipo di collocamento e regolamentazione dei diritti di visita.

Ma, in siffatta ipotesi, cosa potrà mai succedere nel caso in cui i genitori si rifiutino di accogliere i suggerimenti del consulente?

Ovvio che la negoziazione assistita trova il suo limite nel raggiungimento dell’accordo e che all’esito infruttuoso di tale possibilità  ci si dovrà rivolgere al Giudice ma, a quel punto, visto che non potranno essere utilizzate le informazioni e i documenti acquisiti nell’ambito della negoziazione, il tempo  e i soldi  persi non faranno altro che peggiorare la situazione di conflitto genitoriale.
Ai posteri l'ardua sentenza.

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Daniela Missaglia

Avvocato matrimonialista e cassazionista, è specializzata in Diritto di famiglia e in Diritto della persona. Grazie alla sua pluridecennale esperienza è spesso ospite in trasmissioni televisive sulle reti Rai e Mediaset. Per i suoi pareri legali interviene anche su giornali e network radiofonici. Info: https://www.missagliadevellis.com/daniela-missaglia

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