Banche Emilia Romagna alluvione
(Ansa)
Economia

Che succede alle cassette di sicurezza delle banche in Emilia devastate dall'alluvione?

Diversi clienti in Emilia Romagna hanno scoperto che difficilmente verranno risarciti, soprattutto dei contanti nascosti e distrutti dall'alluvione: le loro banche non risponderanno dei danni causati dall’alluvione, trattandosi di un evento straordinario e quindi non coperto dall'assicurazione.

Mentre l'acqua si sta ritirando e lentamente si prova a tornare alla normalità dall'Emilia Romagna devastata dall'alluvione arrivano storie che forse per la prima volta diventano problemi reali. Le inondazioni non hanno riempito solo cantine, garage, taverne e case private ma anche aziende e attività di ogni tipo, comprese le banche. E sono molti gli istituti di credito che hanno cassette di sicurezza nascoste nei sotterranei dove l'acqua è entrata in molti casi danneggiando il loro prezioso contenuto. Ecco, diversi clienti hanno scoperto che difficilmente verranno risarciti, soprattutto dei contanti nascosti distrutti e trasformati in carta straccia e le le loro banche di tutta risposta hanno detto che non risponderanno dei danni causati dall’alluvione, trattandosi di un evento straordinario e quindi non coperto dall'assicurazione.

Ma possono farlo? Lo abbiamo chiesto ad un legale

«La responsabilità delle banche incontra un limite nel c.d. “caso fortuito”, ossia l’evento straordinario ma non dimentichiamoci che in un territorio a rischio idrogeologico come l’Emilia Romagna non era poi così imprevedibile»-commenta l’avvocato Edoardo Amati Senior Associate presso Tonucci & Partners

Quindi la banca non deve coprire i danni causati dall’allluvione?

«Il cliente quando deposita beni presso la cassetta di sicurezza della propria banca stringe un rapporto contrattuale in base al quale l’istituto di credito si obbliga dietro il pagamento di un corrispettivo (sotto forma di canone) a mettere a disposizione del cliente un luogo dove custodire i suoi beni. Considerata la particolarità della fattispecie, il nostro ordinamento giuridico prevede una forma di responsabilità peculiare a carico della banca che, in base all’art. 1839 del codice civile, risponde verso il cliente per “l’idoneità e la custodia dei locali”, nonché per “l’integrità della cassetta”.La banca deve dunque garantire, non solo che i locali del deposito siano adeguatamente sorvegliati e attrezzati (ad esempio, con gli idonei sistemi di chiusura) per scongiurare l’accesso e la sottrazione dei beni depositati da parte di terzi, ma anche che gli stessi siano idonei alla custodia delle cose. Alla luce della precisione normativa appena richiamata, si può dunque affermare che, in termini generali, la banca risponda certamente per il furto, mentre molto più complesso è invece il tema dei disastri naturali, come da ultimo dei fenomeni alluvionali che hanno interessato la Romagna, e ciò proprio perché il fenomeno “alluvione” è ancora oggi considerato come un fenomeno “straordinario” ed “imprevedibile” e come tale rientrante nella nozione del caso fortuito e pertanto idoneo (astrattamente) ad escludere (ove debitamente provato) la responsabilità della banca ai sensi dell’articolo1839 c.c.».

Ci sono dei precedenti?

«Si basti pensare alla pronuncia della Corte di Cassazione del 1976, dove il tema dell’allagamento delle cassette di sicurezza bancarie acquisì per la prima volta risonanza nazionale a fronte dell’alluvione di Firenze verificatasi a seguito dell’esondazione del fiume Arno.In tale occasione, la Corte di Cassazione si pronunciò escludendo la responsabilità della banca verso i propri clienti in virtù del principio “vis cui resisti non potest”, un’espressione che nel diritto romano indicava l’insieme di circostanze estranee alla volontà del debitore e da lui non controllabili che determinavano la non punibilità dell’inadempimento.È dunque molto probabile che, anche in questo caso, le banche possano far leva su quel principio per sostenere di dover essere esonerate da eventuali responsabilità per perdita dei beni custoditi nelle cassette di sicurezza e rigettare le richieste di risarcimento che fissero avanzate in loro danno».

Cosa consiglia?

«In queste condizioni, per tutti coloro che vorranno (comprensibilmente) avanzare eventuali iniziative risarcitorie, potrebbe essere importante, previo consulto con il proprio legale, la verifica delle condizioni contrattuali e normative applicabili e della polizza assicurativa stipulata dalla banca, di modo da accertarsi in concreto di eventuali elementi ove mai ivi rinvenibili che possano escludere che l’alluvione del maggio 2023 venga altrimenti qualificata come ‘caso fortuito’».

C’è qualche elemento nuovo rispetto alla sentenza della cassazione a cui possono appellarsi?

«Un fattore che potrebbe acquisire rilevanza è la conformazione territorio e la sua suscettibilità ad inondazioni, elemento che, ove adeguatamente dimostrato, potrebbe indurre l’autorità giudiziaria a ritenere il fenomeno inondazione come un rischio “prevedibile” da parte delle banche e come tale idoneo ad escludere il ricorrere del caso fortuito.Sotto questo profilo non può non considerarsi che l’Emilia-Romagna, per porzione di territorio potenzialmente allagabile e popolazione esposta a rischio di alluvione, ha valori nettamente superiori a quelli calcolati su scala nazionale e che province come Ravenna e Ferrara (entrambe colpite in modo particolare dall’alluvione di questi giorni), hanno la maggiore estensione di territorio inondabile, con punte rispettivamente dell’80% e di quasi il 100% in caso di scenario di pericolosità media da alluvioni.

Non ci si può inoltre non domandare se, in un’epoca storica come quella attuale, in cui i fenomeni atmosferici gravi sono divenuti purtroppo una realtà sempre più costante anche alle nostre latitudini, ci sia ancora spazio per qualificare automaticamente un fenomeno atmosferico come quello che ha investito l’Emilia-Romagna come un dato straordinario e imprevedibile.

Insomma, non si può escludere che la percezione di fenomeni come questi cambi nel corso del tempo anche sotto un profilo di prevedibilità. Del resto, ciò è quanto accaduto con la pandemia da SARS-CoV-2, un fenomeno che è stato giustamente trattato come straordinario e imprevedibile nella sua prima manifestazione, ma che ha cessato di esserlo allorché lo stesso è (anche qui purtroppo) divenuto realtà quotidiana.Potrebbero dunque sussistere i presupposti per far sì che il cliente non resti del tutto sprovvisto di tutela di fronte alla scelta della banca di negare il risarcimento dei danni patiti a causa dell’alluvione.Resta in ogni caso l’auspicio che in una tragedia come questa il buonsenso prevalga e gli istituti di credito possano infine raggiungere intese con i propri correntisti che possano dirimere ogni controversia».

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Linda Di Benedetto