Quali sono i poteri delle commissioni parlamentari
(ANSA / GIUSEPPE LAMI)
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Quali sono i poteri delle commissioni parlamentari

Nitto Palma è presidente della commissione giustizia grazie ai montiani: perché la questione delle presidenze è diventata il campo di battaglia preferito tra i partiti che formano la maggioranza

Alla quarta votazione Nitto Palma, ex magistrato e soprattutto ex Guardasigilli del governo Berlusconi, ce l'ha fatta: sarà presidente della Commissione Giustizia del Senato, grazie al «senso di responsabilità» dei senatori di Scelta Civica.  Attorno al suo nome è stata combattuta la più furibonda delle guerre di corsa parlamentari, con i senatori piddini che - con le prime tre votazioni - hanno cercato di sbarrargli la strada. Ma la domanda è un'altra: che cosa diavolo sono le commissioni parlamentari? Di quali poteri sono dotate? E soprattutto: perché l'assegnazione delle presidenze è diventata, con le nomine di Copasir e Vigilanza Rai (rivendicate da M5S) ancora in standby, il nuovo campo di battaglia tra partiti che pure dovrebbero collaborare per dare ali e piedi al neonato governo Letta? Insomma: perché sono così importanti?

Ci viene in soccortso l'articolo 72 della nostra Carta fondamentale che stabilisce i compiti delle commissioni, quattordici delle quali permanenti in entrambi i rami del parlamento. Nominate dai gruppi parlamentari, possono avere - ed è il caso più frequente - funzioni referenti (redigono e votano i disegni di legge che poi saranno discussi e votati in aula), funzioni deliberanti (senza l'approvazione finale dell'aula) o consultive (offrono pareri sui DDL preparati da altre commissioni in materie sulle quali la competenza non può essere assegnata esclusivamente a una commissione).

Possono essere permanenti o speciali, come le commissioni bicamerali d'inchiesta su materie delicate quali terrorismo e mafia secondo il dettato dell'articolo 82 della Costituzione. Per sintetizzare: le commissioni sono, specie quelle permanenti, organi collegiali dai quali dipende gran parte del più oscuro, ma più importante, lavoro dei parlamentari, prima che le leggi approdino in aula. È chiaro che le presidenze sono anche scalpi del nemico, simboli, poltrone. Ma è altrettanto chiaro che presiedere una commissione significa orientare i lavori, scegliere anche le priorità, stabilire l'ordine dei lavori.

ARTICOLO 72 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Come si costituiscono
Le regole sono simili nei due rami del parlamento. Dopo la sua formazione, ogni  gruppo parlamentare deve indicare le persone che ha scelto per essere  inserite nelle commissioni. I presidenti delle camere utilizzano poi  queste proposte per costituire le commissioni, facendo attenzione che in  ognuna siano rappresentati i gruppi parlamentari in proporzione alla  loro grandezza in aula. Quando sono  stati designati i membri, si procede in ogni commissione all’elezione di  un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.

La questione Nitto Palma
E ora veniamo al punto più delicato, quello che riguardava il niet del Pd alla nomina di Nitto Palma alla commissione Giustizia del Senato. È chiaro che c'è stata molta tattica nella presa di posizione del Pd, un partito ormai acefalo, dopo le dimissioni di Bersani. Ma è altrettanto chiaro che, con i processi a Berlusconi ancora in corso, il Pd sentisse il bisogno di trasformare la questione Nitto Palma in un simbolo (anche a costo di «venire meno alla parola data», ha denunciato il PdL) pur di non perdere, agli occhi di un pezzo del suo «popolo», un'altra battaglia, per di più su un tema così sensibile come quello della giustizia. Da qui l'astensione. Che poi i presidenti delle commissioni siano effettivamente dotati di poteri reali al punto da orientarne significativamente i lavori, è un altro paio di maniche. In parte è vero, in parte no. Ma la politica è anche guerra di simboli. E  il Pd, dopo il patatrac sul voto per eleggere il capo dello Stato, ha cercato senza riuscirci lo scalpo simbolico dell'ex Guardasigilli di Berlusconi. Nitto Palma, ex magistrato ed ex Guardasigilli di Berlusconi, sarà il presidente della commissione Giustizia.

Modalità elettive: i regolamenti
Il regolamento del Senato e il regolamento della Camera stabiliscono la modalità della composizione delle Commissioni. Sono i singoli gruppi parlamentari a decidere chi di loro farà  parte delle varie commissioni.

ARTICOLO 21 SENATO
1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all’articolo 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis.

2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.

3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari.

4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo o eletto Presidente della 14ª Commissione è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.

4-bis. I senatori designati a far parte della 14ª Commissione permanente sono in ogni caso componenti anche di altra Commissione permanente. A tal fine ciascun Gruppo parlamentare designa i propri rappresentanti nella 14ª Commissione permanente successivamente alla composizione delle altre Commissioni. Il Presidente del Senato promuove le intese necessarie perchè nella composizione della 14ª Commissione sia rispettato, per quanto possibile, il criterio della proporzionalità e perchè essa sia formata da tre Senatori appartenenti a ciascuna delle Commissioni 1ª, 3ª e 5ª e da due Senatori appartenenti a ciascuna delle altre Commissioni parmanenti.

5. Tranne i casi previsti nei commi 2, 4 e 4-bis nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.

6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.

7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.  

ARTICOLO 19 CAMERA
1. Ciascun Gruppo parlamentare, subito dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione e dandone comunicazione immediata al Segretario generale della Camera.

2. Il Presidente della Camera, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce quindi fra le Commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la proporzione dei Gruppi stessi, i deputati che non siano rientrati nella ripartizione a norma del precedente comma nonché quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni.

3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. Ogni Gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.

4. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito per l’intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione ovvero facente parte del Governo in carica. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del deputato interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al presidente della Commissione (*).

5. Il presidente dà notizia alla Commissione delle sostituzioni avvenute a norma dei precedenti commi.

6. La facoltà di sostituzione non è in alcun caso ammessa in sede consultiva per i deputati appartenenti alla Commissione cui è destinato il parere.

7. Deputati appartenenti al medesimo Gruppo possono, ciascuno non più di una volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla presidenza del Gruppo di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La presidenza del Gruppo se aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunica ai presidenti delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.»    

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