La Consulta rinvia al 2014 la decisione sul Porcellum
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La Consulta rinvia al 2014 la decisione sul Porcellum

Da quello che allora potrebbero decidere i giudici può dipendere la durata dell'esecutivo Letta

La Consulta ha deciso, al termine di un'udienza pubblica, di far slittare al 14 gennaio 2014 la decisione sulla legittimità costituzionale del Porcellum, la legge elettorale scritta dall'ex ministro Calderoli nel 2006, contro la quale aveva fatto ricorso nel 2009 al Tribunale di Milano un singolo cittadino,  l'avvocato Bozzi, che aveva puntato l'indice contro liste bloccate e premio di maggioranza.

EFFETTI POLITICI
Da quello che deciderà la Consulta il 14 gennaio prossimo, quando i sedici giudici si riuniranno in camera di consiglio per discutere dell'ammissibilità di un referendum, potrebbe dipendere la durata dell'esecutivo: se i giudici decidessero per un rigetto del ricorso, come già accaduto contro un analogo ricorso presentato da Di Pietro, non ci sarebbero ostacoli di natura costituzionale a nuove elezioni, anche a primavera. Anche con il Porcellum. Renzi, Grillo e Berlusconi - gli attori che oggi scalpitano per arrivare il prima possibile a nuove elezioni - potrebbero esserne soddisfatti. Ma come siamo arrivati a questo punto? E quali sono le tappe che hanno reso così incandescente il dibattito sulla legge elettorale vigente? E soprattutto: perché l'avvocato Bozzi ritiene incostituzionale il Porcellum?

IL RICORSO DI BOZZI
Nel novembre 2009, in qualità di cittadino elettore  Aldo Bozzi, 79 anni, cita in giudizio la Presidenza del Consiglio e il ministero dell'Interno davanti al Tribunale di Milano, sostenendo che nelle elezioni politiche svoltesi dopo l'entrata in vigore della legge 270/2005, il cosiddetto Porcellum, e nello specifico nelle elezioni del 2006 e del 2008, il suo diritto di voto era stato leso, perché non si era svolto secondo le modalità fissate alla Costituzione - ossia voto "personale ed eguale, libero e segreto (art. 48) e "a suffragio universale e diretto".

Liste bloccate, premio di maggioranza senza soglia minima, inserimento nella lista elettorale del nome del capo di ciascuna lista o coalizione, gli aspetti contestati. Il primo, per garantire l'espressione del voto personale e diretto deve essere data all'elettore, secondo Bozzi, la possibilità di esprimere la propria preferenza a singoli candidati. La seconda, perché attribuisce un premio di maggioranza senza agganciarlo a un numero minimo di voti, e in questo modo violerebbe il principio di uguaglianza del voto. La terza, perché l'indicazione sulla scheda del capo del partito o coalizione, possibile futuro premier, limiterebbe l'autonomia del Capo dello Stato nella scelta del presidente del Consiglio. Nel giudizio sono intervenuti ad adiuvandum, cioé a sostegno della posizione di Bozzi, 25 cittadini elettori. Il 18 aprile 2011 il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza, giudicandola manifestamente infondata.

Bozzi ha fatto ricorso in appello e il 24 aprile 2012 la Corte d'appello di Milano lo ha respinto, motivando che il principio del voto uguale per tutti è da intendersi in senso formale, ossia che nell'urna ogni voto ha lo stesso valore. E' seguito il ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, prima sezione civile, non ha preso una decisione, ma con un'ordinanza interlocutoria nella quale però segnala numerosi aspetti critici della legge elettorale, il 17 maggio scorso ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale.

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