News

L’incendio a Fiumicino e il principio di precauzione del rischio

La procura ha disposto il sequestro del terminal distrutto dall'incendio del 7 maggio. Eppure prevenire il disastro sarebbe stato possibile

Nel pomeriggio del 26 maggio, a distanza di oltre due settimane dal rogo divampato accidentalmente che ha distrutto un’area di oltre 1.000 mq nell’aeroporto di Fiumicino, la procura di Civitavecchia ha disposto il sequestro preventivo del molo D del Terminal 3, riaperto il 18 maggio. La chiusura è stata decisa dopo che l’ARPA del Lazio (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) ha reso noti alcuni dati preliminari sulla presenza, sotto forma di particolato sottile di sostanze altamente tossiche e cancerogene (diossine, furani, pcb) nelle zone interessate dal rogo e riaperte all’uso. La riapertura dello scalo era stata decisa in una riunione presso l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) che “non aveva riscontrato alcun rischio per la salute di lavoratori e passeggeri”.

La procura di Civitavecchia avrebbe inoltre iscritto nel registro degli indagati un dirigente della ASL Roma D e un dirigente della società Aeroporti di Roma (AdR) che gestisce lo scalo. In risposta al sequestro, l’ENAC ha richiesto all’Istituto Superiore di Sanità di svolgere delle analisi nelle aree devastate dall’incendio, mentre AdR ha ribadito di ritenere “ingiustificato il sequestro del molo D”. Quanto alle notizie circa possibile presenza di diossina, l’azienda precisa che “nel provvedimento emesso dal magistrato non si fa alcun cenno alla diossina, sempre stata rilevata al di sotto dei limiti internazionali”.

La procura di Civitavecchia ha inoltre acquisito diciotto faldoni di carte riferite ai lavori e materiali impiegati nella costruzione e ristrutturazione del Terminal 3. Da indiscrezioni emergerebbero infatti gravi carenze per ciò che riguarda idranti, rilevatori di fumo, porte tagliafuoco, sistemi automatici di spegnimento e gallerie di sicurezza.

Tralasciamo gli aspetti tecnici del problema, vale a dire se siano stati rispettati i criteri costruttivi e usati materiali idonei - ovvero materiali senza pvc (cloruro di polivinile), poliuretani, resine isolanti poliviniliche, amianto - che dovrebbero prevenire l’esposizione degli esseri umani al rischio chimico determinato dalla combustione nei luoghi di lavoro nella quale si producono, come ogni manuale descrive: diossine, acido cianitrico, pcb, furani, etc.

Concentriamoci invece sulla gestione dei rischi successivi all’incendio. Sin dai primissimi giorni le autorità competenti hanno cercato di ripristinare al meglio l’operatività del Terminal per limitare quanto più possibile i ritardi e le cancellazioni dei voli. Questo comportamento, sulla base dei recenti provvedimenti decisi dall’autorità giudiziaria, tuttavia potrebbe dare luogo a nuove iniziative.

Perché non è stato applicato il Principio di Precauzione?

Cosa avrebbe allora dovuto ispirare le azioni di ripristino e mitigazione delle conseguenze? La risposta è semplice quanto immediata: l’applicazione del Principio di Precauzione. Come riporta la comunicazione della Commissione Europea del 2 febbraio 2000 “il principio di precauzione è citato nell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (UE). Il suo scopo è garantire un alto livello di protezione dell’ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio. Tuttavia, nella pratica, il campo di applicazione del principio è molto più vasto e si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale”. Per eliminare ogni incertezza e dubbio sull’applicabilità del Principio di Precauzione, la Commissione Europea afferma che: “il principio di precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell’analisi del rischio (che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla fase di presa di decisione”.

Infine per ciò che attiene all’onere della prova, cioè al fatto che sia, come in questo caso, da dimostrare preventivamente la presenza di quantità e combinazioni di sostanze tossiche estremamente dannose per la salute umana, la Commissione Europea conclude che: “nel caso di un’azione presa a titolo del principio di precauzione, si può pretendere che sia il produttore, il fabbricante o l’importatore a dimostrare l’assenza di pericolo”.

Il rogo del Terminal 3 è un caso di scuola che rende chiaro cosa dovrebbe prevedere un’efficiente ed efficace gestione del rischio. La corretta gestione del rischio, infatti, non consente di evitare un evento potenzialmente catastrofico, come un incendio in un’area aeroportuale, ma di mitigare e rendere sostenibili le conseguenze, in questo caso l’intossicazione dei lavoratori e dei passeggeri, che potrebbero comportare un grave pregiudizio per la salute. Quindi, il principio di precauzione avrebbe dovuto essere considerato “nell’ambito di una strategia strutturata di analisi dei rischi, comprendente tre elementi: valutazione, gestione e comunicazione del rischio. Il principio di precauzione è particolarmente importante nella fase di gestione del rischio”.

Ricordiamo, infine, che quanto previsto di Trattati europei ha valore di legge e primazia anche su quanto stabilito dalle Costituzioni nazionali.

 

Il rogo all'aeroporto di Fiumicino

Il Nucleo Investigativo Antincendio dei vigili del fuoco per il sopraluogo nell'aereoporto di Fiumicino 7 maggio 2015. L'intera area interessata dalle fiamme Ë stata sottoposta a sequestro. ANSA/ MASSIMO PERCOSSI

I più letti

avatar-icon

Luciano Tirinnanzi