Il processo penale per diffamazione sia limitato solo ai casi gravi
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Il processo penale per diffamazione sia limitato solo ai casi gravi

Caso Mulè e legislazione: il commento dell'avvocato Caterina Malavenda sul Corsera

Tratto da Il Corriere della Sera, 4 giugno 2013.

Di Caterina Malavenda, avvocato e esperta in diritto di informazione

Caro direttore, oggi la Commissione Giustizia della Camera - che l'ha meritoriamente calendarizzata - dovrebbe iniziare l'esame del disegno di legge sulla diffamazione, con il dichiarato scopo di eliminare la reclusione per i giornalisti che abbiano commesso questo reato.

Sembra un film già visto, però, con un finale non scontato, ma sempre possibile: la Commissione prima e il Parlamento poi che si dividono fra chi pensa che il carcere per i reati d'opinione non sia degno di un Paese civile; e chi, al contrario, lo giudica la sola sanzione in grado di ridurre - anche se non di eliminare - la tentazione di usare l'informazione come una clava contro l'avversario. Con la sincera speranza che ciò non avvenga, ai commissari un augurio, alcune note ed una proposta.

Definire la diffamazione un reato d'opinione è l' escamotage usato da chi vuole porre il problema su un piano inclinato, che conduce alla risposta obbligata: certo che non si può mettere in carcere chi esprime un'opinione, anche forte, urticante, eretica, che si può condividere o contrastare, ma si deve sottrarre al sindacato del giudice, sia esso penale o civile.

Quelli, però, che divulgano un fatto falso e disdicevole, consapevolmente o per un errore ingiustificabile non commettono un reato d'opinione, sfregiano, a volte in modo irreparabile, la reputazione altrui. La sola soluzione possibile per coniugare libera manifestazione del pensiero e rispetto della persona è, dunque, una scelta di politica criminale anticipata, un intervento radicale, non sulla sanzione da infliggere, ma sull'attuale struttura del reato di diffamazione.

Occorre stabilire che l'azione penale possa essere promossa solo contro chi diffonde fatti falsi e lesivi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, depenalizzando tutte le altre condotte, attualmente punite dal codice.

I giornalisti, poi, potranno evitare la condanna, dando spazio alla rettifica, anche spontanea, ma degna di questo nome: tempestiva, visibile, articolata e senza replica, ove si pubblichi su richiesta dell'interessato.

Così limitata la rilevanza penale della condotta- si potrà processare solo chi divulga notizie false e non le rettifica - e devoluta la liquidazione degli eventuali danni residui, anche quelli che derivano dall'insulto gratuito, al giudice civile - fissando un tetto massimo al risarcimento, almeno di quelli morali - troverà effettiva applicazione l'articolo 21 della Costituzione e, soprattutto, ci si potrà occupare più serenamente della sanzione da infliggere a chi non intenda ripristinare la verità e preferisca farsi processare.

La pena, per essere equa, non deve essere troppo afflittiva, rispetto al bene che si intende tutelare, ma deve avere una vera funzione dissuasiva, per non risultare inutile.

Se molti non rubano, pur avendo la tentazione di farlo, è anche perché temono di finire in carcere.

Oggi l'articolo 595 del codice penale prevede la reclusione, in alternativa alla multa.

Ma la sola multa, anche per le diffamazioni più gravi e dolose, avrebbe la forza di fermare il giornalista, determinato a rovinare una reputazione o anche solo di indurre maggiore attenzione, quando il pezzo si deve chiudere e non c'è il tempo per un'altra verifica?

Alessandro Sallusti, uno che ha titolo, più di altri, di intervenire nel dibattito, avendo subito una condanna alla reclusione, ha detto di recente: «Un giornalista deve andare in carcere solo se pubblica volontariamente una notizia falsa, sapendo che è falsa, per danneggiare qualcuno: in quel caso il carcere ci sta».

Se ne può discutere, ma è una scelta che spetta al Parlamento sovrano, assai poco regale l'ultima volta che si è occupato della materia.

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