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Economia

Recupero crediti, cosa è lecito fare e cosa no

Il Garante della privacy interviene vietando alcune pratiche vessatorie nei confronti dei debitori

In un periodo che continua ad essere di crisi come quello attuale, rimane sempre all’ordine del giorno il tema del recupero crediti da parte di imprese e privati cittadini. Purtroppo le difficoltà economiche con cui molti soggetti sono confrontati porta infatti sempre più spesso molti di essi a rimandare l’appuntamento con il saldo dei propri conti a tutto discapito di chi quelle somme deve incassarle. E qui che entrano in gioco una serie di agenzie che di mestiere fanno proprio questo: cercano in tutti i modi di costringere i soggetti morosi a regolarizzare i propri conti. Ed è proprio sulle modalità di azione di questi soggetti che è intervenuto il Garante della privacy, preoccupato dal fatto che, l’obiettivo seppur condivisibile di recuperare crediti a favore di imprese e cittadini, potesse essere perseguito con modalità che tengono in scarsa considerazione la riservatezza e la privacy dei cittadini, se non proprio con comportamenti a volte vessatori. A questo proposito dunque il Garante stesso ha voluto redigere una sorta di vademecum sulle pratiche da evitare assolutamente e su quelle invece da seguire nel pieno rispetto della legge. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:

1 - No a visite a domicilio o sul lavoro senza interessato

Innanzitutto, sono da considerarsi del tutto inaccettabili, secondo il Garante, le visite al domicilio o sul luogo di lavoro che prevedono una comunicazione ingiustificata a soggetti terzi rispetto al debitore di informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l'interessato. Tale comportamento si giustifica infatti con l’indebita pretesa di esercitare pressioni sul debitore al fine appunto di conseguire il pagamento della somma dovuta.

2 - Comunicazioni telefoniche

Il Garante esprime parere negativo sulle comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, cioè quelle che non prevedono l’intervento di un operatore. Con questa modalità infatti, ancora una volta, persone diverse dal debitore potrebbero venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza.

3 - Solo cartoline o plichi anonimi

Da considerarsi del tutto inadeguato poi è l’utilizzo di cartoline postali o l’invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o formule simili che rendono visibile sempre a persone estranee il contenuto della comunicazione. In questo caso invece, è necessario, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando pacchi chiusi e senza scritte specifiche, e che riportino all'esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente al fine di evitare un'inutile divulgazione di dati personali.

4 - Vietate le affissioni

Se possibili ancora più deprecabili sono eventuali affissioni di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta dell’abitazione del debitore. Risulta infatti evidente che tali dati personali potrebbero essere conosciuti da una serie indeterminata di soggetti nell'intervallo di tempo (talora anche molto prolungato) in cui l'avviso risulta visibile.

5 - Cosa si può utilizzare

Secondo le prescrizioni del Garante della privacy, possono formare invece oggetto di trattamento per recupero crediti i dati necessari all'esecuzione dell'incarico (dati anagrafici del debitore, codice fiscale o partita Iva, ammontare del credito vantato, unitamente alle condizioni del pagamento, e recapiti, anche telefonici) di norma forniti dall'interessato in sede di conclusione del contratto o comunque ricavabili da elenchi o registri pubblici.

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Giuseppe Cordasco

Sono nato e cresciuto ad Aarau nel cuore della Svizzera tedesca, ma sono di fiere origini irpine. Amo quindi il Rösti e il Taurasi, ma anche l’Apfelwähe e il Fiano. Da anni vivo e lavoro a Roma, dove, prima di scrivere per Panorama.it, da giornalista economico ho collaborato con Economy, Affari e Finanza di Repubblica e Il Riformista.

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