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Lavoratori autonomi, ecco quando non si pagherà l’Irap

Un’importante sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha chiarito una volta per tutte cosa debba intendersi per autonoma organizzazione

C'è voluta una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione per fare definitivamente chiarezza sull’annosa questione riguardante il pagamento dell’Irap da parte dei lavoratori autonomi e in particolare dei professionisti. Il nodo da sciogliere riguardava la definizione di “autonoma organizzazione”, presupposto questo che, secondo la legge, porta il contribuente a pagare l’Irap nel caso abbia alla sue dipendenze anche solo un collaboratore. E che la questione da dirimere fosse quanto mai intricata è testimoniato dal fatto che la stessa Cassazione, non a Sezioni Unite però, se ne era già in passato occupata più volte, esprimendo giudizi controversi.

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In due sentenze del 2014 infatti, il responso era stato molto rigido e sembrava non lasciare spazio a discussioni: il semplice fatto di avere alle proprie dipendenze un collaboratore, indipendentemente dal contratto utilizzato o dall’attività svolta da detto collaboratore, era condizione sufficiente affinché il contribuente fosse obbligato al versamento dell’Irap. In altri due pronunciamenti invece, uno del 2014 e un altro risalente al 2013, gli stessi giudici della Suprema Corte, avevano espresso giudizi meno tranchant, affermando che bisognasse invece tenere conto del ruolo effettivamente svolto dal collaboratore assunto nell’ambito dell’attività del professionista committente.

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Ebbene, proprio questa seconda linea più morbida, è quella che sembra aver preso definitivamente il sopravvento. Con la sentenza n. 9451, depositata tra l’altro proprio ieri, le già citate Sezioni Unite hanno stabilito che se il soggetto assunto svolge un’attività che non rappresenta un elemento potenziale ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, non deve configurarsi l’autonoma organizzazione e quindi non deve scattare il pagamento dell’Irap. In pratica, se il collaboratore, che deve però essere unico, svolge ad esempio attività di segreteria o comunque mansioni puramente esecutive, senza in nessun modo entrare nel merito dell’attività professionale del proprio committente, quest’ultimo sarà esonerato dal pagamento dell’Irap, indipendentemente dal tipo di contratto che sarà utilizzato, che potrà essere a tempo indeterminato o determinato.

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Riprendendo le parole esatte usate nella sentenza dai giudici, essi affermano infatti che non è idonea a configurare un’attività autonomamente organizzata la circostanza di “avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni disegreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o generico”. Chiarito quindi l’aspetto riguardante il collaboratore, restano invece valide le altre due condizioni che fanno scattare l’autonoma organizzazione, ovvero che il lavoratore autonomo o professionista, allo stesso tempo sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.

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Giuseppe Cordasco

Sono nato e cresciuto ad Aarau nel cuore della Svizzera tedesca, ma sono di fiere origini irpine. Amo quindi il Rösti e il Taurasi, ma anche l’Apfelwähe e il Fiano. Da anni vivo e lavoro a Roma, dove, prima di scrivere per Panorama.it, da giornalista economico ho collaborato con Economy, Affari e Finanza di Repubblica e Il Riformista.

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