La bugia dentro una paghetta
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La bugia dentro una paghetta

Ha fatto notizia la sentenza del Tribunale di Torino sulla "paghetta" che un padre dovrebbe versare alla figlia

Se un accento o un apostrofo possono cambiare il senso ad una parola, figuriamoci cosa potrebbe accadere se si lasciasse interpretare liberamente una sentenza a chi non ha gli strumenti per comprenderla e, magari, cerca solo lo scoop.
“Figlia vuole la paghetta a 33 anni: il tribunale le dà ragione e condanna il papà".
“Figlia 33enne guadagna 700 euro al mese: "Papà le dia la paghetta".
“Torino, il verdetto del giudice: "Papà le dia la paghetta anche se ha 33 anni".
Ma quale paghetta e paghetta !
Il messaggio veicolato è sbagliato perché ciò che è accaduto, a Torino, è cosa ben diversa da quanto raccontano questi fuorvianti titoli di stampa.
Andiamo al sodo: il Tribunale penale di Torino non ha sancito alcun diritto all'argent de poche di una figlia trentatreenne che lavora, ma solo comminato una pena ad un padre che, dal 2012, cioè ben sette anni prima, si era sottratto all'obbligo di mantenimento.
Esisteva, infatti, una sentenza che lo condannava a corrispondere un assegno alla figlia - poco o tanto che fosse è irrilevante - e lui non lo ha fatto. Punto.
Il codice penale punisce queste condotte e l'accertamento che il Tribunale di Torino ha effettuato concerneva solo l'omissione di questo papà e le eventuali giustificazioni dello stesso, senza poter certamente decidere altro.
E' solo il Giudice civile, nell'ambito di un procedimento di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, a poter modificare o revocare le precedenti decisioni: il Giudice penale può solo limitarsi a prendere atto di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria civile.
Siamo quindi totalmente fuori contesto: nessuno ha statuito il diritto divino alla 'paghetta', tantomeno i figli maggiorenni fannulloni o coloro che già lavorano, quand'anche precari.
L'obbligo di mantenere i figli, nel nostro ordinamento, non è ancorato ad un'età determinata ma permane, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età, fino al conseguimento della cosiddetta “autosufficienza economica", ossia quella condizione di indipendenza tale da consentire ai ragazzi di provvedere da soli alle proprie esigenze di vita.
Con ciò non significa che i figli possano appendere il 'cappello al chiodo' di mamma e papà e crogiolarsi in eterne prebende dei 'fessi' che li hanno generati.
Con ordinanza del 29 marzo 2016, il Tribunale di Milano ha persino provato a stabilire l'età, 34 anni, oltre la quale il figlio non possa più pretendere il mantenimento e debba attivarsi autonomamente per diventare indipendente, anche se non è un orientamento vincolante ma solo un riferimento di massima, da valutare caso per caso.
Ma tutto questo non centra con la vicenda di Torino.
Spettava a questo padre rivolgersi al Giudice civile e far revocare la precedente decisione.
Non lo ha fatto e posso anche comprenderlo (disoccupato ed in difficoltà, come si legge), ma senza una revoca del precedente titolo non si può apparecchiare la tavola in casa d'altri: il Tribunale penale di Torino ha solo applicato la legge.
Sarebbe bastato un consulto legale, ma pare che molta gente sia allergica, un po' come andare dal dentista.
Forza papà di Torino, non è mai troppo tardi.

Info: Avvocati divorzisti Milano

Per richieste: segreteria@danielamissaglia.com

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Daniela Missaglia

Avvocato matrimonialista e cassazionista, è specializzata in Diritto di famiglia e in Diritto della persona. Grazie alla sua pluridecennale esperienza è spesso ospite in trasmissioni televisive sulle reti Rai e Mediaset. Per i suoi pareri legali interviene anche su giornali e network radiofonici. Info: https://www.missagliadevellis.com/daniela-missaglia

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