Sospensione mutuo prima casa: chi può chiederla e come
(Roberta Basile /KONTROLAB/ LightRocket via Getty Images)
Economia

Sospensione mutuo prima casa: chi può chiederla e come

Non solo lavoratori dipendenti, ma anche autonomi e liberi professionisti in difficoltà hanno diritto a chiedere la sospensione dell'ipoteca per i danni causati dal Coronavirus

All'interno del cosiddetto Decreto Cura Italia - sorta di pronto soccorso economico per tamponare i primi danni da Coronavirus - è stata inserita, tra le altre, una misura che prevede l'attuazione del Fondo di Solidarietà Mutui Prima Casa (il cosiddetto Fondo Gasparrini) con la possibilità di estenderne i benefici della sospensione ipotecaria ai proprietari di immobili che abbiano subito danni economici a causa del rallentamento o blocco delle attività dovuto alla diffusione del Covid-19.

Sospensione del mutuo: chi può richiederla

Nello specifico per i prossimi nove mesi potranno richiedere la sospensione del mutuo per la prima casa sia i dipendenti che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro o la riduzione del carico di lavoro per almeno un mese, sia i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che abbiano registrato un calo almeno del 33% del proprio fatturato rispetto al primo trimestre del 2019. Il Fondo è anche a disposizione delle micro imprese e delle PMI che hanno contratto prestiti o linee di credito da banche o da altri intermediari finanziari.

Sospensione del mutuo: le procedure

Per chiedere di poter beneficiare della sospensione (per un periodo massimo di 18 mesi) bisogna rivolgersi al proprio istituto di credito e compilare la domanda ufficiale.

Per dimostrare di rientrare nei parametri richiesti dal Fondo non serve presentare il modulo ISEE, ma è sufficiente sottoscrivere un'autocertificazione che specifichi che la causa della perdita di potere economico è dovuta alle ripercussioni subite dalle misure di contenimento statali alla diffusione del Coronavirus. Il mutuo deve essere in essere da almeno un anno, non devono esserci pregressi ritardi di oltre i 90 giorni e la quota non deve superare i 250.000 euro.

Perché la sospensione sia valida e operativa l'attesa massima dalla firma della domanda è di 25 giorni e la sospensione riguarda solo la quota capitale.

Il Fondo, infatti, si occupa di pagare alla banca il tasso d'interesse applicato al mutuo con l'esclusione della componente di SPREAD che resta a carico del soggetto titolare di mutuo. Una volta che il titolare del mutuo ritorna a pagare regolarmente le proprie quote la scadenza naturale dell'ipoteca si sposta in avanti di un numero di mesi corrispondenti al numero di rate sospese.

Ogni istituto di credito, tramite il proprio portale internet, mette a disposizione dei risparmiatori le regole per accedere ai benefici della sospensione ipotecaria e la possibilità di inoltrare la domanda per via telematica.

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Barbara Massaro