Cognome del padre, della madre o doppio: ecco come cambierà
Quando e come si potrà scegliere il cognome da dare ai figli (o da cambiare): le novità della legge
Famiglia patriarcale addio, o quasi. È ormai questione di poco e con la nuova legge sul cognome si chiuderà un capitolo ormai "vecchio" della storia del nostro Paese, ovvero quello che prevedeva l'attribuzione automatica del cognome paterno ai propri figli e figlie. Il nuovo testo, approdato alla Camera il 14 luglio, è destinato a rivoluzionare non solo l'anagrafe, ma anche usi e costumi della società, perché permetterà di scegliere se usare il cognome del padre, quello della madre o entrambi. Una scelta che spetterà non solo ai genitori, ma anche ai diretti interessati, i figli (adottivi o naturali), anche se con alcuni distinguo. Ecco le novità contenute nel disegno di legge, che ha ottenuto il via libera all'unanimità dalla commissione Giustizia:
1) Cognome del padre, della madre o doppio cognome: l'articolo 1 del disegno di legge prevede che la scelta spetti ai genitori coniugati, insieme. In caso di mancato accordo tra loro, il neonato avrà entrambi i cognomi, in ordine alfabetico. Lo stesso vale per i nati fuori dal matrimonio, purché riconosciuti subito.
2) Fratelli e sorelle: tutti i figli della coppia avranno obbligatoriamente lo stesso cognome del primogenito.
3) Nipoti: il figlio che avrà un doppio cognome potrà trasmettere a sua volta al proprio figlio uno solo dei suoi cognomi, a sua scelta. In questo modo si eviterà che i nipoti della coppia originaria che ha scelto il doppio cognome possano trovarsi con un cognome quadruplo.
4) Riconoscimento tardivo: nel caso di un bambino nato fuori dal matrimonio e riconosciuto da uno dei genitori solo successivamente, è prevista la possibilità di aggiungere anche il suo cognome, ma solo con il consenso dell'altro genitore (e del minore, ma solo dopo aver compiuto i 14 anni di età).
5) I figli adottivi: il cognome originario del figlio adottivo viene preceduto da uno solo dei cognomi dei genitori adottivi, a loro scelta. In caso di disaccordo si segue l'ordine alfabetico.
6) Cambio o aggiunta di un cognome: con la nuova legge è prevista la possibilità per i figli, una volta maggiorenni, di aggiungere un cognome, semplicemente con una dichiarazione all'ufficiale di stato civile. Occorre, però, che siano stati regolarmente riconosciuti dal genitore. Si tratta di una delle novità maggiori, perché fino ad ora il cambio di cognome o l'aggiunta di quello materno era possibile solo tramite una lunga procedura. Il decreto del Presidente della Repubblica n.396 del 2000 , infatti, prevede che per farlo occorre presentare un'apposita domanda al Prefetto della propria città, attendendo poi la pubblicazione all'albo pretorio del comune di residenza per almeno 30 giorni. In caso di mancata opposizione da parte di qualcuno, si procede con una seconda domanda, sempre al Prefetto, che deve "rivestire carattere eccezionale", come si legge sul sito del ministero dell'Interno, che spiega anche come le richieste "sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni". Insomma, solo se il cognome è fonte di imbarazzo, in quanto "ridicolo o vergognoso" , o per motivazioni "affettive" (come un particolare legame con la madre o il genitore di cui si vorrebbe il cognome) le richieste vengono accolte.
7) Perché: la nuova legge si è resa necessaria dopo il pronunciamento della Corte Europea dei Diritti umani, che ha accolto il ricorso di una coppia milanese che chiedeva di attribuire il doppio cognome ai figli. In base agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo , la legge italiana è stata considerata sessualmente discriminante, perché non consente di fatto l'attribuzione del cognome materno, assegnando automaticamente quello paterno.
8) Quando: la nuova legge potrebbe entrare in vigore in tempi molto brevi. Dopo il voto alla Camera, dovrà ottenere il sì definitivo del Senato e l'adeguamento dell'ordinamento dello stato civile, e il ministero dell'Interno ha un anno di tempo per provvedere.
9) Critiche: tra le critiche al nuovo testo ci sono quelle che riguardano la possibilità per i figli di aggiungere un cognome, una volta maggiorenni. Il disegno di legge, infatti, contempla solo questa possibilità e non quella di cambiare del tutto il cognome o modificarne l'ordine. Viene inoltre considerato come criterio, in caso di disaccordo, l'ordine alfabetico, a differenza di altre normative europee.
10) In Europa: negli altri Paesi europei vigono leggi differenti , ma tutte ispirate allo stesso principio della possibilità di attribuire il cognome paterno, materno o entrambi al momento della nascita del figlio, che sia all'interno del matrimonio o legalmente riconosciuto. Tra le eccezioni, ad esempio, la Spagna, dove vige la regola del doppio cognome, con un ordine a scelta dei genitori. In caso di disaccordo il cognome paterno precede quello materno, ma con la possibilità di invertire la sequenza da parte del figlio una volta maggiorenne.