Ci siamo: il tempo per la Rottamazione quinquies sta per finire. Il 30 aprile è l’ultima chiamata per contribuenti, professionisti e imprese che vogliono regolarizzare la propria posizione fiscale sfruttando la nuova definizione agevolata. Una misura che consente di chiudere i conti con il Fisco a condizioni più favorevoli. Ma attenzione: la procedura è interamente online e richiede alcuni passaggi precisi.
Rottamazione quinquies: cos’è e perché conviene
Nella Rottamazione quinquies rientrano tutte le cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Il principio alla base è semplice: il contribuente estingue il debito versando solo il capitale e alcune spese accessorie, mentre vengono azzerati sanzioni, interessi di mora e aggio della riscossione. Un taglio che, nei casi più pesanti, può ridurre sensibilmente l’importo complessivo dovuto. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato dare ossigeno ai contribuenti in difficoltà, dall’altro permettere allo Stato di recuperare crediti difficilmente esigibili.
Quali debiti si possono inserire (e quali no) con la rottamazione quinquies
Non tutte le pendenze fiscali possono essere rottamate. Rientrano nella misura i debiti derivanti da controlli automatici e formali sulle dichiarazioni fiscali, così come i contributi previdenziali non versati all’Inps, a condizione che non derivino da accertamenti. Spazio anche ad alcune sanzioni amministrative statali, come le multe elevate dalle Prefetture. E chi non è riuscito a rispettare i pagamenti nelle precedenti rottamazioni (prime tre edizioni, saldo e stralcio o anche la quater) può rientrare in questa rottamazione, purché la decadenza sia maturata entro il 30 settembre 2025. Restano invece fuori i tributi locali, come Tari, Imu o bollo auto, e le multe date dai Comuni. Sono esclusi anche i debiti derivanti da accertamenti fiscali. Per le sanzioni stradali ammesse, inoltre, lo sconto è solo parziale: si pagherà comunque la multa, ma senza interessi e oneri aggiuntivi.
Come fare domanda entro il 30 aprile e cosa succede dopo l’invio della richiesta
Il tempo stringe e la procedura è solo digitale. Per aderire alla Rottamazione quinquies bisogna presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le possibilità sono due. La più semplice è quella tramite area riservata, accessibile con Spid, Cie o Cns: qui il contribuente può selezionare direttamente le cartelle da includere nella richiesta. In alternativa è disponibile una procedura pubblica, che richiede la compilazione di un form online e l’invio di un documento di identità. Nel secondo caso è fondamentale prestare attenzione alle e-mail: la richiesta va confermata entro 72 ore tramite un link ricevuto via posta elettronica, altrimenti viene annullata automaticamente. Solo dopo la conferma si completa l’iter con la ricezione della ricevuta ufficiale.
Una volta presentata l’istanza, si entra nella fase di attesa. Entro il 30 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà la comunicazione con l’esito della domanda, l’importo complessivo da versare e il piano di pagamento. Nel frattempo, vengono sospese le azioni esecutive e non possono esserne avviate di nuove, anche se eventuali fermi amministrativi o ipoteche già esistenti restano in vigore.
Pagamento: unica soluzione o rate fino a 9 anni, ma vanno rispettati i tempi e le scadenze
Il contribuente potrà scegliere tra due strade per il pagamento. La prima è il versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026. La seconda è la rateizzazione, con un piano che può arrivare fino a 54 rate bimestrali distribuite su nove anni. Le prime tre scadenze sono già fissate (luglio, settembre e novembre 2026), mentre dal 2027 il calendario diventa regolare con sei appuntamenti l’anno fino al 2035. Sulle rate si applica un interesse del 3% annuo a partire dal 1 agosto 2026 e ogni rata non può essere inferiore a 100 euro. Ma il mancato versamento anche di due rate, pure non consecutive, comporta la perdita automatica dei benefici. E se il pagamento non avviene nei termini, oppure è insufficiente, il contribuente decade dalla definizione agevolata. Le conseguenze non sono marginali: il debito torna nella sua forma originaria, comprensivo di sanzioni e interessi, e quanto già versato resta come semplice acconto. Inoltre, non sarà possibile ottenere nuove dilazioni sul residuo.
