Vivere sotto lo stesso tetto non basta. Non basta dividere una casa, non basta assistere una persona con disabilità grave, non basta presentarsi come convivente se manca quel legame giuridico che la legge riconosce come rilevante. È questo il punto, netto e destinato a pesare su molte situazioni familiari e parafamiliari, chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10976 del 24 aprile 2026 sui permessi retribuiti previsti dalla Legge 104.
La Suprema Corte ha confermato la revoca dei permessi concessi a una lavoratrice che li aveva utilizzati per assistere il cugino del marito, persona convivente nella stessa abitazione ma non rientrante nei rapporti familiari o affettivi qualificati previsti dalla normativa. Il principio è semplice, ma tutt’altro che secondario: la mera coabitazione non dà diritto ai permessi 104. Serve un rapporto riconosciuto dall’ordinamento, come il coniuge, l’unione civile, la convivenza di fatto, la parentela o l’affinità entro i limiti previsti dalla legge.
Il caso: i permessi per assistere il cugino del marito
La vicenda nasce dalla fruizione dei permessi ex Legge 104 da parte di una lavoratrice per assistere un soggetto con disabilità grave. La persona assistita era il cugino del coniuge e viveva nella stessa casa. Proprio la convivenza, secondo la lavoratrice, avrebbe dovuto giustificare il beneficio.
L’INPS, però, dopo aver accertato l’assenza dei requisiti richiesti, ha revocato i permessi e avviato il recupero delle somme erogate. Tribunale e Corte d’Appello hanno dato ragione all’Istituto, escludendo che la semplice convivenza potesse bastare. La Cassazione ha ora confermato questa impostazione, ribadendo che il diritto ai permessi non può essere esteso a qualunque persona convivente, anche se bisognosa di assistenza.
La differenza decisiva tra convivenza e convivenza di fatto
Il punto centrale è la distinzione tra coabitazione e convivenza di fatto. Sono due cose diverse. Abitare insieme significa condividere lo stesso domicilio o la stessa abitazione. Essere conviventi di fatto, invece, significa essere uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia e da reciproca assistenza morale e materiale.
La Cassazione richiama proprio questa differenza. La tutela è stata estesa nel tempo anche ai conviventi more uxorio, ma non a qualunque forma di convivenza domestica. La Legge 76/2016 definisce i conviventi di fatto come persone unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale; resta quindi esclusa la semplice coabitazione priva di un vincolo affettivo stabile giuridicamente rilevante.
Tradotto: se due persone vivono insieme, ma tra loro non esiste un rapporto familiare previsto dalla legge né una convivenza di fatto in senso giuridico, i permessi 104 non spettano automaticamente.
Chi può ottenere i permessi 104
L’articolo 33, comma 3, della Legge 104 riconosce i permessi retribuiti ai lavoratori che assistono una persona con disabilità grave, ma solo entro un perimetro soggettivo preciso. Il beneficio riguarda il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti o affini entro determinati gradi.
La Cassazione sottolinea che si tratta di una disciplina con requisiti stringenti. Non basta dimostrare che l’assistenza sia reale o che la persona assistita abbia bisogno di aiuto. Bisogna anche dimostrare che il rapporto tra lavoratore e assistito rientri tra quelli ammessi dalla legge. In assenza di questo presupposto, il beneficio non può essere riconosciuto.
È una linea rigorosa, ma coerente con l’impostazione della normativa: i permessi 104 non sono una misura genericamente aperta a chiunque si prenda cura di una persona fragile, ma un istituto circoscritto a determinati rapporti familiari o affettivi qualificati.
La revoca e il recupero delle somme
La decisione della Cassazione non si limita a confermare la revoca del beneficio. I giudici hanno ritenuto legittimo anche il recupero delle somme già erogate. Secondo l’ordinanza, quando i permessi vengono fruiti in assenza dei requisiti, le somme percepite sono indebite fin dall’origine e possono essere recuperate.
La Corte esclude inoltre il legittimo affidamento della lavoratrice. Il legittimo affidamento può essere riconosciuto solo in presenza di buona fede e condotta trasparente, condizioni che vengono meno quando le informazioni fornite per ottenere il beneficio risultano inesatte o non corrette. In questo quadro, l’INPS ha agito legittimamente nel revocare i permessi e nel chiedere la restituzione delle somme.
Perché questa ordinanza è importante
Il valore della decisione sta nel confine che traccia. In molte famiglie italiane, l’assistenza non segue sempre schemi tradizionali: spesso sono conviventi, amici, parenti lontani o persone inserite nella stessa rete domestica a occuparsi concretamente di chi ha bisogno. Ma la Cassazione ricorda che, sul piano giuridico, la solidarietà materiale non basta da sola a far nascere il diritto ai permessi 104.
È una distinzione che può sembrare dura, soprattutto nei casi in cui l’assistenza sia effettiva. Tuttavia, secondo i giudici, eventuali ampliamenti della platea dei beneficiari non possono arrivare per interpretazione estensiva, ma devono essere previsti espressamente dal legislatore. La tutela, allo stato attuale, resta dunque limitata ai rapporti qualificati indicati dalla normativa.
Il principio: non tutti i conviventi sono uguali davanti alla Legge 104
Il messaggio finale della Cassazione è chiaro: non tutti i conviventi sono uguali davanti alla Legge 104. Il convivente di fatto, inteso come partner stabile legato da un rapporto affettivo di coppia, può rientrare tra i beneficiari. Il semplice coinquilino, anche se partecipe della vita quotidiana della persona disabile, no. E lo stesso vale per il familiare lontano o affine non compreso nei gradi previsti, se il rapporto non rientra nel perimetro indicato dalla legge.
Per chi chiede i permessi, la conseguenza pratica è evidente: prima di presentare domanda bisogna verificare non solo la condizione di disabilità grave della persona assistita, ma anche la correttezza del legame dichiarato. Per i datori di lavoro e per gli operatori, la decisione impone controlli puntuali. Per le famiglie, invece, apre una questione più ampia: il diritto continua a rincorrere forme di cura sempre più fluide, mentre la vita reale spesso si organizza molto più rapidamente delle norme.
