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Bonus box e posto auto 2026: come e quando non si perde la detrazione del 50%

Bonus box e posto auto 2026: come e quando non si perde la detrazione del 50%

I nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su acconti pagati prima del rogito, bonifico parlante obbligatorio (non sempre) e cosa succede alle rate se si vende il garage

Acconti pagati oggi e rogito firmato l’anno prossimo senza perdere il 50%. Rate della detrazione che si possono tenere anche dopo aver venduto il box. E chiarimenti su quando il bonifico “parlante” è davvero obbligatorio e quando si può evitare. Il 2026 porta con sé novità, sul bonus box e posto auto, grazie all’aggiornamento della Guida alla ristrutturazione edilizia pubblicato dall’Agenzia delle Entrate. Non si tratta di un nuovo bonus, ma di regole più chiare su come usare quello già esistente. E per chi sta acquistando un garage di pertinenza alla prima casa o sta versando acconti per un box in costruzione, le indicazioni operative fanno la differenza tra ottenere il 50% di detrazione o rischiare di perderlo per un errore formale.

Bonus box e posto auto 2026: che cos’è e quanto vale

Il bonus box auto rientra nella detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio. Anche nel 2026 consente di portare in detrazione in dichiarazione dei redditi il 50% delle spese sostenute se il box o posto auto è di pertinenza della prima casa. Per le seconde case, l’aliquota scende al 36%. La detrazione è in 10 rate annuali di pari importo e si applica su una spesa massima di 96mila euro, tetto che comprende anche eventuali altri lavori di ristrutturazione eseguiti sulla stessa abitazione. Un box o posto auto in pertinenza è un garage o posto auto legato in modo stabile a un’abitazione, perché destinato al suo servizio e utilizzo. Dal punto di vista fiscale, significa che il box è “accessorio” alla casa e risulta formalmente collegato ad essa nell’atto notarile di acquisto: solo così può dare diritto alla detrazione.
Importante: il 50% non si calcola sull’intero prezzo pagato per il box, ma solo sui costi di costruzione. Serve quindi un’attestazione dell’impresa costruttrice che certifichi le spese di realizzazione, documento che deve essere collegato all’atto di acquisto.

Acconti nel 2026 e rogito nel 2027 per il box: il 50% non si perde

Una delle novità più rilevanti riguarda gli acconti. La detrazione spetta anche per le somme versate prima del rogito e perfino in assenza di un preliminare registrato. L’unica condizione è che il vincolo tra box e abitazione venga formalmente costituito e riportato nell’atto entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si chiede la detrazione. In pratica chi paga acconti nel 2026 per un box in costruzione e firma il rogito nel 2027 può detrarre il 50% delle somme pagate nel 2026. L’aliquota si determina in base all’anno del pagamento, non a quello del rogito. Un chiarimento fondamentale per chi compra su carta o in corso d’opera.

Bonus box: solo nuova costruzione, niente bonus per il cambio d’uso

La detrazione spetta per la realizzazione di nuove autorimesse o posti auto, anche di proprietà comune, purché siano o diventino di pertinenza a un’unità abitativa. Niente detrazione invece se il box deriva dalla semplice ristrutturazione di un locale esistente o da un cambio di destinazione d’uso. Inoltre, se si acquista un box da un’impresa che ha ristrutturato un edificio con cambio d’uso, il bonus non è riconosciuto.

Bonus box e posto auto 2026: bonifico parlante obbligatorio (con un’eccezione)

Il pagamento deve essere effettuato con bonifico parlante dedicato alle ristrutturazioni, indicando causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e dati del soggetto che incassa. Questo vale anche se l’abitazione non è ancora ultimata: in tal caso bisogna avere la concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenza. Esiste però un’eccezione importante per l’acquisto del box pertinenziale: se il pagamento avviene in presenza del notaio con modalità diverse dal bonifico parlante, la detrazione può essere comunque riconosciuta, a patto che il venditore rilasci una dichiarazione sostitutiva che attesti l’inclusione delle somme nella propria contabilità e certifichi i costi di costruzione.

Vendita del box: quando le rate residue si possono mantenere in detrazione fiscale

Un altro chiarimento utile riguarda la vendita del box prima che siano trascorsi i dieci anni di detrazione. La regola generale prevede che le rate residue si trasferiscano automaticamente all’acquirente. Ma nel caso del box pertinenziale, il venditore può scegliere di mantenere le quote non ancora utilizzate, anche se viene meno il vincolo di pertinenza, purché lo dichiari espressamente nell’atto di vendita. Se questa indicazione non viene inserita nel rogito, le rate passano all’acquirente, a condizione che anche per lui il box sia a pertinenza del proprio immobile.

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