Economia
August 29 2017
Più trasparenza sui costi e la possibilità di scegliere tra il servizio di consulenza finanziariaindipendente o quello dipendente. Sono le due principali novità per i risparmiatori che entreranno in vigore dal prossimo anno a due anni dalle regole del bail-in che prevedono la partecipazione di azionisti e creditori al salvataggio di un istituto in crisi.
Il decreto legislativo che attua la direttiva Mifid 2 (Market in financial instruments directive) e il regolamento Mifir (Markets in financial instruments regulation) in materia degli strumenti finanziari, approvato dal governo a fine luglio, è entrato in vigore il 26 agosto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le modifiche al Testo unico della finanza, che regolamenta il settore, saranno comunque operative il 3 gennaio prossimo: è una data che segna lo spartiacque sulla vendita ai risparmiatori di prodotti finanziari, come azioni, obbligazioni, fondi comuni, Etf, fondi pensione e polizze a contenuto finanziario (unit linked).
Ricordiamo che la direttiva europea Mifid 2 - che modifica la precedente Mifid - impone a banche e società di investimento maggiori obblighi informativi per gli intermediari (banche e società di investimento).
I risparmiatori, quindi, avranno maggiori garanzie e più strumenti informativi per capire che tipo di prodotti stanno comprando e, soprattutto, quante e quali spese dovranno sostenere. Rispetto alla precedente Mifid, la nuova direttiva inoltre estende i poteri di controllo delle autorità e allarga l'universo dei prodotti soggetti a regolamentazione, riducendo il rischio che eventuali prodotti non siano adeguati al cliente finale.
La direttiva, in particolare, fa chiarezza sulla tipologia di servizi offerti dal settore finanziario. A partire dall'importante distinzione tra i servizi di investimento a valore aggiunto e quelli esecutivi: coi primi si intendono servizi quali la consulenza finanziaria e la gestione individuale del portafoglio; con i secondi il collocamento, la recezione e la trasmissione di ordini, svolta dagli intermediari.
La direttiva introduce poi l'importante distinzione tra consulenza finanziaria prestata su base indipendente e consulenza prestata su base non indipendente (o dipendente): la prima prende in considerazione tutti i prodotti disponibili sul mercato - non solo quelli della banca e delle case terze con cui un istituto ha stretto accordi commerciali - e si paga tramite una parcella, alla pari degli altri servizi offerti da altri professionisti, come gli avvocati, i commercialisti eccetera.
La consulenza dipendente è quella che ad oggi offrono in Italia le banche e i network di consulenti finanziari (ex promotori finanziari): è remunerata con le retrocessioni delle commissioni dei prodotti collocati e prende in considerazione una gamma più ristretta di prodotti.
Gli intermediari possono scegliere se fare consulenza su base indipendente, dipendente o entrambe. Diverso è il discorso per i consulenti finanziari (gli ex promotori): dovranno scegliere se lavorare in un regime di dipendenza o di indipendenza e comunicarlo esplicitamente al cliente.
Finora, infatti, i consulenti finanziari e i private banker o avevano uno stipendio fisso, nel caso dei dipendenti di banca, o erano agenti con mandato (a partita iva), remunerati con le retrocessioni delle commissioni: di qui il conflitto di interesse che ha posto in taluni casi le necessità del risparmiatore in secondo piano rispetto agli obiettivi commerciali dell'industria.
La consulenza indipendente non prevede retrocessioni o incentivi di alcun tipo, ma è detta anche fee-only (dall'inglese, solo a parcella), che sono invece ammessi nel caso della consulenza dipendente, ma devono comunque rientrare all'interno di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il cliente.
Detto altrimenti, il meccanismo delle retrocessioni - su cui si è basata questa industria per anni - non deve compromettere gli interessi dei clienti e non deve offrire un vantaggio diretto alla banca senza la garanzia di un beneficio continuativo per i clienti.
La nuova normativa introduce in Italia tre soggetti autorizzati ad operare sul mercato della consulenza finanziaria dall'Ocf, l'albo unico dei consulenti finanziari: i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (gli ex promotori finanziari), i consulenti autonomi (non vincolati da un mandato con una banca o società di investimento) e le società di consulenti finanziaria.
Questi ultimi due soggetti in genere sono specializzati nel servizio consulenza finanziaria indipendente e, grazie al decreto legislativo approvato a fine luglio, potranno offrire i propri servizi fuori sede come gli ex promotori.
Le banche non dovranno limitarsi a delineare il profilo di rischio del cliente, ma dovranno anche definire quali strumenti siano adeguati e capire se quest'ultimo è capace di sopportare le potenziali perdite (predisposizione al rischio) sia di un investimento singolo - il caso delle obbligazioni subordinate di Banca Etruria e Banca Marche è noto a tutti - sia di un pacchetto di prodotti.
Inoltre, sono stati ampliati gli obblighi di comunicazione alla clientela: dovranno essere espliciti tutti i costi connsessi ai servizi di investimento e cioè il costo dello strumento finanziario raccomandato, il costo della consulenza e la tipologia di remunerazione del servizio di investimento (a parcella o con le retrocessioni).
Non solo. Le banche e le imprese di investimento dovranno presentare al cliente i costi da lui sostenuti in formato aggretato per consentirgli di conoscere la spesa complessiva dell'investimento e l'impatto che può avere sul rendimento atteso dell'investimento.