«Nel caso sia dimostrato l’abuso di dipendenza economica da parte di Meta dei diritti musicali Siae, i provvedimenti sanzionatori possono arrivare fino al 10% del suo fatturato. Una cifra che si aggira intorno agli 800 milioni di euro».
È questo il commento dell’avvocato Giorgio Alù Saffi esperto in antitrust (Partner Tonucci&Partners) riguardo l’istruttoria avviata dall’AGCM lo scorso 5 aprile dove si ipotizza un abuso di dipendenza economica da parte di Meta, la società di Mark Zukerberg proprietaria di facebook, instagram e whatsapp, nella negoziazione della licenza d’uso, sulle proprie piattaforme, dei diritti musicali con la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).
In particolare, dal provvedimento di avvio emerge che Meta non avrebbe fornito a Siae le informazioni necessarie per svolgere le negoziazioni nel pieno rispetto del principio di trasparenza ed equità, e che avrebbe indebitamente interrotto le negoziazioni attuando la minaccia di eliminare i contenuti tutelati da Siae dalle proprie piattaforme social. L’AGCM ritiene che tali condotte potrebbero costituire un abuso di dipendenza economica ex art. 9 della L. 192/1998. Un provvedimento per il quale Meta si è detta pronta a collaborare: «Siamo pronti a collaborare per rispondere alle richieste dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Tutelare i diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta, per questo rimaniamo impegnati nel raggiungere un accordo con Siae che soddisfi tutte le parti».
Contestualmente all’istruttoria, l’Antitrust ha avviato anche il procedimento per adottare le eventuali misure cautelari. L’interruzione della negoziazione tra Meta e Siae, infatti, potrebbe incidere fin da subito sulle dinamiche competitive tra i diversi soggetti che compongono la filiera dei mercati dell’intermediazione dei diritti d’autore delle opere musicali. Di qui la necessità di un intervento cautelare che garantisca la riattivazione di un processo di negoziazione tra Meta e Siae nel rispetto dei principi di buona fede, trasparenza ed equità. Fin qui le mosse dell’Antitrust.
Cosa può dirci dell’istruttoria avviata?
«L’Autorità ha avviato un procedimento cautelare ex art. 14bis della legge n. 287/1990, ravvisando la sussistenza dei requisiti per l’adozione di misure volte a riattivare il processo di negoziazione tra Meta e Siae nel rispetto dei principi di buona fede, trasparenza ed equità.Evidentemente, il provvedimento dell’AGCM si inserisce nell’alveo della recente modifica alla disciplina dell’abuso di dipendenza economica, entrata in vigore negli ultimi mesi del 2022, che ha riguardato proprio le c.d. piattaforme digitali, di cui Meta è certamente un (se non il) player per antonomasia, introducendo una presunzione di dipendenza economica nel caso “in cui un’impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati”. Difatti è assolutamente rilevante la quantità degli utenti di Meta (circa 4 miliardi)e, quindi, considerevoli sono gli effetti delle condotte della stessa Meta che l’AGCM ipotizza critiche, dato che impediscono agli autori, che SIAE rappresenta, di raggiungere i consumatori e impediscono a quest’ultimi di fruire di contenuti di cui vorrebbero disporre.Meta e Siae avranno a disposizione 60 giorni per esercitare il proprio diritto essere sentiti, anche attraverso la richiesta di audizione, nonché di 8 giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti relativamente al procedimento cautelare».
Che implicazioni avrà la decisione dell’AGCM?
«La decisione dell’AGCM avrà implicazioni certamente importanti non solo nella relazione contrattuale tra Siae e Meta, ma anche in fattispecie assimilabili tra altri player, essendo la prima volta che l’AGCM ipotizza un abuso di dipendenza economica di una piattaforma digitale. Fa anche riflettere quanto il rapido e costante progresso tecnologico che viviamo quotidianamente abbia effetti diretti e considerevoli sul potere contrattuale dei player di mercato. Solo nel 2018 (quindi non tanto tempo fa), l’AGCM ha sanzionato la SIAE (che notoriamente gestisce i diritti d’autori di decine di migliaia di artisti) per abuso di posizione dominante e, a distanza di solo 5 anni, ipotizza che la stessa SIAE è invece soggetta di un abuso di un abuso di dipendenza economica nella propria relazione con una piattaforma digitale».
Ci sono precedenti?
«Altre piattaforme tipo Google e Amazon sono state oggetto di istruttoria per abuso di posizione dominante che nonostante sia differente dall’abuso di dipendenza economica segue lo stesso iter procedurale. Entrambe sono state sanzionate. Il 26 novembre 2021 la stessa Google ha ricevuto una sanzione di dieci milioni di euro da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per violazione del Codice del consumo (artt. 21, 22, 24 e 25).Poco dopo, il 9 dicembre 2021, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 1 miliardo di euro alle società Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à r.l., Amazon EU S.à r.l., Amazon Italia Services S.r.l. e Amazon Italia Logistica S.r.l. sempre per violazione dell’art. 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Secondo l’Autorità, Amazon detiene una posizione di assoluta dominanza nel mercato italiano dei servizi di intermediazione su marketplace e tale posizione le ha consentito di favorire il proprio servizio di logistica, denominato Logistica di Amazon (Fulfillment by Amazon, c.d. “FBA”) presso i venditori attivi sulla piattaforma Amazon.it ai danni degli operatori concorrenti in tale mercato e di rafforzare la propria posizione dominante.Successivamente, il 14 gennaio 2022, negli Stati Uniti d’America, 14 Stati guidati dal procuratore generale del Texas hanno intentato una causa contro Google LLC con accuse di monopolio e pratiche di esclusione concorrenziale nell’ambito della pubblicità programmatica».
