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Franco Silvi/ANSA
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Quando la difesa è legittima

Lo scontro riguarda la punibilità di chi spara per difendersi nella sua abitazione. Ma riguarda anche il ruolo della magistratura

Chiariamo subito una cosa: la legittima difesa esiste da sempre nel nostro ordinamento. È disciplinata dall'articolo 52 del codice penale laddove si afferma che, di fronte a un «pericolo attuale» alla «propria e altrui incolumità» o «ai beni propri o altrui», il soggetto vittima dell'aggressione è autorizzato a difendersi, utilizzando anche un'arma legittimamente detenuta, «sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa».

Non c'è insomma un vuoto assoluto nel nostro ordinamento, tanto più che esiste un'altra norma, l'articolo 59 del codice penale, che attenua o addirittura esclude già oggi la pena per chi spara all'aggressore anche se, per colpe non proprie, commette un errore di valutazione sulla natura dell'aggressione o sul fatto che l'aggressore fosse o meno disarmato.

Legittima difesa: cosa prevede la nuova legge


Quello di cui si sta discutendo in Parlamento - e che sta scatenando un dibattito parlamentare a tratti surreale  - dovrebbe servire non ad autorizzare il far west, ma solo a meglio dettagliare quando la difesa è legittima, secondo un principio della proporzionalità che continuerà a esserci e sarà comunque sempre solo il giudice, nella proposta di legge del Partito democratico, a poter stabilire.

Di tutto questo  si sta discutendo in parlamento, con accenti emozionali dettati probabilmente anche dalla vicinanza con l'appuntamento elettorale: capire quale è il limite oltre il quale la legittima difesa, di fronte a un pericolo imminente, rischia di sfociare in un abuso o peggio in un reato. Se io, per fare un esempio, che detengo regolarmente il porto d'armi, sparo a bruciapelo a un'ombra sulla soglia della mia abitazione al calar della sera, credendo che si tratti di un ladro, commetto un reato, quando magari si trattava solo di un postino o di un curioso? E se era un ladruncolo innocuo e disarmato, è legittimo sparare senza aver nemmeno intimato l'aggressore (il classico Ferma o Sparo) di fermarsi? È giusto assolvere tutti, sempre e comunque? Ed è giusto che sia un giudice a decidere, caso per caso, se la persona non abbia ecceduto?

LA PROPOSTA DI LEGA E NCD
Esiste o no, insomma, l'eccesso di legittima difesa?  Secondo Matteo Salvini, l'eccesso colposo di legittima non esiste,  perché - sostiene il leader del Carroccio - «non può essere il cittadino per bene o il commerciante per bene, se aggredito, a valutare alle tre di notte con un incappucciato in casa se la pistola è carica o se il coltello è affilato».  Questa subordinata , in effetti, sembra servire più  a raccoglier voti che a spiegare quello di cui si sta discutendo. Il perché è chiaro: se l'aggressore entra alle tre di notte nella tua abitazione, con un cappuccio in testa, e con qualcosa che assomiglia a una pistola in mano, come esemplifica Salvini, il giudice già oggi tenderà a dar ragione a chi, aggredito, ha sparato. Ci sono già  con l'attuale ordinamento, tutte le circostanze attenuanti per escludere la pena per chi spara e uccide in una situazione come quella di cui parla Matteo Salvini.

 Ma allora di che cosa si sta parlando? Si sta parlando del fatto se debba essere o meno un giudice a stabilire se chi spara dopo un'intrusione domiciliare abbia o meno ecceduto. La Lega, con la sua proposta di legge depositata in parlamento,  intende sottrarre al giudizio discrezionale dei giudici la valutazione se si sia trattato di eccesso di legittima difesa. Chi vede violato il proprio domicilio è innocente, per la Lega, fino a prova contraria. Sulla stessa lunghezza d'onda c'è anche l'Ncd, firmatario di un analogo progetto di legge, che riduce la discrezionalità con cui i  tribunali interpretano l'articolo 52, escludendo l'eccesso di legittima difesa quando in casa ci sono dei bambini.

LO SCONTRO SUL LA DISCREZIONALITA' DEI GIUDICI
Il cuore del provvedimento presentato invece da David Ermini, responsabile giustizia dei democratici,  riguarda invece esclusivamente l'articolo 52 sulle cosiddette circostanze erroneamente supposte. Il provvedimento, che va anch'esso nella direzione di ridurre la punibilità di chi vede violato il proprio domicilio, dovrebbe prevedere che «la colpa dell'agente è sempre esclusa se l'errore di valutazione è conseguenza di un grave turbamento psichico» causato dalla persona che commette l'effrazione domiciliare. Esclude cioé la punibilità di chi spara per proteggersi dopo un'effrazione domiciliare, perché già la violazione del domicilio può creare di per sé quel «turbamento psichico» di cui parla la proposta di legge.

Ma - e qui sta la differenza con le proposte della Lega e dell'Ncd - non sottrae al magistrato il diritto-dovere di stabilire se il soggetto non abbia ecceduto. Il punto politico della discussione riguarda proprio i giudici. Se vi debba essere qualcuno di terzo che giudica caso per caso.  Per Lega, e in misura minore Ncd, anche se c'è un morto a terra, e quel morto era il ladro, chi spara per difendersi non è incriminabile. Per il Pd il giudizio terzo ci dovrà essere, sempre e comunque. Parliamo di questo, perché tutto il resto è contorno e prevedibile polemica politica. Dettata magari dall'ultima notizia di sangue o dalla necessità di fare campagna elettorale in vista delle amministrative.


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