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Lo sfregio renziano a una preghiera laica

La Costituzione è l'enunciazione di un principio sacro. Ma gli incomprensibili quesiti degli articoli sottoposti a referendum sono un'offesa ai cittadini

La Costituzione è come una preghiera: semplice, immediata, chiara. È il credo di ogni cittadino, sia ricco o povero, laureato o con la licenza media, operaio o manager. Ti deve arrivare dritta al cuore e alla testa. Deve avere lo stesso profondissimo significato di una frase tutt'altro che banale, una cosa del tipo "mamma, ti voglio bene". Deve capirla chiunque, deve essere a prova di cretino o ignorante. È l'enunciazione di un principio sacro.

Quando Dio consegnò a Mosè le tavole della legge non è che gli disse: "Abbi pazienza Mosè, mettiti comodo. Concentrati bene e ascoltami. Sappi che non devi rubare, però in circostanze particolari ed eccezionali come ad esempio dopo un terremoto che ha distrutto la tua casa se ti trovi a passare davanti a una farmacia puoi prendere bende e disinfettante per medicare tuo figlio ferito anche se il farmacista è perito sotto il bancone crollato degli antibiotici e dunque tu non puoi pagargli il dovuto".

Nient'affatto. Dio disse semplicemente a Mosè: non rubare. Chiaro come l'acqua. Non iniziò cioè a rimandare l'interpretazione dei comandamenti alle sacre scritture su su fino alla storia di Abramo. Mosè doveva scendere dal monte Sinai e avere ben impresso un principio, punto.

Facciamo un balzo ai nostri giorni e mettiamoci di fronte alla Costituzione così come vorrebbe riformarla il governo. Ogni cittadino è chiamato a leggere le decine di articoli riscritti e deve pure capirli. Sappiamo che questo governo è assolutamente incapace quando scrive leggi e regolamenti, l'ultima perla è quella del licenziamento entro 48 ore dei "furbetti del cartellino" che rimarrà nell'enciclopedia degli annunci.

Io però vi invito a leggere gli articoli sottoposti a referendum. Sono un'offesa a qualsiasi cittadino per la loro totale e invalicabile incomprensione. Anzi, facciamo così. Ora io smetto di scrivere e vi lascio alla lettura del nuovo articolo 70 della Costituzione. Se uno tra voi, dico anche uno solo tra voi lettori, è in grado di capirlo e spiegarlo senza ricorrere all'aiuto di un folto gruppo di costituzionalisti e giuristi si ritenga autorizzato a darmi pubblicamente e incessantemente del cretino e ignorante.

Ecco che cosa recita l'attuale articolo 70 della Costituzione: "La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere". Ed ecco la nuova formulazione: "Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati".

Per questa e per mille altre ragioni che spiegheremo ogni settimana io voterò no. Anzi: NO.

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Giorgio Mulè