equo compenso
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“Equo compenso”, cos’è e cosa cambia con le nuove norme

In un periodo di profonda trasformazione dell’industria dell’editoria si modificano anche i criteri di ripartizione dei profitti tra gli aventi diritto

Da una parte i colossi del web, dall’altra i colossi dell’editoria, nel mezzo i milioni di contenuti giornalistici che ogni giorno vengono condivise, lanciati, postate e reindirizzate online.

La questione dell’equo compenso

A chi vanno i proventi del guadagno del traffico web? Agli editori, alle piattaforme o a tutti e due? Si snoda attorno a questo tema il nocciolo della questione legata al cosiddetto “equo compenso” ovvero la ripartizione dell’indotto pubblicitario tra le parti. Agcom (Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni) ha dato l’ok al regolamento “in materia di determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, in attuazione dell’art. 43-bis della legge sul diritto d’autore”.

Il revenue sharing dell’equo compenso

Si tratta di un meccanismo di revenue sharing fra editori e piattaforme, cioè di ripartizione dei profitti. Alle piattaforme (come Google, Yahoo, Facebook etc) che consentono di accedere a contenuti informativi online gli editori potranno arrivare a chiedere – come spiega IlSole24Ore - una cifra fino al 70% dei ricavi pubblicitari stimati per quei contenuti (come base di calcolo sulla quale declinare però anche altri criteri), al netto del traffico di reindirizzamento (dal montante andrà sottratta la parte di business generata dal traffico che dalle piattaforme si sposta poi sui siti degli editori).

“L'equo compenso – dichiara a Panorama.it Massimiliano Capitanio, commissario Agcom - è una questione di civiltà e di cultura digitale. Se io utilizzo un contenuto giornalistico ed editoriale protetto da diritto d'autore è giusto pagarne un prezzo, soprattutto se grazie al quel prodotto io guadagno in termini di pubblicità. Altrimenti sarebbe un furto. Se non passa questo concetto, non si capirà mai che ciò che è illegale nella realtà, lo è anche nella rete. Rendere l'ecosistema digitale più sicuro e regolato è una forma di tutela per gli editori ma anche per le stesse piattaforme. Questo concetto vale per il copyright come per il contrasto alla pirateria, altro presidio di legalità per cui Agcom è in prima fila”.

E’ necessario adattarsi alla nuova ripartizione della pubblicità

E’ da anni ormai che si dibatte sul tema della sottrazione di risorse finanziarie dalla pubblicità che ormai è sempre più orientata verso le piattaforme online ritenute più efficaci dei media tradizionali. Si chiama value gap e l’accordo cui è arrivata l’Autorità potrebbe avviare una svolta divenuta necessaria a fronte di situazioni controverse e scontri tra le piattaforme e gli editori.

D’ora in avanti, quindi, le piattaforme potranno utilizzare contenuti giornalistici specifici solo se – a monte – sono stati sottoscritti contratti che prevedano un equo compenso relativo all’indotto pubblicitario per ambe le parti. Discorso analogo verrà fatto anche per chi produce rassegne stampa che, sulla base del cosiddetto “fatturato rilevante”, dovranno remunerare gli editori. Nel caso in cui entro 30 giorni dalla richiesta di avvio del negoziato le parti non riuscissero a trovare un accordo sulla cifra finale del compenso sia piattaforma sia editori avranno la possibilità di rivolgersi ad Agcom per determinare tale ammontare, cifra che potrebbe arrivare fino al 70% del totale dell’indotto pubblicitario. L’Agcom, entro 60 giorni dalla richiesta, indicherà quale delle proposte formulate è conforme ai criteri stabiliti dal regolamento oppure indicherà d’ufficio l’ammontare.

I parametri che verranno presi in considerazione

Ovviamente ci sono dei parametri che l’Agenzia prende in considerazione per stabile tale entità e questi sono: numero di consultazioni online delle pubblicazioni; rilevanza dell’editore sul mercato; numero di giornalisti, inquadrati ai sensi di contratti collettivi nazionali di categoria; costi sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali; costi sostenuti dal prestatore di servizi per investimenti tecnologici e infrastrutturali; adesione e conformità, dell’editore e del prestatore, a codici di autoregolamentazione e a standard internazionali in materia di qualità dell’informazione; anni di attività dell’editore.

E i giornalisti?

Anche per i giornalisti sono in arrivo novità in termini di compensi e di equa ritribuzione. Il disegno di legge approdato alla Camera dei Deputati prevede una sorta di “salario minimo” per i professionisti iscritti agli albi e quindi anche per i giornalisti che producono i contenuti poi pubblicati dagli editori

Il disegno di legge sull’equo compenso riguarda tutti i professionisti iscritti a ordini e collegi (dai giornalisti agli avvocati, per intenderci). Per loro deve essere prevista la corresponsione di una giusta remunerazione, proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e conforme ai parametri sulla determinazione dei compensi per le singole categorie previste dai decreti ministeriali.

Le regole varranno in caso di prestazioni con quelli che vengono definiti come contraenti forti, per esempio le imprese bancarie e assicurative o le realtà imprenditoriali con almeno 50 dipendenti e un fatturato minimo da 10 milioni di euro annui.

Multe e sanzione per chi si fa sottopagare

D’altro canto gli ordini professionali saranno chiamati a verificare che l’iscritto non lavori pagato meno dell’equo compenso e, in caso di violazione dello statuto, il professionista potrebbe subire provvedimenti deontologici che arrivano fino alla sospensione dall’albo.

Il tutto per tutela il settore ed evitare che il mercato venga abbattutto da chi accetta di lavorare sottopagato tagliando fuori gli altri.

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Barbara Massaro