
La Cassazione: dire “sporco negro” non è reato
Le motivazioni di una sentenza che conferma gli effetti dell’abrogazione del reato di ingiuria, deciso nel gennaio 2016
La Cassazione riconosce che l’ingiuria razzista "sporco negro",“non è più reato”, e assolve definitivamente un imputato. Lo ha appena deciso la quinta sezione penale della suprema corte, depositando il 18 gennaio le motivazioni alla sentenza numero 2461 pronunciata lo scorso 6 dicembre.
Con questa assoluzione, la Cassazione per la prima volta prende atto delle modifiche introdotte nel gennaio 2016 dal decreto “svuota-carceri”, e annulla senza rinvio la condanna che la Corte d’appello di Firenze nell’ottobre 2015 aveva inferto a un imputato pisano.
L’uomo aveva apostrofato una ragazzina per strada, gridandole "sporca negra" e "marocchina di mer..", ed era stato condannato in primo e in secondo grado per il reato d'ingiuria, aggravato da motivi razziali. Ora però viene assolto, ed è inevitabile, perché da due anni l'ingiuria per il nostro ordinamento non costituisce più reato.
Il decreto svuota-carceri aveva modificato l'articolo 594 del Codice penale, abrogando proprio il reato di ingiuria e trasformandolo in un illecito civile. Il risultato è facile da capire: chi offende una persona, oggi, può subire esclusivamente una causa in sede civile per il risarcimento del danno, ed eventualmente anche una multa inflitta dal giudice, da versare allo Stato.
È quindi scomparsa la possibilità di querelare in sede penale chi pronuncia frasi insultanti. Restano però punite penalmente sia la diffamazione (cioè il reato di chi, in assenza della vittima, ne parla male in presenza di almeno altre due persone) sia la minaccia che, a volte, si accompagna all’ingiuria.
Quindi, per essere chiari, oggi non è più reato pronunciare le parole: “sporca negra”. Ma resta reato aggiungere la postilla “ti brucio viva”, perché configura una minaccia.
L’assoluzione stabilita dalla quinta sezione ha eliminato anche il risarcimento che la Corte d’appello aveva stabilito nei confronti della parte civile, la ragazzina offesa. La Cassazione ha precisato infatti che "in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile (…) sono da revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili”.
La parte offesa conserva però il diritto di agire in sede civile per il risarcimento del danno". Quindi può ripartire dall’inizio con una causa civile.