Rc Auto: le novità previste dal decreto Cura Italia
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Economia

Rc Auto: le novità previste dal decreto Cura Italia

La legge che dovrebbe aiutare il Paese in piena emergenza Coronavirus non prevede la sospensione del pagamento del premio assicurativo

L'assicurazione di auto e moto va pagata, virus o non virus. Ora che il decreto Cura Italia è stato approvato è tempo di studiare tutte le novità previste dalla legge voluta dal governo per affrontare l'emergenza Coronavirus.

Per quanto riguarda, nello specifico, l'RC auto in un primo momento si era parlato di una sospensione per il pagamento dei premi in scadenza visto la situazione eccezionale che sta attraversando l'Italia. In realtà l'articolo 125 del DL n.18 del 17/03/20202 precisa che NON è prevista alcuna sospensione del pagamento dei premi Rc auto e moto; bensì, fino alla data del 31 luglio 2020, si allunga da 15 a 30 giorni il periodo "entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza." La nuova norma riguarda tutto il territorio nazionale.

I 30 giorni di tolleranza riguardano solo la copertura obbligatoria base, non le eventuali garanzie aggiuntive stipulate (furto o incendio, incidente del conduttore, assistenza legale).

Inoltre nel caso in cui la compagnia non aderisca al sistema di risarcimento diretto e si sia stati coinvolti in un sinistro in cui sia stato necessario l'intervento di un perito o di un medico legale, i tempi massimi affinché la compagnia formuli al danneggiato un'offerta di risarcimento si allungano da 60 a 120 in assenza di CID e da 30 a 90 in caso di presentazione del CID; in caso di sinistri con lesioni a persone, il periodo passa da 90 a 150 giorni.

Il portale Facile.it ha chiesto a un gruppo di esperti del settore quali siano le novità più importanti in merito all'assicurazione automobilistica e ha così sintetizzato i due scenari possibili in caso il premio assicurativo non venga pagato entro i 30 giorni dalla scadenza del medesimo.

Nel primo caso il cliente potrà rinnovare il contratto di assicurazione con la stessa compagnia e il pagamento della nuova annualità salderà il pregresso. La nuova polizza avrà, così, come decorrenza la scadenza della polizza originaria.

Nel secondo caso, invece, il cliente potrà sottoscrivere un nuovo contratto di assicurazione con una compagnia diversa. Avendo il DL n.18 semplicemente esteso i termini di "tolleranza" ma non modificato nelle sue altre componenti la legge in vigore, la nuova polizza dovrebbe a questo punto decorrere dal momento del pagamento. Il cliente potrebbe effettivamente beneficiare di un periodo di assicurazione "esteso", pur avendo pagato la stessa annualità. Eventuali sinistri che dovessero accadere nel periodo compreso fra la scadenza della vecchia copertura e l'attivazione della nuova, purché occorsi entro 30 giorni dalla scadenza della vecchia copertura, dovrebbero essere a carico della prima compagnia.

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Barbara Massaro