Scudo penale, fermo preventivo, stretta sulle armi bianche e molto altro. L’odierno Consiglio dei Ministri ha avuto come tema principale il “pacchetto sicurezza”, diventato estremamente attuale dopo i disordini commessi dagli antagonisti in quel di Torino.
Confermato il procedimento a “doppio binario”, con un decreto legge che conterrà le misure più urgenti, mentre al disegno di legge saranno delegate quelle che necessiteranno di un iter più lungo.
Ecco le principali disposizioni del dl, così come sono state scritte nella scheda informativa.
Scudo penale
Dopo le modifiche apportate su imbeccata del Quirinale, lo “scudo penale” è stato parzialmente modificato, principalmente per motivi di costituzionalità. Per gli agenti e i cittadini che reagiscono per “legittima difesa” non scatterà più l’iscrizione automatica nel registro degli indagati.
In particolare, come si evince dalla scheda informativa del decreto, “il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all’annotazione preliminare, in separato modello del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l’attività di indagine”.
Viene quindi creato un registro parallelo, valevole sia per le forze dell’ordine che per i normali cittadini.
Fermo preventivo
Il fermo preventivo è stata una delle misure che ha necessitato di maggiore confronto, non solo tra gli alleati di governo ma anche con il Quirinale. L’idea iniziale era di trattenere persone sospettate di turbare l’ordine pubblico durante manifestazioni, anche senza flagranza di reato, per periodi fino a 12 ore.
Il Quirinale ha espresso preoccupazioni sulla compatibilità con le garanzie costituzionali. La versione rivista, prevede quindi il trattenimento per un massimo di 12 ore e “l’accompagnamento” negli uffici di polizia, ma solo qualora “sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche”.
Il fermo potrà quindi essere posto in essere qualora esistano “specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo”, o qualora si verifichi “il possesso di armi, strumenti atti ad offendere”, o ancora “dall’uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni”.
Viene dato comunque il potere ai pubblici ministeri di disporre il rilascio immediato dei fermati: “È data immediata notizia al pubblico ministero [del fermo preventivo, ndr], il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni (..) ordina il rilascio della persona accompagnata”.
La partecipazione alle manifestazioni
Il decreto prevede anche il divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico per le persone con condanna a carico, che sarà disposto dal giudice.
Tale divieto sarà valido per determinati tipi di condanne, che vanno dall’attentato per finalità terroristiche o di eversione, a devastazione e saccheggio, passando per le lesioni contro agenti delle forze dell’ordine, sanitari o arbitri.
Viene inoltre dato potere al questore di prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni su cui è disposto il divieto.
Le pene previste per il mancato rispetto di queste disposizioni va da 4 mesi a 1 anno.
Stretta sulle armi bianche
Presente nel decreto legge anche la stretta sui coltelli e armi bianche, con inasprimento delle sanzioni per il porto abusivo, e l’estensione delle zone rosse a vigilanza rafforzata.
Viene fatto divieto di vendere ai minori qualsiasi tipo di arma impropria, anche a mezzo web e di piattaforme elettroniche,conle sanzioni amministrative, inflitte dal Prefetto, che andranno dai 500 ai 3mila euro, aumentate fino a 12mila in caso di reiterazione e con la revoca della licenza.
La vigilanza sarà affidata all’Agcom, mentre è previsto l’obbligo per l’esercente di tenere un registro elettronico per inserire quotidianamente le singole operazioni di vendita, pena sanzioni amministrative da 2mila a 10mila euro.
Viene infine posto il “divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza oltre i 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di frequente utilizzo, pena la reclusione da 1 a 3 anni”.
Vietato l’ingresso in Italia ai condannati per possesso di armi
Sempre all’interno del decreto è presente una modifica al Testo unico sull’immigrazione, in particolare: “Non potrà entrare in Italia chi ha commesso il reato di alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, nonché di porto d’armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e da taglio”.
