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Social network

Regole e diritti nell’era del Metaverso

Nel nuovo mondo virtuale

A fine ottobre 2021, con un annuncio in pompa magna, Mark Zuckerberg ha inaugurato ufficialmente l’inizio dell’era del Metaverso.

Così è partita la corsa agli investimenti miliardari da parte dei colossi del web e dell’informatica (Microsoft e Apple in prima fila), per lo sviluppo di tecnologie, per la loro convergenza, ma anche la corsa alla commercializzazione di apparati, come i visori per la Realtà Aumentata e all’occupazione degli spazi che possono offrire nuove opportunità di business o anche solo di visibilità.

E in questa nuova prateria, marketing e comunicazione la fanno da padroni: quella che è stata proposta ai miliardi di utenti del social network di Zuckerberg è una narrazione forte e suggestiva.

D’altro canto, è l’idea stessa di metaverso ad evocare universi paralleli e dimensioni virtuali in cui cose che nella realtà fisica sarebbero difficili o forse impossibili ed inarrivabili diventano alla portata di chiunque abbia un visore 3D.

A parte questo, è chiaro che il mercato dei servizi e delle tecnologie che passerà per il Metaverso si preannuncia come una vera miniera appena scoperta, dagli infiniti filoni, ancora tutti da scavare.

Ma in concreto cos’è il Metaverso? Come possiamo definirlo? E a cosa serve?

Chiunque abbia provato a dare una definizione di Metaverso non è sfuggito alla tentazione di citare il romanzo cyberpunk Snow Crash di Neal Stephenson, in cui si racconta di un futuro in cui i governi hanno abdicato alla maggior parte delle loro funzioni e potestà appaltandole alle grandi corporation tecnologiche. Un futuro in cui la gente vive in un mondo virtuale, in cui la gerarchia sociale si misura sul livello di qualità e di definizione del proprio avatar.

A questo romanzo si sarebbe ispirata anche l’esperienza di Second Life.

La verità però è che ogni sforzo di delimitare il concetto di metaverso oggi è pressoché impossibile perché è ancora qualcosa di talmente fluido che, rispetto a quelli che potrebbero essere i futuri sviluppi, qualsiasi definizione oggi rischia di essere inadeguata e superata in corsa dalla rapida evoluzione tecnologica e dalla loro applicazione pratica.

In concreto, funziona così: indossi un visore, fai una serie registrazioni per l’apertura dell’account e ti ritrovi immerso, in modo avvolgente, come se fossi fisicamente lì, in una dimensione in cui puoi partecipare a riunioni, incontrare altre persone, giocare, partecipare ad eventi sociali, culturali, flirtare, e così via.

Ti sposti da un luogo all’altro, accedi ad uffici e piazze virtuali, puoi visitare luoghi del mondo fedelmente riprodotti in 3D.

Puoi negoziare affari, acquistare beni, servizi, applicazioni.

Per farlo usi un avatar.

E il tutto stando comodamente seduto alla tua scrivania.

Tutto questo fa sì che il Metaverso venga percepito da molti come una specie di universo parallelo in cui sarà possibile creare e plasmare a esistenze alternative rispetto alla dimensione fisica e reale. È facile che per qualcuno possa costituire anche l’occasione per una vera e propria fuga dalla realtà e si possa anche generare un equivoco: molti, infatti, potrebbero essere indotti a pensare che si tratti di un luogo in grado di offrire una specie di extraterritorialità, dove le regole del mondo reale non valgono, e anzi, ne valgono altre, che tra l’altro, sarebbero ancora tutte da scrivere.

Si tratta, tuttavia, di una percezione illusoria e sbagliata: il Metaverso non è una specie di zona franca per il diritto e, in generale, per le regole che nel mondo reale disciplinano le condotte degli esseri umani in carne ed ossa e dei soggetti giuridici (imprese, società, enti pubblici, governi, eccetera) che essi creano nel mondo reale.

Anzi, a ben vedere, anche se è difficile oggi riuscire a confezionare una definizione concettuale chiara di Metaverso, non si può mettere in discussione il fatto che, in termini pratici, esso è certamente qualificabile come un grande mercato.

Un mercato in precipitosa espansione, perché intercetterà la domanda di miliardi di utenti su una gamma molto ampia di beni e servizi e in una quantità di settori: servizi finanziari, compravendita di opere d’arte, applicazioni per l’utilizzo di spazi virtuali per riunioni ed eventi, applicazioni per la socialità, gaming, tanto per fare qualche esempio. Ma anche vendita di apparati come visori 3D ed altre interfacce per implementare l’esperienza sul piano sensoriale (guanti, corpetti per l’esperienza tattile, e così via).

Ora, è chiaro che per un certo periodo si creerà una specie di far west con gli operatori che si muoveranno in questo nuovo mondo che tenderanno a inserirsi nei molti spazi lasciati vuoti dalla difficoltà di adattamento delle regole esistenti alla fisionomia ancora in evoluzione e non pienamente delimitata di questo nuovo mondo.

E se ancora manca una definizione di Metaverso sul piano pratico e sul piano concettuale, ovviamente e a maggior ragione, ad oggi nessuno si è premurato di coniare una definizione di Metaverso sul piano giuridico.

Tuttavia, occorre tenere presente che non è detto che ai fini giuridici e legali ne occorra necessariamente una: da un punto di vista strettamente giuridico, infatti, già oggi possiamo affermare che il Metaverso si riduca ad un insieme di soggetti giuridici (persone, società, enti di vario genere, etc.) che pongono in essere atti, manifestazioni di volontà e condotte, la cui unica particolarità risiede nel medium tecnologico attraverso il quale si esprimono. E cioè le piattaforme come Metaverse o quelle similari che verranno create in futuro.

Atti e comportamenti che, in alcuni casi, assumeranno una certa rilevanza giuridica, non dissimile da quella che può essere attribuita agli omologhi atti, manifestazioni di volontà e condotte che vengono normalmente poste in essere nel mondo reale.

Per chiarire meglio ricorrendo ad un esempio, l’operazione di acquisto una applicazione o di un certo servizio che abbia luogo “dentro” il metaverso (quindi, poniamo, nel marketplace delle applicazioni a cui si accede dal Metaverso) comporta il perfezionamento di un contratto stipulato tra soggetti giuridici del mondo reale. Un contratto in grado di generare effetti giuridici, diritti ed obblighi, tra quei soggetti, nel mondo reale.

Non sarà, cioè, una vicenda che si limita ad avere conseguenze sugli avatar, sulle identità virtuali che vivono ed esistono in quella specie di terra di nessuno. Dietro quegli avatar ci saranno sempre persone fisiche o altri soggetti muniti di capacità giuridica nel mondo reale.

Tanto per fare qualche altro esempio, chi volesse realizzare un marketplace per la vendita di NFT (opere d’arte digitali basate su un Non Fungible Token) in Metaverse (un business che è facile prevedere possa avere una certa diffusione), assumerà una serie di obbligazioni e sarà titolare di diritti anche economici e patrimoniali. E questo sia nei confronti dell’artista che metterà in vendita la sua opera attraverso quel marketplace, sia nei confronti di chi poi dovesse acquistarla. Se il marketplace non dovesse adempiere all’obbligazione di trasferire l’opera d’arte dall’artista all’acquirente o di corrispondere all’artista la parte del corrispettivo incassato per l’acquisto dell’opera d’arte ne risponderà il soggetto reale (sia esso una persona fisica o una persona giuridica) che ha creato quel marketplace. Di certo non il suo avatar!

E, naturalmente, del rispetto di questi obblighi, o della loro violazione, risponderebbe nel mondo reale, magari davanti ad un giudice o ad una corte del mondo reale la persona fisica o giuridica che svolge quell’attività. L’unica particolarità sta nel fatto che essa si esprimerebbe e si manifesterebbe attraverso il veicolo costituito dalla tecnologia in grado di generare in questo spazio immateriale che oggi chiamiamo Metaverso.

Fissato questo punto fermo, occorre essere consapevoli che soprattutto in una prima stagione iniziale, in cui ci si dovrà probabilmente abituare all’idea, ci saranno delle difficoltà pratiche, molte delle quali, in realtà, già viste con l’affermazione dei business online.

La natura immateriale delle attività e il fatto che molte di esse si rivolgano ad una platea globale, attraverso una piattaforma, come Meta (o le tante che probabilmente saranno future piattaforme alternative), in grado di rendere irrilevanti i confini fisici e geografici, probabilmente susciterà incertezze, ad esempio, sulla normativa fiscale di quale paese sia applicabile in alcuni casi. Oppure, sulla corretta individuazione del giudice o dell’autorità amministrativa di quale giurisdizione nel mondo a cui ci si debba rivolgere per reclamare i propri diritti.

Queste difficoltà, con tutta probabilità, sono destinate ad essere risolte, anche perché, molte delle soluzioni possono essere mutuate dalle casistiche affrontate sui tanti business online, e comunque c’è da aspettarsi che, con il tempo e la pratica applicativa, si arriverà ad indirizzi uniformi anche su quelle questioni che, in ragione delle particolarità tecnologiche del Metaverso (o dei metaversi), potrebbero emergere in forma inedita.

Ciò non toglie che i nodi da sciogliere, sul piano giuridico siano molti.

Il primo, in ordine di importanza è certamente il tema della raccolta e del trattamento dei dati personali, della loro gestione automatizzata, mediante algoritmi di intelligenza artificiale e del loro trasferimento in paesi al di fuori dell’Unione Europea.

Un problema che non è nuovo, ma che ancor più rilevante se si considera che Meta (che si propone di essere l’evoluzione di Facebook), è la prima piattaforma attiva ed è già l’attore primario di questo nuovo universo fatto di mondi virtuali.

Facebook (e quindi Meta) già oggi dispone di una base dati sconfinata, che cresce ogni giorno, su scelte, preferenze, inclinazioni comportamentali, orientamenti politici, religiosi e sessuali di miliardi di persone, utenti del social network più popolare del mondo.

Già oggi ci sono molti dubbi sulle pratiche di profilazione degli utenti e sulle dinamiche di manipolazione a fini commerciali e non solo: rocordate il caso Cambridge Analytica? Ma proviamo ad immaginare cosa potrebbe accadere con un esponenziale ampliamento della gamma di comportamenti che potranno essere monitorati e analizzati dagli algoritmi. Nel Metaverso, infatti, potranno essere dati in pasto agli algoritmi non solo i “like” o i dati sui post che leggiamo o su quanto tempo un utente indugia su un certo genere di post. Potrà essere monitorato praticamente ogni gesto fisico di ogni utente che si muove nel metaverso.

Ora, è vero esiste già un corpo normativo europeo consistente e molto rigoroso che disciplina la materia della raccolta e del trattamento dati (il famoso GDPR) e che gli stati membri sono tenuti ad allinearvisi. Tuttavia, innanzitutto occorre tenere presente che, sul piano pratico, frequentemente è tutt’altro che agevole per ogni singolo utente verificare l’effettivo rispetto dei suoi diritti da parte dei vari provider di servizi online: quanti mai hanno veramente letto con attenzione chilometrici documenti di privacy policy, per lo più in lingua straniera, che sembrano fatti apposta per non essere compresi? Quanti sono in grado di comprendere esattamente quel può essere il funzionamento di algoritmi, la cui tecnologia è un segreto commerciale gelosamente custodito?

Non solo: resta un problema il fatto che molti dei dati, una volta raccolti in Europa, poi possano prendere il volo verso paesi in cui possono non operare le medesime limitazioni e non essere offerte le medesime tutele imposte dalla normativa europea. La Corte di Giustizia UE ha già affrontato questo tema in due recenti sentenze cruciali: le sentenze Shrems I e II.

Le sentenze sono state emesse nell’ambito di un contenzioso sollevato dall’attivista austriaco Maximilian Shrems che ha coinvolto, tra gli altri, proprio Facebook. La Corte UE in esito a questi due giudizi ha annullato due trattati (Safe Harbor e Privacy Shield), sullo scambio dei dati personali tra UE e USA e ha affermato che agli utenti europei negli USA non sono garantiti livelli di tutela equivalenti a quelli garantiti in Europa. Pertanto ha stabilito il principio che è illegale ogni trasferimento di dati personali di cittadini UE verso paesi che non garantiscano livelli di tutela almeno pari a quelli riconosciuti dalla normativa europea.

Tuttavia, non è questo il solo punto dolente.

Un secondo tema in qualche modo collegato al primo è quello della chiarezza dei contratti che gli utenti stipulano con i provider di servizi, quando acquistano un’app o sottoscrivono l’abbonamento ad un certo servizio. Frequentemente, infatti, si trovano ad accettare documenti di

“terms and conditions” infarciti di clausole oscure, in cui le obbligazioni e i diritti delle parti non vengono chiaramente definiti. Si tratta di contratti che probabilmente non reggerebbero in caso di contenzioso, ma intanto è onere dell’utente muoversi per inseguire il provider e portarlo davanti ad un giudice.

C’è poi da scommettere che un altro tema cruciale sarà quello della normativa antiriciclaggio: un campo governato da stringenti normative, tanto a livello nazionale quanto a livello europeo. È facile prevedere, infatti, che il Metaverso diventerà un campo elettivo per lo sviluppo di business di natura finanziaria. Scambio e conversione di criptovalute, servizi di wallet, raccolta di investimenti mediante il collocamento di token, servizi di finanza decentralizzata (la cosiddetta DeFi) e così via.

Il che è correlato ad un altro punto critico, e cioè, quello della necessità di identificare gli utenti che si celano dietro gli avatar, l’alter ego digitale che è il mezzo attraverso il quale ci si muove nel Metaverso.

Questo vale sul fronte degli utenti, ai fini del tracciamento delle transazioni, per poter verificare che esse non siano un modo per mettere a frutto e ripulire i proventi di attività illecite. Tuttavia, vale anche e a maggior ragione sul fronte dei provider di servizi in ambito finanziario.

Occorre poter verificare, infatti, se quell’operatore è in possesso dei titoli e delle abilitazioni per erogare quel tipo di servizi e se offra i livelli di garanzia patrimoniale imposti dalle norme a tutela di investitori e risparmiatori.

Ma accanto a queste casistiche, tutto sommato già affrontate nel corso dell’evoluzione di internet e dell’affermazione dell’offerta di servizi finanziari attraverso il web, occorre tenere presente che le molte peculiarità tecnologiche di un medium come può essere il Metaverso, in cui le interazioni tra utenti salgono ad un livello molto più coinvolgente, possono innescare casistiche nuove ed inedite.

Nel Metaverso, grazie a particolari apparati come speciali corpetti e guanti, gli utenti possono scambiarsi percezioni tattili. Ci si può non solo vedere o parlare come già avviene nel web. Si possono afferrare oggetti e ci si può anche toccare. O quanto meno, percepire e trasmettere la sensazione di afferrare un oggetto, toccare o essere toccati.

Questo vuol dire che il Metaverso consente agli utenti di entrare direttamente nella sfera fisica di qualcun altro.

Insomma, se in internet gli utenti si potevano al più insultare ed aggredire verbalmente, nel Metaverso ci si può anche infastidire fisicamente.

Un fenomeno che potrebbe essere amplificato ed enfatizzato dal senso di impunità che potrebbe suscitare il fatto di occultare la propria identità dietro un avatar: l’evoluzione (in peggio) dei cosiddetti leoni da tastiera.

Recentemente ha avuto un certo risalto di cronaca un caso, il primo caso, sollevato in Canada, di molestie sessuali nel Metaverso: una donna ha denunziato di essere stata palpeggiata sulla piattaforma Horizon World.

E con lo sviluppo delle tecnologie che con il tempo consentiranno interazioni sempre più realistiche sarà inevitabile che si vengano a creare situazioni inattese, mai sperimentate prima, con le quali occorrerà fare i conti e sulle quali occorrerà riflettere in termini di conseguenze giuridiche e di responsabilità.

In conclusione, per muoversi in questo nuovo mondo, dalle caratteristiche ancora tutte da capire, sarà meglio avere sempre a portata di mano un buon avvocato.

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Luciano Quarta