Che cosa prevede la proposta di legge sulla cannabis
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Che cosa prevede la proposta di legge sulla cannabis

Gli elementi chiave della proposta di legalizzazione della marijuana e dei derivati

"Fino a poco tempo fa ero assolutamente contrario all'idea della legalizzazione perché non mi convincevano gran parte degli argomenti, che servisse cioé per sconfiggere la criminalità organizzata, perché le droghe leggere sono una parte insignificante degli utili della criminalità organizzata, o che servisse per evitare una serie di problemi di salute dei ragazzi. Adesso ho un po' cambiato posizione. Credo soprattutto che una legalizzazione intelligente possa evitare il danno peggiore per i ragazzi, cioé entrare in contatto con ambienti della criminalità". Lo ha detto a Radio Radicale il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone, interpellato sulla proposta di legge sulla legalizzazione della cannabis all'esame della Camera dei deputati per iniziativa dell'intergruppo parlamentare promosso dal sottosegretario agli esteri Benedetto Della Vedova.

Il testo di legge, presentato quasi un anno fa su iniziativa del senatore e sottosegretario agli Esteri, l'ex radicale Benedetto Della Vedova, è stato sottoscritto da 201 parlamentari di tutti gli schiaramenti politici e di entrambe le Camere, con primo firmatario Roberto Giacchetti (PD).  Potete leggere la proposta di legge qui. Ma che cosa prevede in concreto? E che cosa cambierebbe rispetto all'attuale normativa?


 


POSSESSO DI CANNABIS FINO A 15 GRAMMI
Se la legge dovesse passare sarebbe autorizzata la detenzione lecita di una certa quantità di cannabis per uso ricreativo – 5 grammi innalzabili a 15 grammi in privato domicilio – non sottoposta ad alcuna autorizzazione, né ad alcuna comunicazione a enti o autorità pubbliche. Rimarrebbe comunque illecito e punibile il piccolo spaccio di cannabis, anche per quantità inferiori ai 5 grammi. È inoltre consentita la detenzione di cannabis per uso terapeutico entro i limiti contenuti nella prescrizione medica, anche al di sopra dei limiti previsti per l’uso ricreativo.


COLTIVAZIONE
Sarà possibile coltivare piante di cannabis, fino a un massimo di 5 di sesso femminile, in forma sia individuale, che associata. Sarà consentita la detenzione del prodotto ottenuto dalle piante coltivate, purché sia inviata  una comunicazione all’Ufficio regionale dei Monopoli competente per territorio. I dati trasmessi saranno inseriti tra i “dati sensibili” del Codice Privacy e non possono essere né acquisiti, né diffusi per finalità diverse da quelle previste dalla procedura di comunicazione.

CANNABIS SOCIAL CLUB
Per la coltivazione in forma associata, è necessario costituire una associazione senza fini di lucro, sul modello deicannabis social club spagnoli, cui possono associarsi solo persone maggiorenni e residenti in Italia, in numero non superiore a cinquanta. Ciascun cannabis social club può coltivare fino a 5 piante di cannabis per ogni associato. È possibile iniziare a coltivare decorsi trenta giorni dall’invio della comunicazione all’Ufficio regionale dei Monopoli competente per territorio. Anche in questo caso le comunicazioni sono protette dalle norme previste per i “dati sensibili” dal Codice Privacy.

VENDITA
Sarebbe istituito il regime di monopolio per la coltivazione delle piante di cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita al dettaglio. Per queste attività potrebbero essere autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli anche soggetti privati. Per le attività soggette a monopolio (escludendo cioé quelle a uso personale o terapeutico)  sono previsti principi (tracciabilità del processo produttivo, divieto di importazione e esportazione di piante di cannabis e prodotti derivati...), la cui attuazione è delegata a tre decreti ministeriali. La violazione delle norme del monopolio comporta, in ogni caso, l’applicazione delle norme di contrasto alla produzione e al traffico illecito di droga.

CURE
Sono previste norme per semplificare la modalità di individuazione delle aree per la coltivazione di cannabis destinata a preparazioni medicinali e delle aziende farmaceutiche autorizzate a produrle, in modo da soddisfare il fabbisogno nazionale. Sono inoltre semplificate le modalità di consegna, prescrizione e dispensazione dei farmaci contenenti cannabis. L'obiettivo è quello di migliorare una situazione, come quella attuale, in cui il diritto a curarsi con i derivati della cannabis è formalmente previsto, ma sostanzialmente reso complesso da vincoli burocratici, sia per l'approvvigionamento delle materie prime per la produzione nazionale, sia per la concreta messa a disposizione dei preparati per i malati.

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DIVIETI
Il divieto di fumo di marijuana e hashish  in luoghi pubblici, aperti al pubblico e negli ambienti di lavoro, pubblici e privati, è ribadito dalla normativa.  Come per l'alcol, la legalizzazione della cannabis non comporta l'attenuazione delle norme e delle sanzioni previste dal Codice della strada per la guida in stato di alterazione psico-fisica. Nel caso della cannabis, rimane aperta comunque la questione relativa alle tecniche di verifica della positività al tetroidrocannabinolo che attestino un'alterazione effettivamente in atto, come per gli alcolici, e non solo un consumo precedente che abbia esaurito il cosiddetto effetto dopante.


PROVENTI
I proventi derivanti per lo Stato dalla legalizzazione del mercato della cannabis sono destinati per il 5% del totale annuo al finanziamento dei progetti del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Inoltre, i proventi delle sanzioni amministrative relative alla violazione dei limiti e delle modalità previste per la coltivazione/detenzione di cannabis, sono interamente destinati ad interventi informativi, educativi, preventivi, curativi e riabilitativi, realizzati dalle istituzioni scolastiche e sanitarie e rivolti a consumatori di droghe e tossicodipendenti.

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