tasse_casa
IStock

Saldo Imu e Tasi: tutto quello che c'è da sapere

Entro il 16 dicembre i proprietari di immobili e fabbricati devono regolarizzare la propria posizione fiscale

Con il saldo di IMU e Tasisi chiude l'anno fiscale per chi possiede un terreno, fabbricato, negozio, immobile commerciale o di lusso o per chi è proprietari di una casa in cui non risiede. La data entro cui versare la seconda rata dell'Imposta Municipale Unica e della Tassa sui Servizi Indivisibili è il 16 dicembre.

In attesa di sapere se la Manovra economica 2020, come previsto, confermerà l'accorpamento di Tasi e Imu permettendo ai comuni di alzare le aliquote  (le amministrazioni locali potranno applicare le aliquote fino al 10,6%, con un’ulteriore maggiorazione dello 0,8% per i grandi centri) e procedere a salassare ulteriormente i cittadini, ecco le regole per evitare di incorrere in more e sanzioni.

Esenzioni

In primo luogo è importante ricordare chi è esente dal pagamento e cioè i titolari di prima casa (ove sia registrata la residenza) non appartenente alla categoria degli immobili di lusso e i titolari terreni agricoli che sono situati nelle aree montane.

Come pagare

Tutte le altre categorie di titolari di altri tipi di fabbricati sono obbligate a versare l'IMU tramite modello F24 o tramite bollettino postale. Il modello F24 dovrà essere inviato telematicamente anche se l’importo di Imu e Tasi dovesse risultare pari a zero a seguito di compensazioni effettuate.

Riduzioni

Sono previste invece sconti e riduzioni per determinati tipi di immobili come quelli locati con contratto di comodato d’uso gratuito tra genitori e figli, per i quali è prevista una riduzione del 50% della base imponibile per il calcolo analogamente all’agevolazione prevista per immobili storici e inagibili.

Come calcolare l'IMU

Se si decide di non rivolgersi a un Caf o al proprio commercialista per il calcolo dell'Imu bisogna stare attenti a calcolare in maniera corretta l'importo dovuto. Intanto si parte dalla rendita catastale che si trova sul rogito o su una recente visura catastale. La rendita (rivalutata del 5%) va poi moltiplicata per il relativo coefficente a seconda del tipo di immobile e le aliquote vanno ricercate sul sito del Comune o su quello del Ministero delle Finanze. L'imposta così ottenuta va divisa per le quote di possesso e al totale va sottratto quanto già versato a giugno.

In caso di ritardo o mancato pagamento cosa succede

Per chi paga in ritardo sono previste more proporzionali ai giorni dopo cui si paga. Per un ritardo fino a 14 giorni si calcola una sanzione pari allo 0,2%al giorno fino a un massimo del 2,8% per 14 giorni di ritardo più gli interessi (dal 1º gennaio 2015 il tasso di interesse annuo è stato fissato allo 0,5%).

Per un ritardo dal 15º fino al 30º giorno, la sanzione da applicare sarà pari al 3% più gli interessi da calcolare (aliquota dello 0,5% annuo).

Dopo il 30º giorno e fino al 90º è prevista una sanzione fissa del 3,33% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale e infine dopo 1 anno di ritardo la sanzione è del 3,75% più gli interessi, da calcolarsi al saggio legale annuo dello 0,5%.

I più letti

avatar-icon

Barbara Massaro