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Se la convivenza fa perdere l'assegno di mantenimento

Chi inizia un nuovo rapporto dopo la separazione dal coniuge deve considerare tutte le conseguenze possibili

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“In amore, i rischi maggiori - e il matrimonio è quello più grande - li corre soprattutto chi sa ciò che vuole." scriveva ne “La volpe e l'uva" Roberto Gervaso.
Quando ci innamoriamo tutti sappiamo esattamente cosa vogliamo, o ne siamo intimamente convinti: ma ci domandiamo mai quali siano poi gli effetti delle scelte che assumiamo in questi ambiti? La portata delle conseguenze che i nostri slanci determineranno?
Evidentemente no, ma forse è l'intrinseca bellezza dell'amore, la sua irrazionalità che ci culla in una dimensione parallela dove non c'è spazio per il calcolo, la ponderazione, il grigiore asettico delle strategie.
Eppure la Cassazione oggi ci vuol ricondurre alla ragione, ci vuol responsabilizzare con un avvertimento per certi versi paternalistico ma serissimo: attenzione - dicono gli Ermellini con sentenza del 3 aprile 2015 - alle scelte che assumete, perché poi non si torna più indietro.
Lo dice rivolgendosi ai coniugi (ma principalmente alle mogli) che dopo la separazione o il divorzio – godendo di un assegno personale a carico dell'altro – instaurano una convivenza con altra persona, una relazione avente carattere di stabilità magari corroborata dalla nascita di prole.
Non solo, accertata la convivenza, viene revocato l'assegno, ma si perde il diritto di chiederlo anche successivamente se questa dovesse venire meno.
Giusto? Logico? Certamente sì, ma in passato non era così.
La giurisprudenza concedeva, a determinate condizioni, valutato caso per caso, una seconda chance agli ex coniugi che avessero sperimentato il progetto di una nuova famiglia di fatto senza convolare a nuove nozze dopo il fallimento del matrimonio: in virtù del generale principio della 'solidarietà coniugale' i Giudici ammettevano la possibilità di poter nuovamente richiedere l'assegno perduto provando di aver cessato la convivenza more uxorio successivamente instaurata e cagione della revoca del contributo economico.
Questo perché alla convivenza si dava un connotato di 'temporaneità' e precarietà distinguendola dal matrimonio.
Oggi non più: con la sentenza menzionata la Cassazione parifica la convivenza al matrimonio – presupposto di legge per la perdita dell'assegno divorzile - e conferisce alla scelta di costituire una famiglia di fatto l'effetto di un vero e proprio progetto dalle conseguenze irreversibili perché emblema di una consapevole assunzione di rischio di cui si dovrà far carico il coniuge beneficiario dell'assegno.
In altri termini chi opta per la convivenza si assume anche il rischio che la stessa possa cessare e, quando ciò avvenga, non si potrà più tornare a bussare alle porte ed al portafogli del primo marito.
Francamente lo trovo giusto, onesto, moralmente ineccepibile: la vita è fatta di bivi che ci costringono a scegliere una direzione e, quando la si imbocca, è giusto assumersene pienamente le responsabilità senza che gli eventuali errori ricadano sull'ex coniuge, troppo spesso in passato usato come bene riserva aurea cui attingere in ogni momento.

Info: Avvocati divorzisti Milano

Per richieste: segreteria@danielamissaglia.com

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Daniela Missaglia

Avvocato matrimonialista e cassazionista, è specializzata in Diritto di famiglia e in Diritto della persona. Grazie alla sua pluridecennale esperienza è spesso ospite in trasmissioni televisive sulle reti Rai e Mediaset. Per i suoi pareri legali interviene anche su giornali e network radiofonici. Info: https://www.missagliadevellis.com/daniela-missaglia

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