Processo diritti Mediaset: il no della Consulta al legittimo impedimento
News

Processo diritti Mediaset: il no della Consulta al legittimo impedimento

La Corte ha respinto il conflitto di attribuzione tra poteri sollevato da Berlusconi nei confronti del tribunale di Milano. Sarà la Cassazione a decidere se confermare la condanna

La Corte costituzionale, dopo tre ore di camera di consiglio, dà ragione ai giudici di Milano e respinge il conflitto di attribuzione tra poteri sollevato da Silvio Berlusconi (allora premier) nei confronti del tribunale di Milano per il mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire nell'udienza del processo Mediaset (1° marzo 2010) in quanto impegnato a presiedere un Consiglio dei ministri non programmato. Il leader del Pdl è stato condannato in primo grado e in appello a 4 anni di reclusione (3 coperti da indulto) e a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. Nei prossimi mesi il caso approderà in Cassazione. I ministri del Pdl si dicono «preoccupati e allibiti» in quanto la Consulta avrebbe «travolto ogni principio di collaborazione» tra poteri dello Stato. Per Silvio Berlusconi c'è un «accanimento giudiziario nei miei confronti che non ha eguali nella storia di tutti i Paesi democratici» ed è in atto un «tentativo di eliminarmi dalla vita politica che dura ormai da vent'anni». Il capogruppo Cicchitto nega che vi possano essere conseguenze per la tenuta del governo Letta: «Siamo persone responsabili e non trarremo conseguenze per il governo ma, certamente, siamo di fronte ad un vulnus».

IL COMUNICATO DELLA CONSULTA
«In relazione al giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato vertente fra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Tribunale ordinario penale di Milano», si legge nel comunicato della Consulta,  «la Corte ha deciso che, in base al principio di leale collaborazione (e fermo rimanendo che il giudice, nel rispetto del principio della separazione dei poteri, non può invadere la sfera di competenza riservata al Governo) spettava all'autorità giudiziaria stabilire che non costituisce impedimento assoluto alla partecipazione all'udienza penale del 1° marzo 2010 l'impegno dell'imputato Presidente del Consiglio dei ministri di presiedere una riunione del Consiglio da lui stesso convocata per tale giorno, giorno che egli aveva in precedenza indicato come utile per la sua partecipazione all'udienza. A questa decisione la Corte è giunta osservando che, dopo che per più volte il Tribunale aveva rideterminato il calendario delle udienze a seguito di richieste di rinvio per legittimo impedimento, la riunione del Consiglio dei ministri, già prevista in una precedente data non coincidente con un giorno di udienza dibattimentale, é stata fissata dall'imputato Presidente del Consiglio in altra data coincidente con un giorno di udienza, senza fornire alcuna indicazione (diversamente da quanto fatto nello stesso processo in casi precedenti), né circa la necessaria concomitanza e la "non rinviabilità" dell'impegno, né circa una data alternativa per definire un nuovo calendario».

I più letti

avatar-icon

Panorama