Matrimoni gay: perchè ha ragione Alfano
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Matrimoni gay: perchè ha ragione Alfano

Contro la trascrizione dei matrimoni gay in Italia la legge è chiara: in assenza di una legge nazionale i comuni non possono far da sé

“La questione in termini giuridici è che tutti quei matrimoni, seppur celebrati secondo le regole proprie degli ordinamenti dei singoli Stati esteri, non sono idonei a produrre alcun effetto giuridico in quello italiano. Quelle persone, a legislazione vigente, non sono marito e moglie per il diritto italiano, dunque non assumono “i diritti e i doveri” (come l’obbligo di fedeltà, di coabitazione, di assistenza materiale e spirituale, art. 143 cod. civ.) tipici del rapporto coniugale.

Per l’ordinamento italiano sono coppie di fatto, al pari di quelle eterosessuali che decidono di non sposarsi, di modo che i due partner potranno disciplinare solamente alcuni aspetti della loro vita di coppia come acquistare una casa in comunione ordinaria, ovvero indicare espressamente nel testamento la sorte dei beni in caso di morte”. Così l'Avv. Stefano Cherti, Professore di Diritto Privato dell'Università di Cassino spiega perchè la circolare del Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, contro la trascrizione dei matrimoni gay contratti all'estero è giuridicamente corretta nonostante il vespaio di polemiche che tiene banco da un paio di giorni.


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La circolare pubblicata sul sito del Viminale spiega letteralmente che l'atto è stato adottato in seguito a delle segnalazioni provenienti direttamente dai comuni che hanno consentito le trascrizioni dei matrimoni omosessuali. Tra queste Milano, Bologna, Napoli, Grosseto ed Empoli i cui sindaci hanno dichiarato disobbendienza alla circolare ministeriale.

Spiega il Ministro nell'atto e (poi a difesa) anche in diverse note stampa, che i comuni in assenza di una legge nazionale sulla materia non possono provvedere autonomamente da sé. Mentre non c'è problema per la trascrizione dei matrimoni eterosessuali, per gli omosessuali la questione è tutta nei cavilli della legge. “Al di là della validità formale della celebrazione secondo la legge straniera - si legge nella circolare - l'ufficiale di stato civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari affinché la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente rilevanti. Non vi è dubbio che, ai sensi del codice civile vigente, la diversità di sesso dei nubendi rappresenti un requisito necessario affinché il matrimonio produca effetti giuridici nell'ordinamento interno, come è chiaramente affermato dall'art. 107 codice civile”. Tesi che è stata confermata, come riporta la circolare, dalla sentenza 138/2010 della Corte Costituzionale che ribadisce che il matrimonio coinvolge un uomo e una donna.

Sulla intrascrivibilità delle nozze gay contratte all'estero d'altronde si era pronunciato anche il Prefetto di Bologna che criticava la decisione del Comune di procedere alla registrazione invocando l'art. 3 della Costituzione, quello che garantisce l'uguaglianza tra tutti i cittadini e considerando l'istituto del matrimonio così come concepito dalla nostra Carta, sessant'anni fa, non più aderente alla società.

Tuttavia il Ministro ha ribadito nella sua circolare che la questione non può essere risolta in autonomia dai comuni anche perchè le trascrizioni hanno solo un effetto simbolico privo di ogni valore di legge, quindi è necessario un intervento del Parlamento. Dura lex, sed lex, direbbero i giuristi.

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Sara Dellabella