giuseppe conte dpcm
(Ansa)
Politica

Il nuovo Dpcm con le regole per le tre fasce di rischio

Cosa prevedono le norme nazionali e quelle riservate alle zone a rischio 3, le nuove zone rosse

Il nuovo Dpcm contro il Covid è ormai quasi pronto ed entrerà in vigore dal 5 novembre. Tre fasce di rischio, a seconda di parametri legati ai contagi, e alla tenuta delle strutture ospedaliere (terapie intensive ma non solo). Coprifuoco esteso a tutta Italia dalle 22 alle 5 del mattino. Il Dpcm firmato nella notte prevede quanto il premier Conte aveva annunciato in Parlamento. Norme nazionali (come il coprifuoco) e norme locali legate alla divisione dell'Italia in 3 diverse zone di rischio: alto, medio e basso stabilite queste dal Ministero della Salute

Il Dpcm 3 Novembre

Dpcm 3 novembre DEF.pdf

3 Fasce di Rischio

Soprattutto rispetto a quanto accaduto lo scorso marzo ci saranno limitazioni e regole diverse a seconda della zona, o meglio, del fattore di rischio raggiunto un una determinata regione. 3 le fasce in cui saranno inserite le singole regioni stando ad una ventina di parametri stabiliti in accordo con l'Istituto Superiore di Sanità.

Le zone più a rischio, a fattore 3, subiranno forti limitazioni agli spostamenti. Non si potrà quindi lasciare o entrare in queste aree se non per ragioni di salute o particolarmente rilevanti (probabile per questo una nuova autocertificazione).

Anche la gestione della scuola avrà delle differenziazioni a seconda della regione.

Ovviamente qualora il monitoraggio dei parametri portasse ad un miglioramento una zona potrà vedere modificato il proprio stato di rischio, e con esso le limitazioni a cui sarà sottoposto.

Limitazioni Zone Rosse

Nelle cosiddette nuove "Zone Rosse" ci saranno norme ancora più stringenti. Norme che resteranno valide per almeno due settimane. Dopodiché il Ministero della Salute valutati i parametri di riferimento deciderà se proseguirli o meno.

Queste le principali limitazioni:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato XX, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) tutte le attività previste dalle lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale;

f) ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l'uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

In pratica elementari e prima media potranno continuare a restare in classe, con obbligo di mascherina, mentre dalla seconda media (compresa) si procederà con la didattica a distanza.

g) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato X; In pratica parrucchieri e barbieri saranno aperti. Chiusi invece i centro estetici

h) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

Limitazioni Zone Arancioni

Rispetto alle Zone Rosse in quelle Arancioni (con minore rischio rispetto alle prime) ci sono alcune concessioni:

- spostamento in zone Gialle (a basso rischio): «il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti»

- didattica in presenza anche per la seconda e la terza media

Limitazioni Zone Gialle

Le cosiddette Zone Gialle sono quelle a rischio più basso, di conseguenza hanno maggiori libertà:
- Bar, ristoranti sono aperti al pubblico fino alle 18.
- I Centro commerciali sono aperti ad eccezione di sabato, domenica e degli altri giorni festivi


Limitazioni nazionali

Alcune norme però saranno valide per tutti.

Non ci sarà almeno alcun lockdown generale ma il coprifuoco si.

«Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l'arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».

- In primo luogo saranno chiusi nel weekend i centri commerciali (ad eccezione delle attività indispensabili presenti all'interno: edicole, farmacie e parafarmacie, supermercati.

- Per le scuole secondarie sarà obbligatoria la didattica a distanza. Ma non solo

«le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l'uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, n. 134.L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina».

- Mezzi di trasporto pubblico al 50%

- Saranno chiuse non solo le sale bingo ma anche gli spazi adibiti a scommesse

- Chiusi tutti i musei

- Vietate le crociere

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Andrea Soglio