E-commerce e call center: cosa cambia con le nuove regole Ue
Carlo Carino / Imagoeconomica
Economia

E-commerce e call center: cosa cambia con le nuove regole Ue

Il decreto che attua la direttiva comunitaria prevede l'obbligo per il venditore di fornire maggiori informazioni. Le vendite via telefono dal 14 giugno non saranno più valide senza la firma del contratto

Un contratto stipulato al telefono non sarà più valido senza la firma del cliente.

Nel Far West delle vendite a distanza in Italia, non è raro infatti che un adetto dei call center contattati direttamente i clienti a casa per proporre l'ultima offerta da sottoscrivere obbligatoriamente via telefono in quel preciso momento.

E per accettare la proposta basta rispondere affermativamente a un paio di domande, senza però aver riflettuto sulla reale convenienza dell'offerta.

Dal 14 giugno, però, le vendite selvagge via telefono saranno messe al bando: affinché il contratto sia valido, bisognerà ricevere una copia a casa e firmarla (vale anche la firma elettronica).

A partire da quella data, infatti, entreranno in vigore le disposizioni contenute nel decreto dello scorso 6 febbraio (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 marzo), che attua la direttiva comunitaria (2011/83) sui diritti dei consumatori, il cui mancato recepimento avrebbe dato luogo all'apertura di una procedura di infrazione a carico dell'Italia.

Le modifiche, che si applicheranno solo ai contratti conclusi dopo il 14 giugno, ampliano in particolare le tutele per i consumatori per quanto riguarda i contratti a distanza, siano essi online o via telefono, e quelli negoziati fuori dai locali commerciali, come nel caso delle vendite porta a porta o nel corso di un viaggio promozionale.

Tra le altre novità introdotte dal decreto, ricordiamo anche l'obbligo per il venditore di fornire maggiori informazioni prima della firma del contratto (sulla propria identità, sul bene o servizio offerto, sulla modalità di negoziazione e sull'esecuzione del contratto) e maggiori responsabilità a suo carico se le merci consegnate sono danneggiate.

Aumentano i termini per il diritto di recesso da 10 a 14 giorni per i consumatori, che non dovranno fornire alcuna motivazione e sostenere spese aggiuntive, salvo costi supplementari (ad esempio, un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso offerto): esercitarlo, inoltre, sarà più facile grazie anche all'introduzione di un format unico e valido per tutti i paesi UE.

Giro di vite anche per i call center: le telefonate per chiedere assistenza non dovranno avere un costo superiore alla tariffa base della linea telefonica.

Per quanto riguarda le vendite online, le nuove norme prevedono informazioni più trasparenti per i clienti e il divieto di utilizzo di format pre - compilati per i servizi aggiuntivi, come nel caso delle assicurazioni facoltative sui biglietti aerei.

I siti di commercio elettronico, infine, dovranno indicare in modo chiaro se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.

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Massimo Morici

Scrivo su ADVISOR (mensile della consulenza finanziaria), AdvisorOnline.it e Panorama.it. Ho collaborato con il settimanale Panorama Economy (pmi e management) e con l'agenzia di informazione statunitense Platts Oilgram (Gas & Power).

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