Affitto in contanti, ecco le novità
Sotto i mille euro non saranno più necessari i pagamenti tracciabili, basterà una ricevuta del proprietario
Il contrordine è dei più autorevoli perché arriva direttamente dal ministero dell’Economia: gli affitti con importi fino a un massimo di 999,99 euro si potranno continuare a pagare anche in contante. E’ una notizia non da poco perché la decisione adottata dai tecnici di Via XX Settembre ribalta, o meglio reinterpreta, quanto espressamente previsto dall’ultima legge di stabilità al comma 50 dell’articolo 1. La disposizione in questione infatti, prevedeva, per ragioni di tracciabilità e quindi in ultima istanza di lotta all’evasione fiscale, che tutti i versamenti legati a un canone di locazione dovessero essere effettuati con modalità tracciabili, ossia con assegno, bonifico o carta di credito.
CONTANTE, ECCO LE TRANSAZIONI AMMESSE
Un obbligo, quest’ultimo, risparmiato solo per gli affittuari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e che valeva per qualsiasi importo, fosse stato esso di cento, mille o diecimila euro. Ed proprio su questo ultimo rilievo che si è inserita l’interpretazione del ministero dell’Economia, che ha portato sostanzialmente all’annullamento della norma. Le leggi antiriciclaggio, al momento, prevedono infatti che si possano comminare sanzioni pecuniarie solo a chi effettua transazioni in contanti superiori proprio alla soglia fatidica di 999,99 euro. In sostanza dunque, un affittuario che avesse pagato il proprio canone locativo in contanti per una cifra inferiore, non sarebbe comunque stato passibile di sanzione ai sensi della citata norma. Sanzione che lo ricordiamo va da un minimo dell’1% fino a un massimo del 40% del valore della transazione proibita messa in atto.
GLI AFFITTI DA PAGARE E IL VALZER DEL CONTANTE
Se dunque un affittuario non rischia questo tipo di sanzione, perché costringerlo a pagare con mezzi tracciabili il proprio canone? Restava però in sospeso l’obiettivo evidente della norma originaria, di voler comunque conservare delle tracce incontestabili dell’avvenuto pagamento dell’affitto. In questo senso, il ministero ha allora chiarito che per canoni inferiori alla citata cifra di 999,99 euro, sarà sufficiente che il locatore rilasci all’affittuario una ricevuta che attesti l’effettivo versamento del canone. Una procedura che d’altronde, verrebbe voglia di annotare, dovrebbe rappresentare già una prassi consolidata per tutte quei rapporti di locazione in cui sussista un regolare contratto firmato e registrato. Insomma, sembra che ancora una volta trionfi alla fine il buon senso, e si eviti a milioni di affittuari, di effettuare ad esempio bonifici bancari che, diciamolo francamente, avrebbero fatto solo la gioia delle banche, ben liete di incassare mensilmente i costi di commissione.