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Algerino ha commesso 23 reati. Un giudice gli dà il risarcimento

Algerino ha commesso 23 reati. Un giudice gli dà il risarcimento

Il clandestino, da 30 anni in Italia, ha collezionato 11 detenzioni, la perdita della potestà sui figli e varie espulsioni. Tra i reati, anche lesioni, spaccio e rapina. Mandato in Albania, la scampa: un giudice ravvisa un vizio di forma e condanna lo Stato a pagargli 700 euro

In Italia, se hai una lunga carriera da delinquente alle spalle, lo Stato può arrivare a risarcirti fino a 700 euro. È il paradosso che emerge dopo la sentenza del Tribunale civile di Roma sul trasferimento nel centro albanese di Gjader, e che ha come protagonista Laaleg Redouane, cittadino algerino (classe 1970) irregolare nel nostro Paese da 30 anni. Non è un irregolare qualunque, ma un uomo il cui nome ricorre da anni negli archivi giudiziari e amministrativi italiani, con una lunga sequenza di almeno 23 condanne, svariati arresti, 11 detenzioni in carcere ma soprattutto espulsioni mai eseguite.

Redouane risulta entrato illegalmente in Italia dalla frontiera di Ventimiglia intorno al 1995. Da allora, secondo gli atti di polizia, ha fornito 13 diverse generalità, senza mai risultare titolare di un permesso di soggiorno regolare né iscritto alle anagrafi o alle liste di collocamento.

A suo carico figurano 23 sentenze di condanna emesse tra il 1999 e il 2023, oltre a numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, tra cui furto aggravato, spaccio di droga, rapina e lesioni, commessi prevalentemente in Liguria. È stato detenuto in almeno undici occasioni in diversi istituti di pena, da ultimo nella casa circondariale di Cuneo tra agosto 2024 e febbraio 2025.

Una data, più di altre, sintetizza il suo curriculum criminale: il 21 settembre 2015. Quel giorno, secondo quanto accertato dal Tribunale di Genova, Redouane aggredì una donna italiana colpendola con calci e pugni alla testa e agli arti superiori, provocandole un trauma cranico e un trauma oculare con una prognosi superiore ai 20 giorni. Per quell’episodio, commesso in regime di recidiva, venne condannato nel 2018 a nove mesi di reclusione. Non è l’unico capitolo rilevante. Nel tempo, l’uomo è stato anche destinatario di provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile: ha perso la potestà genitoriale e i figli sono stati affidati ai nonni, nell’ambito di un percorso di tutela già segnato da limitazioni e controlli.

È questo profilo che conduce Redouane nel circuito dei Cpr e, in particolare, a Gradisca d’Isonzo. Non un centro di prima accoglienza, ma una struttura che ospita prevalentemente stranieri irregolari destinatari di decreti di espulsione, spesso con precedenti penali e valutazioni di pericolosità sociale. Nel maggio 2021 era stato colpito da un decreto di espulsione del prefetto di Alessandria per motivi di sicurezza pubblica, con ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, mai ottemperato. Anche all’ingresso nel carcere di Cuneo, nel 2024, informato della possibilità di chiedere protezione internazionale, dichiarò di non voler presentare domanda d’asilo.

Da Gradisca parte il trasferimento verso Gjader, in Albania. È su quel passaggio che interviene il giudice Corrado Bile (noto per sentenze pro migranti e contro lo Stato italiano) del Tribunale civile di Roma, condannando il ministero dell’Interno al pagamento di 700 euro a titolo di risarcimento. Ma per comprendere davvero la portata della decisione occorre leggere con attenzione le motivazioni. La sentenza non dichiara illegittimo il centro albanese, né mette in discussione il quadro normativo che ne consente l’utilizzo.

Il giudice muove dall’assunto che il ricorrente fosse legittimamente trattenuto ai sensi dell’articolo 14 del Testo unico sull’immigrazione e che il trasferimento si inserisse nell’operatività delle strutture previste dal protocollo Italia-Albania, dalla legge di ratifica e dalla normativa attuativa. Non c’è, in altre parole, una bocciatura del «modello Albania».

La censura riguarda altro. Secondo il Tribunale, il trasferimento sarebbe avvenuto senza un provvedimento scritto e motivato e con una comunicazione non corretta sulla destinazione finale. 

È su questo piano che il giudice individua una «condotta colposa» dell’amministrazione e una violazione delle regole di buona gestione amministrativa, ritenendo che le modalità del trasferimento abbiano inciso sulla sfera privata del ricorrente. Non vengono accertate violenze, né dichiarata illegittima la misura di trattenimento in sé. Anzi, la sentenza esclude che l’uso delle fascette o le limitazioni ai contatti possano essere considerate automaticamente illegittime, potendo essere giustificate da esigenze di sicurezza. E non ravvisa una compressione effettiva del diritto di difesa.

Il risarcimento nasce dunque da un vizio procedurale, non dalla scelta di utilizzare il centro di Gjader. È una tutela riconosciuta in via equitativa, ancorata all’idea che anche l’esercizio di un potere legittimo debba avvenire nel rispetto di forme e garanzie. Ma è proprio qui che il paradosso diventa evidente. La sentenza prescinde quasi completamente dalla storia giudiziaria dell’uomo, dalle condanne, dalle espulsioni reiterate, dalla perdita della potestà genitoriale già disposta da altri tribunali. Trasforma un errore procedurale in responsabilità civile, senza misurarsi fino in fondo con un contesto segnato da 30 anni di illegalità e recidiva.

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