Una piccola azienda di trasformazione agroalimentare sulla costa ionica della Calabria ha visto in poche ore andare sott’acqua il magazzino principale. La polizza catastrofale obbligatoria c’era, regolarmente stipulata, e copriva alluvioni e inondazioni, come previsto dai decreti attuativi della legge di Bilancio 2024. Il perito, però, ha classificato l’evento come «ruscellamento» da piogge intense e insufficiente drenaggio, un fenomeno che in molte condizioni generali rientra tra le esclusioni: l’acqua non proveniva da un corso d’acqua esondato, ma da un accumulo improvviso sulla sede stradale e nei piazzali. Risultato: beni danneggiati, interruzione dell’attività per settimane, indennizzo azzerato per una questione di definizioni tecniche.
Il ciclone Harry e il boom di contenziosi
Il passaggio del ciclone Harry sulle regioni del Sud ha lasciato dietro di sé non solo porti devastati, stabilimenti balneari sventrati e strade interrotte, ma anche una scia di contenziosi assicurativi che sta diventando, giorno dopo giorno, un secondo fronte dell’emergenza. Nelle aree costiere di Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata, molte imprese hanno scoperto troppo tardi che le loro polizze, pur formalmente «catastrofali» e in regola con il nuovo obbligo di legge, non coprono i danni da mareggiate, né le conseguenze delle trombe d’aria e del vento estremo che hanno reso inutilizzabili capannoni, magazzini e strutture turistiche.
È il paradosso dell’Italia che prova a rendere obbligatoria l’assicurazione contro le calamità naturali, ma si scontra con un clima che corre più veloce di norme, contratti e consapevolezza del rischio. Introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e disciplinate dal DM 18/2025, le polizze catastrofali obbligatorie impongono alle imprese iscritte al Registro, con l’esclusione degli imprenditori agricoli, coperti da un fondo mutualistico ad hoc, di assicurare i propri beni contro tre grandi famiglie di eventi: sismi, alluvioni (inondazioni ed esondazioni) e frane. L’obbligo riguarda i beni immobili (fabbricati e terreni) e i beni mobili strumentali (impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali) iscritti in bilancio, con premi proporzionati al rischio effettivo e franchigie o scoperti che non possono superare il 15 per cento del danno.
Costi, obblighi e numeri del sistema
Le scadenze sono state scaglionate nel tempo: grandi imprese già dal 2025, medie e piccole entro fine 2025, con proroghe specifiche per turismo e ristorazione fino al marzo 2026. I premi partono da poche centinaia di euro all’anno fino a diverse migliaia a seconda del valore dei beni assicurati e della zona. Una simulazione Unimpresa per polizze obbligatorie su aziende con 500 metri quadri di sede e 15 dipendenti indica: 1.500/3.000 euro all’anno in zone a basso rischio, 3-6 mila euro in zone a medio rischio, fino a 12 mila euro in zone ad alto rischio.
Sul piano normativo, il sistema è concepito come un obbligo «bilaterale»: le imprese devono assicurarsi, ma le compagnie non possono sottrarsi alla sottoscrizione di polizze conformi ai requisiti di legge, pena sanzioni fra 100 mila e 500 mila euro. Non è prevista una multa diretta per le aziende inadempienti, ma le conseguenze possono essere altrettanto pesanti: esclusione dai contributi, dai finanziamenti agevolati e dai ristori pubblici in caso di calamità, a partire dai fondi del ministero delle Imprese.
L’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha avviato una raccolta dati sui contratti stipulati per analizzare i tipi di rischio coperti, i premi pagati, il valore assicurato, le clausole principali (franchigia, limite di indennizzo, scoperto) e la presenza di coperture aggiuntive (per esempio, in caso di polizze all risk).
Dai primi dati raccolti a settembre 2025, risulta che in Italia ci sono circa 290 mila assicurazioni attive contro i rischi catastrofali, con premi per quasi 300 milioni di euro e un valore assicurato, tra terreni, impianti e fabbricati, di circa 1.900 miliardi di euro. Il problema è che alle imprese viene richiesto di coprire almeno terremoto, alluvione e frana, ma nulla impedisce alle compagnie e alle aziende di mantenere fuori dal perimetro una lunga serie di fenomeni che, nella pratica, stanno diventando sempre più frequenti: mareggiate, trombe d’aria, grandinate estreme, allagamenti da «bombe d’acqua» che mandano in tilt il sistema fognario urbano.
Le esclusioni che fanno la differenza
Non solo: molte coperture obbligatorie si fermano ai danni materiali diretti ai beni assicurati, lasciando scoperte voci decisive per la sopravvivenza del business come il fermo attività, i mancati ricavi, i costi di delocalizzazione temporanea.
A complicare il quadro interviene anche la questione, tipicamente italiana, degli abusi edilizi. La normativa sulle polizze catastrofali prevede che gli immobili con abusi non sanati o privi dei necessari titoli autorizzativi non possano essere assicurati ai fini dell’obbligo.
Diverse aziende colpite da eventi degli ultimi anni hanno scoperto a posteriori che il loro capannone in realtà non era assicurabile: in fase di liquidazione, la compagnia ha incrociato planimetrie e catasto, rilevando difformità tali da rendere nullo il contratto.
Come proteggersi davvero dai rischi climatici
Quindi come coprirsi dai rischi?
Dentro questo contesto, la vera discriminante non è solo avere o meno una polizza catastrofale obbligatoria, ma come questa è strutturata e integrata. Il primo livello di attenzione riguarda il perimetro degli eventi coperti. L’esperienza di Harry, come quella di altri eventi recenti, suggerisce che per le imprese costiere sia ormai indispensabile verificare la presenza di garanzie specifiche per mareggiate e penetrazione di acqua marina, così come l’estensione agli allagamenti da piogge intense, al rigurgito delle fognature e alle cosiddette bombe d’acqua.
Per gli stabilimenti in aree esposte al vento forte, la partita si gioca invece sulla definizione delle soglie anemometriche che fanno scattare l’indennizzo: clausole che fissano limiti troppo elevati rischiano di azzerare la copertura proprio negli scenari più plausibili. Il secondo tassello riguarda la natura dei danni rimborsati. La normativa obbligatoria guarda ai danni materiali diretti, ma per un’azienda il conto più salato spesso arriva dopo: giorni o mesi di fermo, ordini persi, costi fissi che continuano a correre.
Integrare la polizza Cat Nat con una garanzia di interruzione d’esercizio, che riconosca una diaria o un indennizzo parametrato al margine operativo perso per un periodo prestabilito, è, per molte piccole e medie imprese, la differenza fra un incidente grave e un evento in grado di compromettere definitivamente la continuità aziendale. Allo stesso modo, è cruciale verificare se il contratto include costi di demolizione e sgombero, spese tecniche di progettazione e adeguamento normativo, che spesso emergono solo in fase di ricostruzione e possono incidere sensibilmente sul fabbisogno finanziario.
Il rischio della sottoassicurazione
C’è poi il nodo, poco intuitivo ma ricorrente, della sottoassicurazione. Per contenere il premio, molte attività dichiarano valori di fabbricati e impianti non aggiornati, senza tenere conto del rincaro dei materiali e dei costi di ricostruzione. Quando il danno arriva, scatta la regola proporzionale: se un capannone che oggi vale un milione è assicurato per 500 mila euro, un danno da 100 mila euro verrà indennizzato solo per metà. È uno dei casi più frequenti nelle perizie post evento e rappresenta, nel contesto delle catastrofi naturali, un moltiplicatore di fragilità.
Per evitarlo, gli esperti suggeriscono di ragionare sul valore di ricostruzione a nuovo e di aggiornare periodicamente le somme assicurate, specie dopo anni caratterizzati da forte inflazione nei prezzi delle costruzioni.
La vera domanda per le imprese
La lezione che arriva dal caso Harry, insomma, è duplice. Da un lato l’obbligo di polizza catastrofale segna un passaggio culturale importante: l’idea che il rischio climatico non possa più essere interamente socializzato e che le imprese debbano dotarsi di uno strumento strutturale di gestione del rischio. Dall’altro, la sola presenza di una copertura minima di legge non basta a garantire che quell’azienda riuscirà davvero a rialzarsi dopo l’ennesima ondata di maltempo estremo. In mezzo ci sono le definizioni, le esclusioni, le franchigie, i massimali, la scelta di aggiungere garanzie per eventi atmosferici, mareggiate, danni indiretti, costi accessori.
Per gli imprenditori la vera domanda non è più «ho o non ho la polizza catastrofale obbligatoria?», ma «che cosa copre davvero?». Significa verificare la piena regolarità edilizia dei fabbricati, elencare in modo puntuale tutte le sedi operative, i magazzini distaccati e i beni critici, chiedere al broker di tradurre in scenari numerici l’effetto di franchigie e scoperti, e soprattutto negoziare le estensioni che colmano il divario fra l’evento immaginato dalla norma e quello che il clima, ormai, mette davvero sul tavolo.
In un Paese dove l’obbligo è già realtà ma gli eventi estremi continuano a sorprendere, la differenza fra chi riapre e chi chiude passa sempre più spesso per quelle righe in piccolo che, fino a ieri, in pochi si prendevano la briga di leggere.
