Vivere nella stessa casa, condividere le spese e prestare assistenza ogni giorno non è sufficiente per ottenere i permessi previsti dalla Legge 104. Serve anche un rapporto familiare, di parentela, di affinità o affettivo riconosciuto dall’ordinamento.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 10976 del 24 aprile 2026, tornata al centro dell’attenzione in questi giorni. La decisione interessa non soltanto i caregiver, ma anche lavoratori dipendenti, famiglie, aziende, responsabili delle risorse umane e consulenti chiamati a verificare i requisiti prima della presentazione della domanda.
Il principio affermato dai giudici è netto: la semplice coabitazione non può essere equiparata alla convivenza di fatto prevista dalla legge. Per accedere ai permessi 104 non conta soltanto chi presta materialmente l’assistenza, ma anche quale relazione esista tra il lavoratore e la persona con disabilità grave.
Il caso della lavoratrice che assisteva il cugino del marito
La vicenda esaminata dalla Cassazione riguardava una lavoratrice che, tra il 2007 e il 2011, aveva utilizzato i permessi retribuiti per assistere il cugino del proprio marito. L’uomo, affetto da una grave disabilità, viveva nella stessa abitazione ed era inserito nel medesimo nucleo familiare.
Il beneficio era stato successivamente revocato perché il rapporto tra la dipendente e la persona assistita non rientrava nei gradi di parentela o affinità ammessi dalla normativa. Alla revoca era seguita la richiesta di restituzione delle somme corrisposte durante le giornate di assenza.
Secondo la lavoratrice, il fatto di convivere stabilmente con l’uomo e di occuparsi della sua assistenza avrebbe dovuto essere sufficiente. La Cassazione ha però respinto questa interpretazione: abitare insieme non trasforma automaticamente due persone in familiari o conviventi di fatto ai fini della Legge 104.
Il cugino del coniuge, pur appartenendo di fatto alla cerchia familiare, non rientrava nel perimetro previsto dall’articolo 33 della legge perché il grado di affinità era superiore a quelli ammessi per ottenere il beneficio.
Coabitazione e convivenza di fatto non sono la stessa cosa
Il passaggio più importante dell’ordinanza riguarda la distinzione tra la semplice coabitazione e la convivenza di fatto.
La coabitazione indica una situazione materiale: due o più persone vivono nella stessa casa. Può riguardare amici, coinquilini, conoscenti, collaboratori domestici o parenti lontani. Questa circostanza, anche quando è stabile e accompagnata da un’assistenza quotidiana, non crea da sola il diritto ai permessi.
La convivenza di fatto riconosciuta dalla legge, invece, presuppone una stabile relazione affettiva di coppia e un rapporto di reciproca assistenza morale e materiale. Non è quindi sufficiente risultare nello stesso stato di famiglia o avere la medesima residenza: deve esistere quel legame di coppia tutelato dalla legge numero 76 del 2016.
La Corte costituzionale aveva già esteso nel 2016 i permessi mensili al convivente more uxorio, equiparandolo sotto questo profilo al coniuge. Quell’intervento, precisa ora la Cassazione, non ha però aperto il beneficio a qualsiasi persona che viva con il soggetto disabile. Ha tutelato esclusivamente il partner unito alla persona assistita da una relazione affettiva stabile.
Chi ha diritto ai permessi della Legge 104
I permessi spettano innanzitutto ai lavoratori dipendenti ai quali sia stata riconosciuta una condizione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104.
Possono inoltre richiederli i lavoratori dipendenti che assistono un figlio, anche adottivo o affidatario, il coniuge, la parte di un’unione civile, il convivente di fatto oppure un parente o un affine entro il secondo grado.
Rientrano quindi normalmente tra i possibili beneficiari i genitori, i figli, i nonni, i nipoti intesi come figli dei figli, i fratelli e le sorelle. Tra gli affini possono rientrare, entro i limiti previsti, i suoceri, i generi, le nuore e i cognati.
Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto quando i genitori, il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità abbiano compiuto 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti. Possono rientrare nel terzo grado, ad esempio, zii, nipoti figli di fratelli o sorelle, bisnonni e pronipoti.
I cugini sono invece parenti di quarto grado e, in linea generale, non danno accesso al beneficio. La stessa limitazione vale per i rapporti di affinità che superano i gradi stabiliti dalla legge.
Per i familiari la convivenza non è obbligatoria
La decisione non significa che il lavoratore debba necessariamente convivere con il familiare disabile per ottenere i permessi. È vero, semmai, il contrario: quando esiste uno dei rapporti familiari ammessi dalla legge, la convivenza non rappresenta normalmente un requisito indispensabile.
Un figlio, per esempio, può utilizzare i permessi per assistere un genitore con disabilità grave anche se vive in un’altra abitazione. Lo stesso vale, nei limiti previsti, per fratelli, sorelle e altri parenti o affini.
La convivenza, dunque, non crea il diritto quando manca il rapporto richiesto, ma non è neppure necessaria quando quel rapporto esiste già. È proprio questa la distinzione che rischia più facilmente di generare equivoci.
Rimangono necessari gli altri requisiti previsti dalla normativa, a partire dal riconoscimento della situazione di disabilità grave. In linea generale, inoltre, la persona assistita non deve essere ricoverata a tempo pieno, salvo le eccezioni individuate dalla legge e dall’Inps.
Quanti giorni spettano e come possono essere divisi
Il coniuge, il partner dell’unione civile, il convivente di fatto e i familiari ammessi possono beneficiare di tre giorni di permesso retribuito al mese, utilizzabili anche in maniera continuativa oppure frazionabili in ore.
Dopo le modifiche introdotte nel 2022, il diritto può essere riconosciuto anche a più lavoratori per assistere la stessa persona. I beneficiari devono però utilizzare i permessi alternativamente: il limite complessivo rimane di tre giorni mensili per ciascuna persona con disabilità grave.
Due fratelli autorizzati ad assistere lo stesso genitore, per esempio, possono dividersi le giornate, ma non hanno diritto a tre giorni ciascuno.
Cosa succede quando i requisiti non esistono
La parte più delicata della decisione riguarda le conseguenze economiche. La Cassazione ha confermato che, quando il diritto non esiste fin dall’inizio, le somme corrisposte durante i permessi possono essere recuperate.
Nel caso esaminato, i giudici non hanno accolto la tesi del legittimo affidamento della lavoratrice. Le somme percepite durante le assenze non sono state considerate una prestazione assistenziale irripetibile, ma retribuzioni anticipate dal datore di lavoro e successivamente conguagliate con l’Inps.
L’assenza originaria dei requisiti ha quindi consentito di applicare le regole generali sulla restituzione delle somme indebitamente percepite. Il fatto che la richiesta fosse stata inizialmente accolta non era sufficiente a rendere definitivo il beneficio.
Questo non significa che ogni errore comporti automaticamente un licenziamento o conseguenze penali. Le eventuali responsabilità dipendono dalla condotta concreta, dalle dichiarazioni presentate e dalle circostanze del singolo caso. L’ordinanza, però, conferma che un’autorizzazione iniziale non mette al riparo dal recupero delle somme qualora emerga successivamente la mancanza dei presupposti.
Cosa controllare prima di presentare la domanda
Prima di richiedere i permessi è quindi necessario verificare non soltanto la condizione sanitaria della persona assistita, ma anche il rapporto che la lega al lavoratore.
Aziende e uffici del personale dovrebbero evitare di considerare sufficiente lo stato di famiglia o la presenza nella stessa abitazione. Allo stesso modo, chi presenta la domanda deve indicare con precisione il rapporto di parentela, affinità, coniugio, unione civile o convivenza di fatto.
In presenza di famiglie allargate, parenti lontani, assistenti conviventi o persone che condividono stabilmente la stessa abitazione, è consigliabile controllare preventivamente il grado di parentela e la qualificazione giuridica del rapporto.
Il messaggio della Cassazione è chiaro: l’assistenza concretamente prestata rimane il fondamento sociale dei permessi 104, ma non può sostituire i requisiti stabiliti dalla legge. Vivere insieme può dimostrare la vicinanza e l’impegno quotidiano nei confronti della persona disabile. Da solo, però, non basta a ottenere il beneficio.
