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Caso Hannoun, il Riesame di Genova conferma il carcere: «Finanziamento consapevole di Hamas»

Caso Hannoun, il Riesame di Genova conferma il carcere: «Finanziamento consapevole di Hamas»

Il Tribunale del Riesame rafforza l’impianto della Procura e respinge le letture politiche del caso: per i giudici Hannoun non è un simpatizzante, ma parte di una rete strutturata di raccolta fondi. Le finalità umanitarie dichiarate non cancellano la rilevanza penale, né regge la distinzione tra ala sociale e terrorismo.

La scelta del Tribunale del Riesame di Genova di lasciare Mohammed Hannoun in detenzione preventiva non si limita a confermare una misura cautelare già disposta, ma assume un significato che travalica il normale controllo giurisdizionale. Con il provvedimento del 16 gennaio, i giudici delineano una presa di posizione chiara e deliberata: aderire all’impostazione della Procura, rafforzandone la tenuta giuridica e sottraendola alle letture ideologiche e alle semplificazioni politiche che hanno accompagnato, negli ultimi mesi, il confronto pubblico su Gaza e su Hamas.

Il nodo centrale dell’ordinanza riguarda la definizione del ruolo attribuito a Hannoun, individuato non come figura marginale o simpatizzante occasionale, ma come parte integrante di un meccanismo di finanziamento strutturato. Secondo il collegio, l’indagato non agiva per adesione emotiva o per militanza astratta, bensì come elemento consapevole di una rete stabile, capace di assicurare nel tempo risorse economiche a Hamas. Un sistema che si sarebbe avvalso di enti formalmente impegnati nel sociale per convogliare fondi verso l’organizzazione, contribuendo in modo concreto alla sua capacità operativa e alla sua resilienza. Ampio spazio viene riservato alla descrizione del funzionamento di queste associazioni, rappresentate dai giudici come strumenti operativi e non come semplici contenitori neutrali. Le iniziative di raccolta venivano presentate con finalità assistenziali, ma inserite – secondo l’ordinanza – in un quadro di piena consapevolezza circa la destinazione finale del denaro. È su questo punto che il Tribunale compie una scelta interpretativa netta: la natura dichiaratamente umanitaria delle attività non neutralizza la rilevanza penale del finanziamento, né lo fa il fatto che Hamas svolga anche funzioni amministrative o di governo locale.

Il collegio respinge in modo esplicito la linea difensiva che tenta di scindere una presunta dimensione politica e sociale di Hamas dalla sua componente armata. Una distinzione che, a giudizio dei magistrati, non trova riscontro né nei fatti né nel diritto. Hamas viene qualificata come un soggetto unitario, dotato di una strategia complessiva nella quale assistenza, consenso, propaganda e violenza concorrono a un obiettivo comune. In questo schema, le strutture associative riconducibili a Hannoun vengono considerate parti funzionali di un sistema più ampio, capace di garantire continuità finanziaria e copertura operativa. Particolarmente rilevante è il passaggio dedicato all’utilizzabilità degli atti acquisiti attraverso la cooperazione internazionale, in particolare quelli provenienti dalle autorità israeliane.

La difesa ne aveva contestato la spendibilità, richiamando il rischio di una prova condizionata da interessi politici e priva delle garanzie del contraddittorio. Il Tribunale liquida l’eccezione con una motivazione destinata a fare scuola: non si tratta di materiali anonimi o informali, ma di documenti trasmessi ufficialmente nell’ambito dei canali di collaborazione giudiziaria, acquisiti secondo le procedure previste dall’ordinamento italiano. La provenienza estera, chiariscono i giudici, non comporta di per sé illegittimità né inutilizzabilità automatica. La documentazione israeliana, che non è anonima, viene ritenuta valutabile soprattutto nella fase cautelare, dove non si accerta la responsabilità definitiva ma la consistenza degli indizi. Il collegio sottolinea inoltre che tali elementi non sono isolati, ma trovano riscontri in intercettazioni, movimenti finanziari, rapporti associativi e dichiarazioni raccolte sul territorio nazionale. In questo modo viene escluso che l’impianto accusatorio si fondi su fonti unilaterali o non verificabili.

Il baricentro dell’analisi si sposta così dalla polemica sulla provenienza delle prove alla solidità complessiva del quadro indiziario. Nella fase cautelare – ricordano i giudici – non è richiesta una dimostrazione piena, ma una valutazione globale capace di superare il vaglio della ragionevolezza: contestare un singolo elemento non basta, occorre scalfire l’intera architettura accusatoria. Sul versante probatorio, l’ordinanza valorizza la coerenza interna degli elementi raccolti. Le conversazioni intercettate non vengono considerate frasi isolate o mere espressioni retoriche, ma segnali di consapevolezza, continuità operativa e condivisione degli obiettivi. Il lessico utilizzato, i riferimenti alla centralità dei fondi, i contatti con esponenti di vertice di Hamas, il ruolo attribuito ai finanziatori stranieri e l’importanza del sostegno economico nella strategia del gruppo assumono, nella lettura del Tribunale, un significato univoco, incompatibile con la ricostruzione di una semplice attività informativa o solidale. Secondo i giudici del Riesame, le associazioni riconducibili a Mohammed Hannoun non svolgevano un’attività umanitaria in senso neutro, ma operavano come ingranaggi di un sistema stabile di supporto finanziario a Hamas. La raccolta di fondi, pur presentata in chiave solidaristica, era caratterizzata da continuità, organizzazione e reiterazione, elementi che escludono un intervento episodico o emergenziale.

Le risorse movimentate vengono ritenute idonee a rafforzare l’organizzazione nel suo complesso. L’ordinanza mette in evidenza la piena consapevolezza dell’indagato rispetto alla destinazione finale del denaro e chiarisce che la copertura umanitaria non è sufficiente a escludere la rilevanza penale delle condotte contestate. In questo contesto è interessante la lettura dell’avvocato «Mariangela Di Biase: l’ordinanza evidenzia una prudenza eccessiva e quasi contraddittoria sul materiale AVI. In più passaggi i giudici sentono il bisogno di precisare che quei documenti, pur acquisiti, vengono di fatto esclusi dal perimetro decisionale, come se la loro sola presenza fosse imbarazzante. È una scelta discutibile, che sembra dettata più dal timore del dibattito politico che da una valutazione processuale trasparente. Fortunatamente, questa auto-limitazione non incide sull’esito: Hannoun resta in custodia cautelare in carcere, segno che l’impianto indiziario regge anche senza quegli atti. Ma proprio per questo resta l’impressione di un’occasione mancata di chiarezza e di coraggio argomentativo»

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