Incassiamo le punizioni, ma andiamo avanti lo stesso: anche sul referendum costituzionale vogliamo ascoltare le ragioni del Sì e quelle del No. Per le prime, basta confrontare i due articoli della Costituzione prima e dopo la modifica e lo abbiamo fatto anche nel mio articolo di giovedì 29 gennaio.
Quanto alle seconde, i sostenitori del No adducono cinque ragioni, la prima delle quali è stata discussa nel detto articolo: non può essere vero che, con la riforma, la politica avrebbe maggiori ingerenze sulla formazione del Csm perché la composizione di questo avverrebbe per sorteggio (e non più per votazione) tra i qualificati a farvi parte. E sono le votazioni a essere passibili di ingerenze esterne, mentre un sorteggio ne è certamente esente.
Vogliamo ora ascoltare l’altra parte anche sui restanti quattro motivi per votare No (potete leggerli nel sito del Comitato per il No, www.cgil.it).
Il secondo motivo sarebbe che «la riforma costituzionale non risolve tutti i problemi della giustizia italiana». Ma la riforma non ha questa pretesa. Però, almeno, un problema lo risolve: la commistione tra giudici e pubblica accusa, che lascia inapplicato il principio del giusto processo sancito dall’articolo 111 della Costituzione, secondo il quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale». Invece, attualmente, giudici e pm condividono gli stessi spazi di lavoro, si parlano tra loro e fanno capo a uno stesso ordine di controllo: insomma, i pm tengono coi giudici rapporti non possibili agli avvocati. A proposito dell’ultima cosa detta, vorrei osservare che a volte si dice che le due entità devono non solo essere ma anche apparire separate. Io direi, piuttosto, che, invece, non è che le due entità sono separate e non appaiono tali; ma, al contrario, esse appaiono separate (e lo appaiono per via dell’articolo 111, ancora non compiuto), ma di fatto non lo sono.
Motivo tre. «L’alta percentuale di processi che termina con l’assoluzione (cioè il giudice che rifiuta le richieste del pubblico ministero) mostra che, con l’attuale sistema, il giudice è già terzo e imparziale». Logica stravagante quella che frulla nella testa di quelli del Comitato per il No: vera o no che sia la cosa – ma lo dicono loro del Comitato per il No, quindi la diamo per buona -, «l’alta percentuale di processi che termina con l’assoluzione» mostra tutt’altra cosa. Mostra che v’è un’alta percentuale di processi che non avrebbero dovuto neanche cominciare. Se sono cominciati per iniziativa del pm e son finiti con l’assoluzione, c’è da chiedersi come la cosa abbia finora inciso sulla valutazione professionale del pm. La risposta sembrerebbe essere che non vi abbia influito in alcun modo, visto che solo la riforma costituzionale parla di valutazione personale (l’attuale ordinamento prevede solo «promozioni»). Se, invece, «l’alta percentuale di processi finiti con l’assoluzione» sono cominciati col concorso del gip (per la fase istruttoria) o del gup (per l’udienza preliminare), allora la cosa evidenzia la viziosa commistione tra pm e giudici, ove questi ultimi tenderebbero più a favorire i loro colleghi e concorrere nel proseguimento di un processo che non avrebbe dovuto neanche cominciare.
Motivo quattro. «La procedura adottata è stata affrettata (sic!): esattamente il contrario di quella auspicata da padri e madri (sic!) costituenti». La separazione delle carriere – auspicata da ben trent’anni – è attuata con la dichiarazione in Costituzione secondo cui la magistratura «è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente»: le 11 parole più lente della storia del diritto, direi. In ogni caso, non dello stesso avviso è stato il Tar che, come ci ha informato su queste pagine Gianluigi Paragone, ha ritenuto di non dover perdere altro tempo.
Motivo numero 5. «Le dichiarazioni pubbliche del governo confermano le preoccupazioni sull’autonomia della magistratura». Il Comitato per il No si riferisce a Giorgia Meloni che aveva mostrato disappunto per il fatto che la Corte dei Conti avesse avuto da ridire a proposito del Ponte sullo Stretto. Ora, a parte il fatto che, seguendo la stravagante logica del Comitato per il No, si potrebbe specularmente ritenere minata l’autonomia dell’esecutivo da parte della Corte dei Conti, non si capisce che relazione possa mai esserci tra le dichiarazioni di chiunque con la valutazione della bontà o meno di una legge.
In conclusione, a far fede le ragioni del No, non c’è alcun motivo per votare No. La riforma attuerebbe pienamente il principio del giusto processo.
