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Pensioni di reversibilità: nuovi tagli e ricalcoli in arrivo per molti coniugi superstiti

Pensioni di reversibilità: nuovi tagli e ricalcoli in arrivo per molti coniugi superstiti

Cambiano gli importi per l’effetto combinato di rivalutazioni, soglie aggiornate e meccanismi già previsti. Ecco chi rischia la riduzione dell’assegno e chi è escluso dalle novità

Al via nuovi ricalcoli e tagli per le pensioni di reversibilità. Non è una riforma, ma l’effetto combinato tra rivalutazioni, soglie aggiornate e meccanismi già previsti dalla normativa. Il risultato, però, rischia di incidere in modo significativo sul reddito di molti coniugi superstiti.

Pensione di reversibilità 2026: perché cambiano gli importi

La pensione di reversibilità è un assegno ai familiari superstiti, calcolato come una quota della pensione del defunto, variabile in base al nucleo familiare e ai redditi. Come si calcolano limiti e tagli? Il punto di partenza è l’aggiornamento del trattamento minimo Inps. Nel 2026 è fissato a circa 611,85 euro mensili, cioè 7.953,05 euro annui. Questo valore non serve solo a determinare gli assegni più bassi, ma rappresenta il parametro fondamentale per stabilire quando scattano i tagli alla pensione di reversibilità in presenza di altri redditi. Con l’aumento del minimo ovviamente si alzano automaticamente anche le soglie reddituali oltre le quali l’Inps applica le riduzioni. Chi supera determinati limiti di reddito personale vede l’assegno ridursi, anche se la pensione di reversibilità spetterebbe pienamente in base ai requisiti familiari.

Chi rischia i tagli alla pensione di reversibilità nel 2026

La riduzione riguarda principalmente il coniuge superstite che percepisce altri redditi, come uno stipendio da lavoro, una pensione personale o rendite assimilabili. Diversa è la situazione degli altri familiari: per figli, fratelli o sorelle, lo svolgimento di un’attività lavorativa comporta spesso la perdita del diritto stesso alla prestazione. Il coniuge, invece, mantiene il diritto alla reversibilità anche se lavora o ha altri redditi, ma può subire una decurtazione dell’importo. È qui che entrano in gioco le soglie aggiornate al 2026, già applicate dall’Inps a partire dal cedolino di gennaio.

Le nuove soglie 2026: quando scatta la riduzione della pensione di reversibilità

Un aspetto fondamentale da chiarire è che il semplice superamento del trattamento minimo non comporta alcun taglio. La prima soglia rilevante è fissata a tre volte il minimo annuo. Nel 2026 la pensione di reversibilità viene ridotta solo se il reddito personale del coniuge superstite supera i 23.862,15 euro annui. Oltre questo limite scattano tre livelli di decurtazione progressiva: la riduzione è del 25% tra le tre e le quattro volte il minimo, sale al 40% tra le quattro e le cinque volte e arriva al 50% per chi supera anche la soglia delle cinque volte il trattamento minimo (pari a 39.769,25 euro annui). Nel concreto quanto le nuove soglie cosa comportano? Se un coniuge ha diritto a una reversibilità teorica di mille euro al mese e un reddito personale di 27mila euro annui, rientra nella prima fascia di riduzione e percepirà circa 750 euro mensili. Con un assegno teorico di 1.200 euro e un reddito di 35mila euro annui, il taglio del 40% porta l’importo a circa 720 euro. Oltre i 39.769,25 euro, la reversibilità viene dimezzata. Il taglio si applica sulla quota di reversibilità già calcolata in base alla composizione familiare, non sull’intera pensione originaria del defunto.

Gli esclusi dai tagli alla pensione di reversibilità

Ci sono però delle tutele. In presenza di figli minorenni, studenti ancora a carico o soggetti inabili, la pensione di reversibilità è completamente cumulabile con gli altri redditi. In queste situazioni non scatta alcuna decurtazione, indipendentemente delle entrate del coniuge superstite.
Un ulteriore tutela arriva da una sentenza della Consulta che ha confermato la legittimità dei tagli, ma ha stabilito un principio di equilibrio fondamentale: la riduzione applicata non può mai superare l’ammontare dei redditi che hanno dato origine al taglio. In pratica, lo Stato non può togliere dalla reversibilità più di quanto il pensionato “guadagna in più” grazie agli altri redditi.

Rivalutazioni, Istat e rischio “scatto di fascia” per la pensione di reversibilità

C’è poi la questione degli adeguamenti Istat. L’aumento nominale dei redditi, dovuto anche solo all’inflazione, può far superare una soglia e far scattare una riduzione più pesante. Un incremento apparentemente positivo può tradursi in un assegno netto più basso. Sul fronte degli aumenti, la rivalutazione dell’1,4% si applica agli importi fino a quattro volte il minimo, con percentuali decrescenti per le fasce più alte. Nella reversibilità l’aumento agisce prima sulla pensione originaria del defunto e solo dopo sulle quote spettanti ai superstiti, producendo effetti diversi tra coniuge e figli.

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