Falso in bilancio: le novità entrate in vigore dal 14 giugno
Torna la punibilità per i reati legati alle false comunicazioni sociali, e anche le pene saranno più severe
Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, a partire dallo scorso 14 giugno è entrata in vigore la nuova disciplina sul falso in bilancio. Contenuta all’interno della nuova legge anticorruzione, la nuova norma non ha fatto altro che reintrodurre i reati legati alle false comunicazioni societarie, che in passato erano stati aboliti. Vediamo allora nel dettaglio cosa è cambiato, e quali rischi correrà dal in futuro, soprattutto da un punto di vista penale, chi dovesse incorrere nel nuovo resato di falso in bilancio.
1 - Torna il falso in bilancio
Innanzitutto, come accennato, la nuova legge ha reintrodotto il reato di falso in bilancio, per il quale è previsto il carcere da uno a cinque anni. Nello specifico, la nuova norma stabilisce, che a rischiare questa pena detentiva sono “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”.
2 - Beni per conto terzi
La stessa pena, ovvero da uno a cinque anni di reclusione, è prevista anche nel caso ammninistratori e dirigenti, rilascino false comunicazioni o commettano delle omissioni riguardanti beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
3 - Fatti di lieve entità
Con un articolo specifico della nuova disciplina si introduce una pena ridotta per i fatti definiti “di lieve entità”, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, ovvero per le società non assoggettate alla disciplina del fallimento.
4 - Società quotate, pene più severe
Per le società quotate in Borsa, la legge ha voluto innanzitutto chiarire che non è più determinante per la non punibilità il fatto che ci sia stato un effettivo danno arrecato a soci o creditori. Quello che diventa dirimente a livello legale infatti è anche il semplice intento di voler arrecare un danno ai soci attraverso false comunicazioni. Un danno che se possibile è stato considerato ancora più rilevante rispetto a società non quotate. Non sorprende dunque la grande severità delle sanzioni (che possono arrivare anche fino 8 anni di detenzione), giustificata proprio dagli interessi in gioco, che come noto in questi casi sono decisamente più considerevole.
5 - Società non quotate
Con un altro articolo ad hoc sono stati chiariti invece i criteri per l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nel caso di false comunicazioni nelle società non quotate.