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Punibilità per chi ricorre all’utero in affitto

Punibilità per chi ricorre all’utero in affitto

Un emendamento dei cattolici Pd vorrebbe introdurre regole più severe contro chi, per diventare madre e padre, si reca nei Paesi dove la pratica è legale

C’è anche un emendamento all’articolo 5 del decreto legge Cirinnà sulle unioni civili che intenderebbe estendere la punibilità delle pratiche di maternità surrogata realizzate all’estero dai cittadini e dalle cttadine italiane.

Da tre mesi a due anni di carcere (cui si aggiungerebbe una multa da 600 mila a un milione di euro) per chi, al fine di accedere allo stato di madre o di padre, ricorre dietro pagamento al cosiddetto utero in affitto, una pratica legale e regolamentata in Paesi come gli Stati Uniti, la Russia, l’India, il Canada e l’Ucraina ma anche, con regole più stringenti al fine di ottenere il riconoscimento della genitorialità/adottabilità quando l’ovulo è quello della portatrice, in Grecia, Spagna e Gran Bretagna. L’emendamento, che prevede anche da sei a dodici anni di carcere e una multa da 600 mila a un milione di euro per chi organizza, favorisce o pubblicizza la pratica di surrogazione della maternità.

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L’emendamento, firmato dal senatore cattolico del Pd Gianpiero Dalla Zuanna e sostenuto da tutto lo stato maggiore dell’Ncd, non mancherà di suscitare polemiche. I costi per quelle centinaia di cittadini e cittadine italiane che ricorrono ogni anno a tale pratica, spesso per problemi legati alla sterilità di uno dei due membri della coppia eterosessuale o per impossibilità pratica nel caso delle coppie omosessuali, variano dai 20 mila dollari nelle cliniche specializzate indiane, dove però la pratica è interdetta alle coppie gay, fino ai 100 mila dollari da pagare in otto Stati americani, tra cui la California, dove gli intoppi legali al riconoscimento successivo della genitorialità o dell’adottabilità, una volta rientrati in italia, appaiono meno pesanti.

Attualmente, nonostante l’espresso divieto della nostra legislazione, se un giudice accerta la maternità surrogata viene dichiarato a tutela del minore – in assenza di alcun legame biologico – lo stato di adottabilità del bambino cresciuto in un utero altrui. In caso di sussistenza di un rapporto di filiazione biologica, nel caso in cui il seme o l’ovulo sia anche quello della donna (o dell’uomo) che si è rivolta alle cliniche specializzate all’estero, può essere autorizzata la trascrizione dell’atto di nascita nell’esclusivo interesse del minore .

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Consi_derazioni giuridiche sulla maternità surrogata_ | https://www.diritto.it/docs/36763\-la\-surrogazione\-di\-maternit\-brevi\-note\-sulla\-contrariet\-all\-ordine\-pubblico\-del\-certificato\-di\-nascita\-dell\-infante\-e\-sulla\-dichiarabilit\-dello\-stato\-di\-abbandono

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