Lasciare il lavoro per sottrarsi a una situazione di violenza non è una scelta davvero volontaria. È da questo principio che parte il nuovo chiarimento dell’INPS sull’accesso alla NASpI per le persone costrette a dimettersi per proteggere la propria incolumità. Anche quando le minacce, le molestie o le condotte persecutorie arrivano da qualcuno che non appartiene all’ambiente professionale, la cessazione del rapporto può essere considerata una forma di disoccupazione involontaria e dare quindi diritto all’indennità.
La novità è particolarmente importante perché la NASpI, in via ordinaria, non viene riconosciuta a chi lascia volontariamente il proprio impiego. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa, cioè quelle provocate da circostanze tanto gravi da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro. Con il nuovo orientamento operativo, l’INPS include in questa tutela anche le dimissioni determinate dalla necessità di difendersi dalla violenza di genere, qualificandole come dimissioni per giusta causa dovute al comportamento di un soggetto terzo.
Il riconoscimento, tuttavia, non è automatico. Sarà necessario dimostrare che la situazione di violenza è reale e documentata e che esiste un collegamento concreto tra le condotte subite e l’impossibilità di continuare a lavorare. Non basta, quindi, indicare genericamente una condizione di difficoltà personale: l’INPS dovrà valutare le circostanze e la documentazione presentata insieme alla domanda.
NASpI e violenza di genere, cosa ha chiarito l’INPS
Il punto centrale del chiarimento è la natura delle dimissioni. Quando una persona interrompe il rapporto di lavoro perché continuare a recarsi in ufficio, in fabbrica, in negozio o in qualsiasi altra sede la esporrebbe a un pericolo, la decisione non può essere equiparata a quella di chi lascia liberamente il proprio impiego.
Secondo l’INPS, le violenze e le condotte persecutorie possono determinare un’impossibilità oggettiva di proseguire l’attività lavorativa anche quando provengono da una persona estranea al luogo di lavoro. In questa situazione, le dimissioni diventano un atto di protezione personale e non una scelta compiuta per semplice volontà della lavoratrice o del lavoratore. La conseguenza è che la perdita dell’occupazione viene considerata involontaria, condizione indispensabile per accedere alla NASpI.
L’Istituto ha interpellato sul tema il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il ministero, richiamando anche i principi europei sulla protezione delle vittime, ha confermato che le dimissioni determinate dalla violenza di genere possono rientrare nelle tutele previste per la disoccupazione incolpevole.
Non nasce quindi una nuova indennità distinta dalla NASpI. Cambia, piuttosto, il modo in cui devono essere valutate alcune dimissioni che, pur essendo formalmente presentate dalla persona interessata, sono sostanzialmente provocate da una situazione di pericolo.
La violenza può arrivare anche da fuori del luogo di lavoro
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’origine delle condotte violente. Per ottenere la NASpI non è necessario che l’autore delle molestie, delle minacce o delle persecuzioni sia il datore di lavoro, un superiore o un collega.
La tutela può applicarsi anche quando il responsabile è una persona completamente estranea all’azienda, come un partner o un ex partner, purché il comportamento renda concretamente impossibile o pericolosa la prosecuzione dell’attività professionale.
L’INPS indica, tra gli esempi, il caso delle minacce o delle molestie subite durante il tragitto tra casa e lavoro. Se una persona non può raggiungere la sede lavorativa senza mettere a rischio la propria sicurezza, la violenza ha un effetto diretto sulla possibilità di mantenere l’occupazione, anche se non si verifica materialmente all’interno dell’azienda.
Il collegamento con il lavoro resta dunque essenziale, ma non deve essere interpretato in senso strettamente geografico. Non conta soltanto dove avvengono le condotte, ma il modo in cui queste incidono sulla possibilità di lavorare, sugli spostamenti quotidiani, sulla salute e sull’equilibrio psicofisico della vittima.
Chi ha diritto alla NASpI dopo le dimissioni
Il chiarimento non significa che qualsiasi persona dimissionaria che abbia subito violenza ottenga automaticamente l’indennità. Oltre alla specifica causa che ha determinato l’interruzione del rapporto, devono essere rispettati gli ordinari requisiti previsti per la NASpI.
La prestazione è destinata ai lavoratori subordinati coperti dall’assicurazione contro la disoccupazione che abbiano perso involontariamente il posto e possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione. La platea comprende, tra gli altri, apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto subordinato, personale artistico dipendente e dipendenti a tempo determinato della Pubblica amministrazione. Restano invece escluse le categorie che non rientrano nella disciplina generale della NASpI, come i dipendenti pubblici a tempo indeterminato.
Il nuovo orientamento interviene sul requisito della perdita involontaria dell’occupazione. Le dimissioni motivate dalla necessità di sottrarsi a una violenza possono essere trattate come dimissioni per giusta causa, evitando che la vittima venga esclusa dal sostegno economico soltanto perché è stata lei, formalmente, a comunicare la cessazione del rapporto.
La formulazione utilizzata dall’INPS fa riferimento sia alle lavoratrici sia ai lavoratori che subiscono violenze o condotte persecutorie. Sebbene l’intervento sia inserito nel quadro del contrasto alla violenza di genere e abbia una particolare rilevanza per la tutela delle donne, la valutazione riguarda la situazione concreta della persona che presenta la domanda.
Quali situazioni devono essere documentate
Per ottenere la NASpI sarà necessario dimostrare che la scelta di dimettersi è stata provocata da una situazione oggettiva e non da una semplice decisione personale. L’INPS precisa che le azioni subite devono avere compromesso la sicurezza quotidiana, l’equilibrio psicofisico o la possibilità di continuare a svolgere il lavoro.
Non viene indicato, nel chiarimento reso pubblico, un unico documento valido per tutti i casi. Le situazioni di violenza possono infatti essere molto diverse tra loro e dovranno essere valutate sulla base delle circostanze e degli elementi presentati.
La documentazione dovrà comunque permettere all’Istituto di ricostruire due aspetti: l’esistenza delle violenze o delle condotte persecutorie e il loro rapporto effettivo con le dimissioni. In altre parole, sarà necessario dimostrare non soltanto ciò che è accaduto, ma anche perché quanto accaduto ha reso impossibile o pericoloso continuare a lavorare.
Per una pratica tanto delicata, il sostegno di un patronato, di un consulente del lavoro o di un legale può essere utile sia nella gestione delle dimissioni sia nella predisposizione della domanda. È importante che la causale della cessazione e la documentazione allegata siano coerenti, perché l’INPS dovrà riconoscere la natura involontaria della disoccupazione.
Come presentare la domanda di NASpI
La domanda deve essere trasmessa all’INPS esclusivamente in modalità telematica dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il termine ordinario è di 68 giorni dalla data in cui il rapporto si conclude. La richiesta può essere presentata attraverso il servizio online dell’Istituto oppure con l’assistenza di un patronato.
Se la domanda viene inviata entro gli otto giorni successivi alla cessazione, la NASpI decorre dall’ottavo giorno. Quando viene presentata più tardi, pur restando entro il limite dei 68 giorni, la prestazione parte dal giorno successivo all’invio. Attendere troppo può quindi non soltanto determinare la decadenza dal diritto, ma anche ridurre il periodo effettivamente coperto dall’indennità.
Nella pratica dovrà essere segnalato che le dimissioni sono state rassegnate per giusta causa in conseguenza della situazione di violenza. La domanda dovrà poi essere accompagnata dagli elementi necessari a permettere la valutazione dell’INPS. Il semplice invio della richiesta non garantisce l’accoglimento, perché l’Istituto deve verificare tanto i requisiti contributivi quanto la causa che ha prodotto la cessazione.
Quanto spetta con la NASpI nel 2026
Il riconoscimento delle dimissioni per violenza di genere non modifica le regole utilizzate per calcolare l’assegno. L’importo dipende dalla retribuzione imponibile previdenziale percepita negli anni precedenti e dalla contribuzione maturata.
Per il 2026, la retribuzione mensile di riferimento fissata dall’INPS è pari a 1.456,72 euro, mentre l’importo massimo mensile della NASpI non può superare 1.584,70 euro. La durata corrisponde alla metà delle settimane contributive maturate nei quattro anni precedenti, escludendo quelle che hanno già dato luogo a una precedente prestazione di disoccupazione.
L’indennità si riduce progressivamente del 3 per cento al mese a partire dal sesto mese di fruizione. Per chi ha già compiuto 55 anni al momento della domanda, la riduzione comincia invece dall’ottavo mese.
Pratiche prioritarie e tutela della riservatezza
Data la particolare delicatezza delle domande, l’INPS ha annunciato che le proprie sedi territoriali dovranno gestire queste pratiche attraverso corsie prioritarie e assicurando la massima riservatezza.
Il passaggio non è soltanto procedurale. Per chi cerca di uscire da una situazione di violenza, la perdita dello stipendio può diventare un ostacolo decisivo e rafforzare una condizione di dipendenza economica. Riconoscere la NASpI significa offrire una continuità di reddito nel periodo in cui la persona deve riorganizzare la propria vita e cercare un nuovo impiego in condizioni di maggiore sicurezza.
Il nuovo chiarimento evita così un paradosso: considerare volontaria la disoccupazione di chi ha lasciato il lavoro non perché desiderava farlo, ma perché restare avrebbe significato continuare a esporsi a minacce, persecuzioni o violenze. Le dimissioni rimangono formalmente un atto della lavoratrice o del lavoratore, ma la loro causa può trasformarle, ai fini previdenziali, in una perdita incolpevole dell’occupazione.
