Tra cittadini e assicurazioni entra in azione un “mediatore” per evitare il tribunale, quando possibile. Dal 15 gennaio entra ufficialmente in funzione l’Arbitro assicurativo. Una novità che, secondo le stime dell’Autorità di vigilanza, potrebbe generare un vero e proprio boom di ricorsi già nei primi mesi di attività. L’obiettivo è dare ai cittadini un’alternativa rapida, semplice e a basso costo al tribunale per risolvere le controversie tra assicurati, compagnie e intermediari.
Che cos’è l’Arbitro assicurativo in azione in Italia dal 15 gennaio
L’Arbitro assicurativo (Aas) è il nuovo organismo italiano di risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore delle assicurazioni. Istituito sotto il controllo dell’Autorità di vigilanza (Ivass), si affianca all’Arbitro bancario e all’Arbitro per le controversie finanziarie, completando così il sistema di tutela alternativa nei principali ambiti dei servizi finanziari.
L’Arbitro assicurativo ha un raggio d’azione ancora più ampio rispetto ai suoi “fratelli” già operativi. Il bacino degli interessati, infatti, non riguarda soltanto il contraente di una polizza, ma si estende all’assicurato, al beneficiario e persino al danneggiato che può agire direttamente contro la compagnia, come avviene nei casi di Rc Auto. Ecco perché ci si attenda un boom di ricorsi nei prossimi mesi. Il contenzioso assicurativo è diffuso, spesso di importo medio e finora scoraggiato dai costi e dai tempi della giustizia ordinaria. Ma con l’entrata in azione dell’Arbitro assicurativo molti elementi che oggi frenano i ricorsi scompariranno e il consumatore acquista maggiore forza.
Come funziona l’Arbitro assicurativo: ricorsi online, tempi rapidi e costi ridotti
Il ricorso può essere presentato esclusivamente online, attraverso la piattaforma dedicata, con un costo simbolico di 20 euro. Non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato, anche se resta possibile farsi supportare da un professionista. È obbligatorio aver presentato prima un reclamo scritto alla compagnia o all’intermediario e aver atteso la risposta, o il silenzio, per almeno 45 giorni. Una volta superato questo passaggio, il ricorso all’Arbitro assicurativo deve essere presentato entro 12 mesi dal reclamo e riguardare una controversia non più vecchia di tre anni. Il Collegio dell’Arbitro, per ora uno solo in Italia e con sede a Roma, è composto da cinque membri: tre componenti sono nominati dall’Ivass, mentre gli altri provengono, a seconda dei casi, dalle associazioni dei consumatori, dalle categorie professionali, dagli intermediari o dall’Ania. Le decisioni vengono prese esclusivamente sulla base dei documenti presentati dalle parti, senza perizie tecniche o audizioni di testimoni, proprio per garantire rapidità e contenimento dei costi.
Arbitro assicurativo: limiti, risarcimenti e valore delle decisioni
L’Arbitro assicurativo non è un tribunale e non può occuparsi di ogni tipo di controversia. Restano esclusi i grandi rischi, i casi particolarmente complessi dal punto di vista tecnico e alcune fattispecie specifiche. Anche i limiti di valore sono chiaramente definiti e rappresentano uno degli elementi chiave del nuovo strumento. Per le polizze vita che prevedono il pagamento del premio solo in caso di morte, il tetto massimo è fissato a 300 mila euro; per le altre polizze vita il limite scende a 150 mila euro. Nei rami danni il massimo è di 25 mila euro, mentre per i risarcimenti diretti, come nel caso del danneggiato che agisce contro la propria compagnia nella Rc Auto o nelle polizze sanitarie, il limite è di 2.500 euro.
Le decisioni dell’Arbitro assicurativo non sono formalmente vincolanti. Tuttavia, il rifiuto da parte della compagnia comporta una sanzione reputazionale tutt’altro che trascurabile: l’esito viene pubblicato sul sito dell’Arbitro e su quello dell’intermediario coinvolto. Una sorta di deterrente per incentivare l’adesione spontanea delle compagnie alle decisioni dell’Arbitro e rendere la tutela dei consumatori più concreta.
