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MAHMUD TURKIA/AFP/Getty Images
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Renzi e il mistero della nostra guerra in Libia

"Il presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa".

È grazie a questa norma, cioè l'articolo 7-bis della legge n. 198, approvata dal Parlamento l'11 dicembre 2015, se come sostiene oggi il quotidiano La Repubblica (e da qualche settimana il Fatto Quotidiano), truppe scelte italiane sono sbarcate in Libia, a sostenere la coalizione anglo-americana impegnata nel contrasto alle truppe dell'Isis.

La norma fu varata per decreto-legge dal governo nell'ottobre 2015, per l'esattezza quando si trattò di ri-finanziare le missioni militari all'estero, e due mesi più tardi è stata convertita in legge da Camera e Senato: di fatto, stabilisce che il presidente del Consiglio possa agire discrezionalmente in questo delicato settore.

Se le indiscrezioni giornalistiche corrispondono al vero, insomma, l'intervento militare a Sirte sarebbe stato autonomamente (e legalmente) deciso da Matteo Renzi. E il Copasir sarebbe stato informato una settimana prima delle operazioni.

In base alla legge 198, il premier può decidere di spedire all'estero "forze speciali", quindi corpi di elite, più "conseguenti assetti di supporto"... Ed è vero che la norma parla di "misure di intelligence di contrasto", ma la formula è tanto ampia da configurare anche l'intervento di corpi militari e di mezzi armati come aerei ed elicotteri.  

Il solo obbligo riservato al premier dalla legge 198 è quello di "informare il Copasir" (cioè il Comitato parlamentare per la sicurezza pubblica, indicato dalla stessa norma, quello cui compete il controllo "politico" dei servizi segreti) in base alle regole stabilite dalla legge n. 124 del 3 agosto 2007: "Ogni sei mesi il presidente del Consiglio dei ministri trasmette una relazione sull'attività dei servizi d'informazione per la sicurezza".

Certo, l'ampiezza della discrezionalità che la legge 198 attribuisce al presidente del Consiglio in questa materia suscita più di qualche perplessità. Il Parlamento, per esempio, si vede aggirato nella sua competenza a decidere sulle missioni all'estero, e non può chiedere nemmeno informazioni sulle decisioni adottate in materia dal premier, ma deve limitarsi ad aspettare le sue "comunicazioni semestrali".

Inoltre i membri del Copasir, in base alla legge 124,non possono rilevare nulla di quel che viene loro comunicato. Stabilisce infatti l'articolo 36: "I componenti del Copasir, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso, e tutte le persone che collaborano con il Comitato, oppure che vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio dell'attività del Comitato, sono tenuti al segreto (...) anche dopo la cessazione dell'incarico". La pena prevista per chi viola la legge è la reclusione da sei mesi a tre anni.




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