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Basta mistificazioni: ecco quel che diceva Falcone

Le celebrazioni sono spesso uno strumento diabolico. Perché alla fine si celebra quel che non c’era. Per esempio si parte da un maxiprocesso alla mafia, nella fattispecie quello celebrato a Palermo trent’anni fa, e volti, teste, nomi e soprattutto idee vengono trasformati in qualcosa di molto diverso da quel che era. Giovanni Falcone, che il 10 febbraio 1986 da giudice istruttore avviò quel processo, è del resto tra i personaggi italiani più citati a sproposito. Dopo averla avversata per tanto tempo, la sinistra giudiziaria si è impadronita della sua figura e ne ha spesso piegato il pensiero a proprio uso e consumo.

La scientificità del metodo appropriatorio di certa sinistra italiana meriterebbe saggi e trattati, non una rubrica. Ma ugualmente cerchiamo di fare dire a Falcone quel che ha veramente detto e scritto su alcuni punti qualificanti di una possibile riforma della giustizia.

La separazione delle carriere tra giudice e pm
"La regolamentazione delle funzioni e della carriera del pubblico ministero non può più essere identica a quella dei magistrati giudicanti, diverse essendo le funzioni, le attitudini, l’habitus mentale, le capacità professionali richieste: investigatore il pm, arbitro della controversia il giudice". Questo scriveva Falcone. Aggiungendo che il tema va affrontato senza paure nella stessa categoria dei magistrati, "accantonando lo spauracchio della dipendenza del pm dall’esecutivo e della discrezionalità dell’azione penale, puntualmente sbandierate quando si parla di differenziazione delle carriere".

L’indipendenza della magistratura
"Nell’assemblea costituente" scriveva Falcone "anche Piero Calamandrei si era detto favorevole a un procuratore generale della Corte di cassazione che partecipasse alle sedute del Consiglio dei ministri, a titolo consultivo, per gli affari riguardanti la giustizia". Falcone si domandava "com’è possibile che in un regime liberaldemocratico, qual è il nostro, non vi sia ancora una politica giudiziaria e tutto sia riservato alle decisioni, assolutamente irresponsabili, dei vari uffici di procura e spesso dei singoli sostituti".

L’obbligatorietà dell’azione penale
"Non possono esistere argomenti tabù e difese quasi sacrali di istituti, come per esempio quello dell’obbligatorietà dell’azione penale» diceva Falcone. «Tutto va ridiscusso». E aggiungeva che "se negli Stati Uniti la giustizia è più rapida, efficiente e attenta ai diritti della difesa», questo dipende anche dallo «strumento fondamentale della non obbligatorietà dell’azione penale".

Il consorso esterno in associazione mafiosa
Il reato è da anni al centro di polemiche. In realtà, il Codice penale prevede solo il reato di "associazione mafiosa" all’articolo 416 bis, introdotto nel 1982. Ma dalla fine degli anni Ottanta "l’associazione esterna" è una consuetudine nei processi. Fu proprio Falcone, nel 1987, a sottolineare la necessità di una figura giuridica capace di reprimere quel che definiva "fiancheggiamento, collusione, contiguità". È così che, dall’unione tra gli articoli 416 bis e 110 del Codice penale (concorso nel reato), si è affermato il "concorso esterno in associazione mafiosa", ancora oggi controverso visto che un giudice di Catania l'ha appena negata dal punto di vista logico-giuridico, prosciogliendo un imputato.
Ma già nel 1992 Falcone aggiungeva: "Col nuovo Codice di procedura, non si potrà ancora a lungo continuare a punire il vecchio delitto di associazione (mafiosa, ndr) in quanto tale, ma bisognerà orientarsi verso la ricerca della prova dei reati specifici (cioè omicidi, riciclaggi, estorsioni, ndr). Con la nuova procedura, infatti, la prova deve essere formata in dibattimento. Il che rende estremamente difficile, in mancanza di concreti elementi di colpevolezza per i delitti specifici, la dimostrazione dell’appartenenza di un soggetto a un’organizzazione criminosa".

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