L'omicidio stradale diventa reato. E' la volta buona?
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L'omicidio stradale diventa reato. E' la volta buona?

Dopo anni di promesse la legge sembra guardare per una volta alle vittime ad ai loro familiari - I numeri - L'intervista

L'augurio per il 2014 ai tanti familiari di Vittime con i quali sono in contatto era questo: “Vi auguro un anno in cui a emergere sarà la Giustizia con la G maiuscola”. E il primo gennaio, quando ho letto il comunicato del Ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri riguardante l’introduzione del reato di omicidio stradale, ci siamo detti: che sia la volta buona? I dubbi sono tanti, perché altri, prima di lei hanno fatto annunci in merito che poi sono sfumati. Ma questa volta credo che un po’ di giustizia ci sarà davvero. Che forse riusciremo, almeno per quanto riguarda un fenomeno che miete migliaia di Vittime innocenti ogni anno (ecco le cifre drammatiche ) a dare valore ai beni immensi sottratti ogni volta che una persona muore ammazzata sulle nostre strade o resta invalida.

A chi afferma che il reato già esiste - per lo più avvocati, chissà perché –, rispondo che la realtà dei fatti è quello che conta, quello che possiamo chiamare “codice reale” e che determina la discrepanza tra il codice penale e la sua applicazione. E se una legge è sbagliata o inadeguata rispetto a ciò che deve difendere, va modificata. Senza se e senza ma, specie quando in gioco c’è la vita umana. 

La realtà dei fatti è la seguente: 

- i reati commessi da chi è alla guida di un automezzo non sono puniti nella maggioranza dei casi, le condanne ci sono, è vero, ma sono virtuali, ad esse non corrispondono quasi mai pene effettive grazie ai numerosi istituti premiali quali per esempio il patteggiamento e la condizionale;  

- l’iter processuale è lunghissimo e spesso ci sono rinvii anche dell’ultimo minuto, che sono come bastonate date ai familiari delle Vittime i quali non riescono mai a mettere la parola fine a un calvario che spesso ne mina la dignità durante i processi e che possiamo definire tortura; 

- la realtà mostra giudici che, per lo stesso tipo di reato, possono decidere provvedimenti diversi perché la legge permette loro di agire secondo coscienza, più che secondo il bene comune. Ecco che si parte sempre dai minimi, anche in virtù dell’idea malsana che si è trattato di un “incidente” anche quando lo scontro è avvenuto perché, per esempio, si è “deciso” di passare col semaforo rosso. Ecco che ci troviamo di fronte a procedimenti che, basandosi su elementi soggettivi come il dolo eventuale e la colpa grave, dimezzano la pena tra il primo e il secondo grado; 

- capita anche che i familiari delle Vittime debbano incontrare per strada l’omicida dei loro cari poche settimane o mesi dopo il delitto, mentre guidano la stessa auto con cui i loro cari sono stati ammazzati. L’elenco è sterminato. 

Credo che un esempio sia indispensabile per togliere ogni dubbio e comprendere per quale motivo da anni si chiede di introdurre un reato specifico, con regole proprie che non collidano con altri omicidi colposi con caratteristiche diverse. Di seguito una sentenza tipo, e per sentenza tipo intendo che si somigliano tutte:

L'imputato del delitto previsto all'articolo 589, primo e secondo comma codice penale, perché mentre si trovava alla guida della sua autovettura Bmw Serie 1 […] mentre effettuava una curva destrorsa, per negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di leggi e regolamenti, in particolare dell'articolo 143 comma 12 del codice della strada, nel procedere alla velocità di circa 81 km/h, superiore al limite generale di velocità nelle strade urbane (50 km/h) e comunque non commisurata alle caratteristiche del tracciato stradale, invadeva completamente la corsia di marcia apposta ove sopraggiungeva il ciclomotore di marca Honda tipo Sky […] guidata da Zara Antonello, andando così a collidere contro il medesimo, con conseguente violentissimo urto, nel quale Zara Antonello riportava lesioni personali che ne provocavano il decesso . […] Pena base mesi 27, concessione della attenuanti generiche = mesi 18; riduzione ex articolo 444 c.pp.= mesi 12; subordinando l'efficacia della richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena. […] Per quanto precede, la pena concordata dalle parti appare correttamente determinata e adeguata-considerati tutti i criteri di cui all'articolo 133.cp. […]Può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto si tratta di soggetto incensurato e può ritenersi che in futuro si asterrà dal commettere reati. Ai sensi dell'articolo 222 del codice della strada va inoltre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per un lasso di tempo che avuto il riguardo della personalità dell'imputato e a tutte le circostanze del caso concreto – e in particolare alla gravità della colpa, consistita nell'aver affrontato una curva destrosa a visuale impedita mantenendo una velocità superiore al limite e tale da non consentirgli di rimanere all'interno della corsia di competenza – può essere determinato in 18 mesi (mesi 27 – 1/3 ex art. 222, co.2bis c.d.s. 9). 

In questa sentenza si può leggere tra le righe il significato di un “ordinamento proreo”. Il riguardo verso “la personalità dell'imputato” appare totale. La Vittima è solo “un cadavere” capitato sulla sua strada. Un incidente appunto, per il colpevole però. Il solo per cui si ha riguardo nonostante la sua “negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di leggi e regolamenti”. L'impunità non è percepita soltanto, è legalizzata. È reale come quel: “si tratta di soggetto incensurato e può ritenersi che in futuro si asterrà dal commettere reati”. Non è un reato e basta. È un omicidio, ma anche di questo, nella sentenza non si parla. Per pudore? “La pena concordata dalle parti appare correttamente determinata e adeguata”. Ecco, appunto “appare”. Anzi, neanche questo. 

Il passato è morto insieme a tutti gli Antonello d’Italia. La legge guarda al futuro e nella sostanza non punisce sulla base della presunzione che essendo incensurato il reo si asterrà dal commettere altri reati. Per quello già commesso, gravissimo, la condanna penale nei fatti è pari a zero. La responsabilità personale di cui si parla all'articolo 27 della Costituzione è superflua. È un concetto che riguarda l'atto commesso, e l'atto commesso qui sembra non contare più. Come si fa a dire che una pena sospesa “appare adeguata all'entità della condotta e alla gravità del fatto?” Che ci sia stato, come si legge nella prima pagina del fascicolo fotoplanimetrico, un “sinistro con esisti mortali” non cambia niente? Eppure da quel giorno sono cambiate molte cose per un'intera famiglia che prima viveva, adesso sopravvive a una scomparsa che nessun essere umano può sopportare. Un dolore che si amplifica ogni volta che il suddetto “codice reale” dimostra l’incapacità dello Stato di rendere giustizia, ovvero di dare un “prezzo” capace di tenere alto il valore di un bene sottratto. In questo caso il bene primo, quello senza il quale non esiste null’altro, neanche la libertà: la nostra vita. 

Ringrazio dunque il Ministro Cancellieri per il “regalo” che ha fatto a migliaia e migliaia di persone colpite da questo tremendo male, un regalo d’inizio anno capace di rinnovare la speranza perduta nel 2013, grazie ai numerosi provvedimenti prorei. Provvedimenti dai quali dovranno essere esclusi i colpevoli di omicidio e tentato omicidio, di ogni forma di omicidio, anche colposo.  Certa che non si tratta solo di parole, ma che ad esse seguiranno immediatamente i fatti, al mio ringraziamento si aggiunge quello dei tanti familiari di Vittime che non ho lo spazio di elencare e delle Associazioni con le quali da anni collaboro per ristabilire Giustizia. Lorenzo Guarnieri, Gabriele Borgogni, Asaps, A.G.U.V.S, AIVSL, Matteo La Nasa, Andrea De Nando, A.M.C.V.S, Ale & Flamy, Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale. E anche quelli del Dipartimento di Fratelli d’Italia che si occupa  di Tutela delle Vittime dei reati contro la persona.

@bbenedettelli

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Barbara Benedettelli