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Secondary Ticketing: il Tar conferma la multa a ViaGogo da 24 mln di euro

Secondary Ticketing: il Tar conferma la multa a ViaGogo da 24 mln di euro

Ribadito il concetto secondo cui il «secondary ticketing» in Italia è vietato. Anche l’ammontare della sanzione ritenuto congruo

Il TAR ha confermato l’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato a dicembre scorso (sez. VI, sentenza n. 10510 del 5 dicembre 2023) secondo cui l’attività di ViaGogo, il noto sito specializzato di rivendita di biglietti per eventi, si pone in contrasto con il divieto di secondary ticketing previsto dall’articolo 1, comma 545, della legge del 2016, n. 232.

La norma in questione proibisce la rivendita sul mercato secondario, a prezzo maggiorato, di biglietti per spettacoli, fenomeno che ogni anno impedisce a migliaia di utenti di partecipare alle manifestazioni più attese, per via dei prezzi elevatissimi che sono diretta conseguenza del #bagarinaggio online. In definitiva, la sentenza ha ribadito che il divieto di secondary ticketing, da chiunque effettuato e a prescindere dalle modalità, è volto a “contrastare l’elusione e l’evasione fiscale, nonché (…) assicurare la tutela dei consumatori e garantire l’ordine pubblico”: ragione per cui, a prescindere dalle modalità e dal soggetto che pone in essere tale attività, questa è vietata e, pertanto, sanzionabile.

Anche l’importo della sanzione – nel solo procedimento in questione parliamo della vendita a prezzo maggiorato di biglietti per ben 131 eventi – è stato ritenuto congruo in quanto comminata a uno degli operatori mondiali della rivendita di ticket online, con un fatturato tale da consentirgli nel tempo di acquistare altre piattaforme concorrenti. Si tratta della seconda pronuncia che legittima i procedimenti e le relative sanzioni comminate alla stessa società negli ultimi 4 anni, che ammontano a circa 40 milioni di euro e che confermano la bontà dell’operato dell’Agcom nella vigilanza sui servizi digitali, tanto più alla luce della recente nomina a Digital Services Coordinator ai sensi del Digital Services Act

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