La flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali e l’aliquota agevolata al 15% su notturni e festivi entrano ufficialmente nella fase operativa. L’Agenzia delle Entrate ha messo nero su bianco istruzioni, soglie di reddito, limiti annuali e modalità applicative delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. Obiettivo chiaro: favorire l’adeguamento salariale al costo della vita, alleggerendo il prelievo sugli incrementi retributivi e su alcune voci considerate più gravose. Significa trasformare una parte degli aumenti lordi in più netto in busta paga. Resta un intervento mirato, non strutturale. E ci sono soglie ben precise che circoscrivono la platea di chi potrà usufruire del “fisco light”.
Flat tax 5% sugli aumenti contrattuali: chi ne ha diritto e come funziona
La novità più rilevante riguarda gli aumenti dei rinnovi contrattuali collettivi sottoscritti nel triennio 2024-2026. Per questi aumenti entra in campo al posto della tassazione ordinaria un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. La misura si applica solo ai lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito da lavoro dipendente nel 2025 non superiore ai 33mila euro in totale, anche sommando più rapporti di lavoro. L’imposta sostitutiva riguarda gli importi erogati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026, purché collegati a rinnovi contrattuali firmati tra il 1gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Restano quindi escluse tutte le somme pagate prima del 2026, anche se riferite agli stessi rinnovi contrattuali. Solo le quote corrisposte nel 2026 rientrano nell’agevolazione. L’aliquota al 5% si applica agli aumenti che riguardano la retribuzione diretta: le dodici mensilità, la tredicesima e la quattordicesima. Sono incluse anche le quote integrate dal datore di lavoro per assenze tutelate: malattia, maternità o paternità e infortunio, ma limitatamente alla parte che dà diritto alla conservazione del posto.
Restano esclusi invece gli scatti di anzianità, le maggiorazioni per straordinari, le indennità di turno, notturne o festive (che hanno una novità diversa) e le somme una tantum corrisposte per coprire il periodo di vacanza contrattuale.
Notturni, festivi e turni: imposta sostitutiva al 15% fino a 1.500 euro
Il “fisco leggero” riguarda anche il lavoro notturno, festivo, svolto nei giorni di riposo settimanale e in regime di turnazione, comprese le indennità di reperibilità previste dai contratti collettivi. Qui scatta l’imposta sostitutiva del 15% invece dell’ordinaria per le somme ricevute nel 2026. Un beneficio che spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito non superiore a 40mila euro. C’è però un altro limite: l’aliquota agevolata si applica entro un tetto massimo di 1.500 euro l’anno. Oltre questa soglia, le somme tornano a essere tassate secondo le regole ordinarie. I redditi assoggettati a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo; quindi, non incidono sul calcolo delle detrazioni collegate al reddito, evitando così che si perda in parte il beneficio fiscale.
Fisco light: applicazione automatica in busta paga e possibilità di rinuncia
Il meccanismo funziona in modo automatico. L’imposta sostitutiva viene applicata direttamente dal datore di lavoro, che è sostituto d’imposta, che provvede anche al versamento. Il lavoratore non deve fare nulla. Ma ha la possibilità di rinunciare espressamente al regime sostitutivo, mandando una comunicazione scritta al datore di lavoro, qualora per la sua situazione risultasse più conveniente la tassazione ordinaria. Senza rinuncia esplicita scattano le nuove aliquote se si hanno i requisiti.
